TAR Catania, sez. III, sentenza 2011-06-27, n. 201101573

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2011-06-27, n. 201101573
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201101573
Data del deposito : 27 giugno 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01750/2010 REG.RIC.

N. 01573/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01750/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1750 del 2010, proposto da:
S M, rappresentato e difeso dall'avv. Ignazio Amato, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maria Grazia Gagliano in Catania, via G.B. Grassi, 8;

contro

Comune di Modica, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

del giudicato nascente dal decreto ingiuntivo n. 577/2009 emesso dal Giudice di Pace di Ragusa in data 16.10.09

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2011 il Cons. dott. G G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso introduttivo il ricorrente chiede l’esecuzione del giudicato nascente dal decreto ingiuntivo n. 577/09 emesso dal Giudice di Pace di Ragusa in data 16//10/2009, dichiarato esecutivo in data 11/12/2009 con il quale è stato ingiunto al comune di Modica di pagare al ricorrente, titolare della ditta Sistemi di Sicurezza, la somma di Euro 338,00= oltre interessi al tasso previsto ex art. 5 D. L.vo 231/02 e spese e compensi liquidati iun Euro 208,00, oltre accessori di legge.

A tale obbligo l’Amministrazione intimata è rimasta ad oggi inadempiente:

Alla Camera di consiglio del 22 giugno 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Il Collegio, in via preliminare ritiene la competenza di questo Tribunale nel giudizio di ottemperanza proposto con il ricorso in esame.

Rileva, altresì, che il giudicato che discende dal decreto ingiuntivo sopra indicato, comporta l'obbligo, per l'Amministrazione, di adottare i provvedimenti necessari per il pagamento di quanto dovuto alla parte ricorrente, sia per quanto riguarda la sorte capitale, che gli interessi e gli oneri accessori. In particolare va ribadito che in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente gli interessi sulle somme liquidate in decreto ingiuntivo e su quelle relative alle spese accessorie (Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 958 del 26.9.1980). Sono dovute in questa sede anche le spese relative alla pubblicazione del decreto ingiuntivo, all'esame e alla notifica dello stesso (Cass. civ. sent. n. 958 del 24.2.1984). Ha titolo altresì, nel decreto ingiuntivo passato in giudicato, l'obbligo di rimborso degli oneri di registrazione dello stesso, versati dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 634 del 1972, nell'importo che risulta dalla annotazione apposta sull'originale del decreto ingiuntivo dal competente Ufficio del Registro, nonché le spese afferenti al contributo unificato.

Nulla è dovuto con riferimento al procedimento esecutivo incordinato con l’atto di precetto, perché afferente ad alternativa procedura esecutiva.

A tale obbligo l'Amministrazione si è fino ad ora sottratta e pertanto, risultando, altresì osservate le formalità procedurali previste dalle disposizioni vigenti in atto ed alla data di introduzione del ricorso, lo stesso va accolto e va, conseguentemente, dichiarato l'obbligo dell’Ente intimato di adottare i provvedimenti necessari a dare completa esecuzione al giudicato de quo nel termine di giorni centoventi dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia.

Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina il Prefetto della Provincia di Ragusa, o funzionario dell’Ente dallo stesso designato, commissario ad acta perché provveda, entro centoventi giorni dalla scadenza del predetto termine, a dare esecuzione al giudicato de quo.

Il Collegio ritiene opportuno puntualizzare l'ampiezza dei poteri che il Commissario ad acta (collaborato attivamente dai competenti Uffici comunali) può e deve esercitare per dare piena esecuzione dal giudicato. In particolare:

a) il commissario ad acta ha il potere e il dovere di non limitarsi ad attendere che il Comune incassi delle somme, e autonomamente provveda mediante i propri uffici, bensì di provvedere all’esecuzione dell’incarico mediante diretta adozione di quegli atti (variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, e quant’altro necessario per l’assolvimento del proprio mandato) anche – ove sia assolutamente indispensabile - in deroga alla ordinaria normativa e ciò in base al principio di effettività della tutela giurisdizionale, cui si correla il potere del giudice di imporre, anche coattivamente in caso di necessità, il rispetto della statuizione contenuta nel giudicato e, quindi, in definitiva, il rispetto della legge stessa (Corte Cost., 15 settembre 1995 n. 435;
Cons. St., sez. IV, 18 settembre 1991 n. 720;
T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, n. 11230/2005;
Cons. St., sez. IV, 3 maggio 1986 n. 323);
salvi i casi in cui una norma di legge vincoli espressamente il suo operato, come nel caso del comma 5 dell’art. 159 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), ai sensi del quale (anche) “i provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'articolo 27, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria …”;

b) in sede di ottemperanza, la priorità è l’esecuzione del giudicato, che non può essere ostacolata dai normali "itinera" burocratici, che avrebbero dovuto essere messi in atto a tempo debito (cfr. Consiglio di Stato Sez. V, 13 giugno 2008, n. 2973) e l'ambito di operatività del Commissario è stata già messo in luce da questo Tribunale, Sezione IV, con la sentenza n. 2003/2005, specie laddove si richiama la sentenza della Corte Costituzionale 18 giugno 2003 n. 211, che ha dichiarato l'illegittimità del citato art. 159, commi 2, 3 e 4, nella parte in cui prevedeva la generalizzata impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2;
e quindi anche in quelle ipotesi in cui, dopo la adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso;

c) le prescrizioni di cui all’art. 119, comma 6, Cost. – che non consentono ai comuni, alle province ed alle regioni di ricorrere all’indebitamento per fare fronte a spese non d’investimento maturate dopo l’8 novembre 2001 – non si applicano ai commissari ad acta nominati dal giudice amministrativo in sede di giudizio di ottemperanza (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, 13 dicembre 2005, n. 2423, con richiami a Cons. Stato, Ad. plen., n. 1/1973 e n. 23/1978;
sulla possibilità di attivare eventuali "anticipazione di cassa", cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 1 settembre 2004, n. 8144);

d) poiché il comma 5 del predetto art. 159 TUEL dispone che i provvedimenti adottati dai commissari ad acta nominati in sede di giudizio di ottemperanza devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria “e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3”, è evidente (cfr. Tar Sicilia, Catania, sent. n. 2003/2005) che il venir meno del vincolo alla disponibilità di quelle somme deciso dalla Corte Costituzionale – nel caso in cui l’Ente abbia emesso mandati di pagamento “a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso” – non può non valere anche per i commissari ad acta, i quali devono quindi preliminarmente verificare se l’Ente abbia rispettato le rigorose procedure previste dalla legge, prima di seguire qualsiasi altra alternativa.

Sicché, nel caso in cui tali procedure non siano state rispettate, e non siano disponibili altre somme, ne consegue che, sebbene come “extrema ratio”, potranno essere utilizzate, al fine dell’esecuzione del giudicato, anche somme destinate ad altri fini nell'ottica di un necessario bilanciamento dei vari interessi (di singoli o della collettività) cui la P.A. è comunque chiamata a provvedere (anche, in casi eccezionali, pagamento di rate di mutui e di prestiti obbligazionari, espletamento dei servizi locali, ecc.);
e ciò sotto il controllo del Giudice che, non a caso, è a tal fine investito ex art. 27 R.D. n. 1054/1924 di giurisdizione di merito (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 30 luglio 2008 n. 9).

Il commissario ad acta sopra indicato dovrà attenersi ai principi enunciati, se del caso richiedendo gli opportuni chiarimenti al giudice ed i provvedimenti di liquidazione, ed i conseguenti mandati di pagamento, dovranno trovare esecuzione con priorità rispetto a tutti gli altri provvedimenti del Comune.

Una volta emessi i provvedimenti di liquidazione, il commissario potrà emettere anche i mandati di pagamento, e trasmetterli direttamente all’istituto tesoriere, presso il quale avrà nel frattempo depositato la propria firma.

Espletate tutte le operazioni – a conclusione delle quali, nel caso non sia stato già emesso dagli uffici competenti, potrà emettere egli stesso anche il provvedimento di liquidazione e il mandato relativo alle proprie competenze – invierà a questa Sezione una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati, sull’assolvimento del mandato ricevuto e sulla collaborazione ricevuta da parte dell'Amministrazione.

Si precisa infine che:

- l’Istituto tesoriere non può rifiutarsi di far depositare al commissario la propria firma;

- nel caso di mancanza di liquidità (cassa), l’Istituto tesoriere dovrà trattenere i mandati di pagamento, e provvedere al pagamento con priorità via via che dovessero pervenire incassi a favore del Comune, fino al totale soddisfo;

- i soggetti che gestiscono il servizio sono da ritenere a tutti gli effetti incaricati di pubblico servizio (anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 328 c.p. – “rifiuto di atti d’ufficio. Omissione”), con la conseguenza che essi sono tenuti a consentire al commissario ad acta nominato dal TAR di svolgere tempestivamente il proprio compito, senza frapporre inerzia o ostacoli di sorta.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, mentre l’eventuale compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del commissario, a mandato espletato, di apposita relazione sull’incarico svolto (anche con riguardo alla collaborazione ricevuta dagli Uffici comunali) e con nota specifica delle spese, contenente anche l’indicazione della misura degli onorari spettanti (specificati nel minimo e nel massimo secondo quanto previsto dal D.M. 30.5.2002).

In considerazione della condanna alle spese di cui sopra e del lasso di tempo trascorso, circa l'esito formale della pratica in argomento (implicanti l'accrescersi della posizione debitoria del Comune per interessi, spese di lite, eventuali compensi ed altro), il Collegio, visti l’art. 53 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e l'art. 1, comma 3, della L. 14 gennaio 1994, n. 20, ritiene, altresì, opportuno regionale trasmettere copia del presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti presso la Regione Siciliana, per le valutazioni di competenza (eventualmente anche ai fini di cui agli artt. 242 ss. D.P.R. 267/2000).

Manda alla Segreteria di trasmettere copia del presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti presso la Regione Siciliana, per le valutazioni di competenza.

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