TAR Venezia, sez. IV, sentenza breve 2024-09-12, n. 202402152
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Testo completo
Pubblicato il 12/09/2024
N. 02152/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01046/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1046 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati D G e B R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ministero dell'Istruzione e del Merito, Uff Scolastico Regionale Veneto Ambito Territoriale per la Provincia di Venezia, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la pec di questa e domicilio fisico ex lege in Venezia, piazza S. Marco,63 (Palazzo ex Rea);
per l’annullamento dei seguenti atti e provvedimenti:
1.del Verbale n. 19 del 3.7.2024 della commissione/classe n. -OMISSIS- relativo all’attribuzione del voto finale, da cui risulta che la candidata -OMISSIS- non ha superato l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione -OMISSIS-;
2.del Verbale n. 8 del 24.6.2024 della commissione/classe n. -OMISSIS- di inizio delle operazioni di correzione e valutazione delle prove scritte;
3.del Verbale n. 9 del 25.6.2024 della commissione/classe n. -OMISSIS- di prosecuzione delle operazioni di correzione e valutazione delle prove scritte;
4.del Verbale n. 10 del 29.6.2024 della commissione/classe n. -OMISSIS-, riguardante l’individuazione delle modalità di svolgimento e valutazione del colloquio;
5.del Verbale n. 11 del 29.6.2024 della commissione/classe n. -OMISSIS- di predisposizione dei materiali per il colloquio;
6.del Verbale n. 12 del 29.6.2024 della commissione/classe n. -OMISSIS- relativo allo svolgimento dei colloqui e alla attribuzione dei punteggi;
7.del Griglie di valutazione delle prove scritte, come approvate dalla
commissione, e del colloquio;
8.degli Elaborati delle prove scritte svolte dalla ricorrente;
9.della Scheda della candidata riepilogativa dei punteggi ottenuti e dei contenuti del colloquio;
10.di ogni altro atto presupposto o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Scolastico Regionale Veneto, del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale Veneto Ambito Territoriale per la Provincia di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2024 la dott.ssa I R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
RILEVATO che:
-con ricorso notificato in data 02/08/2024 e depositato in data 20/09/2024, parte ricorrente, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, prospettando, quali vizi di legittimità: I) Violazione art. 17, comma 6, d.lgs. n. 62/2017 in relazione al dm n. 10/2024, al d.m. 769/2018 al d.m. 1095/2019 e all’o.m. n. 55/2024, con riferimento alla valutazione della prima e della seconda prova scritta – Eccesso di potere per illogicità e difetto di istruttoria; II) Violazione art. 1 d.lgs. n. 62/2017 - Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e difetto di istruttoria; III) Violazione art. 22, comma 4