TAR Venezia, sez. I, sentenza 2018-04-23, n. 201800440
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Pubblicato il 23/04/2018
N. 00440/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01194/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1194 del 2017, proposto da:
Stradivarie Architetti Associati Associazione Professionale, Sinergo S.p.A., B &Rota Consulenze Geologiche Associazione Professionale, A M, D P, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’avvocato L P, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre, via Bembo, 40;
contro
Comune di Treviso, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati A C, G D P, con domicilio eletto presso l’indirizzo digitale indicato in atti;
nei confronti
Alberto Di Martino, Città Ricerche Territorio Innovazione Ambiente S.r.l., Prima Ingegneria S.S. Tra Professionisti non costituiti in giudizio;
Studio D:Rh Dinale - Rigonat Hugues Architetti e Associati, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Biagini, Andrea Giuman, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo Biagini in Venezia, Santa Croce 466/G;
per l’annullamento
a) del provvedimento di ammissione alle fasi di valutazione dell’offerta tecnica ed economica nell’ambito della procedura selettiva “CIG 714590180C” indetta dal Comune di Treviso del costituendo RTP con mandataria-capogruppo D:RH Studio Dinale – Rigonat Hugues Architetti e Associati e mandanti Criteria Srl, Prima Ingegneria S.s. tra Professionisti e Ing. Alberto Di Martino, assunto nella seduta della Commissione giudicatrice dell’11.09.2017;
b) dell’elenco prot. n. 0119903/2017 in data 13.09.2017 dei concorrenti ammessi alle summenzionate fasi della predetta gara, nella parte concernente il costituendo RTP controinteressato, e della comunicazione della sua intervenuta pubblicazione ai sensi dell’art. 29, c. 1, del d.lgs. n. 50/2016 e ai fini dell’art. 120, c. 2-bis, del c.p.a.;
c) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;se ed in quanto necessario;d) dell’art. 4, primo comma, lett. c), del bando nella parte in cui ha previsto, a pena di esclusione dalla gara, ai fini della qualificazione tecnica, che il concorrente deve disporre per lo svolgimento dell’incarico di “n. 1 tecnico esperto e qualificato in materia forestale avente competenze connesse alle opere a verde con particolare riferimento alle alberature esistenti e di progetto”, anziché di un dottore forestale o agronomo abilitato alla professione e iscritto al relativo albo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Treviso e di Studio D:Rh Dinale - Rigonat Hugues Architetti e Associati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2018 la dott.ssa S C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato, Stradivarie Architetti Associati (in proprio e quale mandataria – capogruppo del costituendo RTP con mandanti Sinergo S.p.A., Ing. A M, B &Rota Consulenze Geologiche e Dott. For. D P) ha impugnato ex art. 120, comma 2-bis, del d.lgs. n. 104/2010 il provvedimento di ammissione alle fasi di valutazione dell’offerta tecnica ed economica del costituendo RTP con mandataria capogruppo D:RH Studio Dinale – Rigonat Hugues Architetti e Associati, nell’ambito della procedura indetta con bando pubblicato in data 7 agosto 2017 dal Comune di Treviso, per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva (comprensiva della relazione geologica), progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità in relazione ai lavori di riqualificazione delle aree pubbliche del quartiere di S. Maria del Rovere.
2. La società ricorrente ha lamentato l’illegittimità del provvedimento di ammissione suddetto, in via principale, per falsa applicazione dell’art. 4, primo comma, lett. c), del bando e per violazione dell’art. 2, primo comma, lett. v), della l. n. 3/1976, giacché la stazione appaltante avrebbe ritenuto idonea la designazione operata dalla controinteressata della dott.ssa S, iscritta all’albo dei biologi, per il ruolo di “tecnico esperto e qualificato in materia forestale” ivi indicato, malgrado detta figura dovesse necessariamente coincidere con quella di dottore agronomo o forestale abilitato alla professione e iscritto al relativo albo.
2.1. Tale necessaria coincidenza si ricaverebbe invero, oltre che dalla disposizione del bando citata, dalla stessa impostazione del “Progetto preliminare” della lex specialis di gara, che avrebbe riservato una “specifica attenzione al patrimonio arboreo esistente e alle nuove sistemazioni a verde nell’area oggetto di riqualificazione”, richiedendo così prestazioni afferenti ad ambiti di competenza esclusiva dei dottori agronomi e forestali iscritti al relativo albo, posto che l’art. 2, primo comma, lett. v), della l. n. 3/1976 riserva proprio a tali figure professionali “la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi al verde pubblico, anche sportivo, e privato, ai parchi naturali urbani ed extraurbani nonché ai giardini e alle opere a verde in generale.”
2.2. Peraltro, la stessa stazione appaltante avrebbe fatto riferimento a tale specifica figura professionale allorché, in sede di risposta ai quesiti formulati fornita in data 17 agosto 2017, chiariva che: “Questo ruolo è fondamentale per la valutazione del patrimonio arboreo esistente, per la valutazione delle interferenze con i lavori di riqualificazione e per le valutazioni che dovranno essere condotte in merito a conservazione/abbattimento/sostituzione delle alberature e delle nuove sistemazioni del verde pubblico”.
2.3. Pertanto, l’ammissione in gara della controinteressata dovrebbe essere annullata per il difetto del ruolo di “tecnico esperto e qualificato in materia forestale” richiesto a pena di esclusione.
2.4. La società ricorrente censura poi, in via subordinata, la stessa disposizione di lex specialis per contrasto con l’art. 2, primo comma, lett. v), della l. n. 3/1976, per l’ipotesi in cui si ritenesse che l’art. 4, primo comma, lett. c), del bando non contempli un’identificazione tra la figura del “tecnico esperto e qualificato in materia forestale” e quella del dottore agronomo o forestale abilitato alla professione ed iscritto al relativo albo, poiché in tal modo la lex specialis renderebbe possibile concorrere all’affidamento dei servizi in questione “anche di operatori economici non titolati ad espletarli concernendo tali servizi un ambito legislativamente riservato soltanto ai suddetti professionisti”.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Treviso chiedendo che il ricorso venga rigettato in quanto infondato.
4. Anche la società Studio D:RH Dinale – Rigonat Hugues Architetti e Associati si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione nel merito del ricorso.
5. All’udienza camerale del 10 gennaio 2018, le parti, dopo rituale discussione della causa, chiedevano la pubblicazione anticipata del dispositivo il quale veniva pubblicato il successivo 11 gennaio 2018, previo trattenimento della causa in decisione.
DIRITTO
6. L’odierno ricorso sottopone al Collegio la questione della necessaria coincidenza fra la figura di “tecnico esperto e qualificato in materia forestale” richiesta dal bando della procedura di gara in oggetto e quella del dottore agronomo e forestale iscritto all’Albo.
6. Ebbene, quanto alla censura svolta in via principale, l’assunto secondo cui la lex specialis richiedesse, a pena di esclusione, l’indicazione da parte dei concorrenti di un tecnico “agronomo” nel senso suddetto non è fondata.
6.1. L’art. 4, primo comma, lett. c), del bando di gara prevede che : “A pena di esclusione dalla gara, ai fini della qualificazione tecnica, il concorrente deve disporre per lo svolgimento dell’incarico, tra gli altri, oltre ai progettisti tecnici e architettonici, delle seguenti figure professionali tecniche: - n. 1 tecnico esperto e qualificato in materia forestale avente competenze connesse alle opere a verde con particolare riferimento alle alberature esistenti e di progetto…” (così art. 4, primo comma, lett. c), del bando). Ciò posto, dal tenore letterale della disposizione appena riportata non può ricavarsi l’obbligo di indicazione, a pena di esclusione, di un tecnico in possesso della qualifica di “dottore agronomo e forestale iscritto al relativo Albo”, ma solo quello di disporre di un “tecnico” esperto in materia forestale con particolare riguardo alle “opere a verde”. Né può ritenersi che un siffatto obbligo sia stato introdotto dalla stazione appaltante in sede di chiarimenti resi nel corso della procedura di gara, posto che l’Amministrazione ha testualmente affermato in tale occasione che: «il ruolo del tecnico esperto e qualificato in materia forestale deve essere coperto da un esperto in arboricoltura. Questo ruolo è fondamentale per la valutazione del patrimonio arboreo esistente, per la valutazione delle interferenze con i lavori di riqualificazione e per le valutazioni che dovranno essere condotte in merito a conservazione/abbattimento/sostituzione delle alberature e delle nuove sistemazioni del verde pubblico. È auspicabile ma non cogente il possesso della certificazione internazionale E.T.T. (European Tree Technician). Essendo l’albo nazionale unico per i dottori agronomi e forestali, il ruolo di tecnico esperto e qualificato in materia forestale può essere coperto da un tecnico agronomo iscritto all’albo nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali. Tuttavia la sua competenza dovrà essere dimostrata dal curriculum e dai servizi svolti (corredati dall’eventuale certificazione di cui sopra). Pare evidente che un esperto in tecniche agrarie non rilevanti per l’appalto di cui trattasi non possa essere accettato come candidato idoneo a ricoprire il ruolo richiesto sulla base della mera iscrizione all’ordine professionale» (cfr. nota di risposta a quesito del 17 agosto 2017).
6.2. Pertanto l’Amministrazione, anche in sede di chiarimenti, si è limitata a ribadire l’obbligo di indicare, in aderenza a quanto richiesto dalla lex specialis , un “tecnico” esperto in materia forestale, ammettendo quindi la mera possibilità che un agronomo potesse soddisfare detta prescrizione, senza tuttavia escludere l’idoneità di altri profili professionali e riservandosi in ogni caso l’esame dell’idoneità delle specifiche competenze possedute a seguito del vaglio del curriculum vitae del tecnico che in concreto sarebbe stato indicato dai concorrenti.
6.3. Peraltro, l’esistenza di un tale obbligo non potrebbe discendere neppure dall’art. 2 della l. n. 3/1976 (Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale), poiché, come affermato dalla più recente giurisprudenza in materia, condivisa dal Collegio, “… le attività professionali «volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l’ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale», meglio specificate dall’art. 2 della legge n. 3 del 1976, non risultano attribuite, alla stregua di un’interpretazione letterale della norma, ed in ragione della sua ampiezza, anche in forza di una sua interpretazione funzionale, in modo esclusivo ai dottori agronomi e forestali” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 1° marzo 2017, n. 952, paragrafo 3). Peraltro, l’estrema latitudine e differenziazione delle competenze enucleate dalla previsione legislativa in esame – che vanno dalla direzione, gestione delle imprese agrarie alla progettazione, direzione sorveglianza dei lavori relativi alle costruzioni rurali, alle operazioni dell’estimo, ai lavori ed incarichi relativi alla coltivazione delle piante, ai lavori catastali, alla valutazione e liquidazione degli usi civici, alle analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, alle ricerche di mercato, alla progettazione dei lavori relativi al verde pubblico – risulta oggettivamente inconciliabile con una riserva esclusiva delle medesime competenze alla sola figura professionale dei dottori agronomi.
6.4. A ciò va aggiunto che l’art. 3, primo comma, della l. n. 396/1967 (Ordinamento della Professione di Biologo), specifica che formano oggetto della professione di biologo, fra l’altro: a) classificazione e biologia degli animali e delle piante;b) valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo, degli animali e delle piante;c) problemi di genetica dell’uomo, degli animali e delle piante;d) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell’uomo, degli animali e delle piante;identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico;mezzi di lotta;e) controllo e studi di attività, sterilità, innocuità di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicamenti in genere, radioisotopi (…)”. Sicché, non può in alcun modo escludersi che il biologo sia in possesso della competenza specifica necessaria per svolgere i lavori di riqualificazione delle aree pubbliche oggetto della procedura in esame. E ciò anche prescindendo dal parere dell’Ordine dei Biologi interpellato specificamente sul punto dal Comune di Treviso (cfr. nota di risposta dell’Ordine dei Biologi in data 12 settembre 2017), secondo cui, il quadro normativo relativo alle competenze del biologo previste dalla l. 396/67 e dal dPR 328/2001, “non lascia dubbi in merito alla competenza del biologo in materia di valutazione di stabilità legata alla salute degli alberi, riqualificazione ambientale, ingegneria naturalistica e monitoraggi ambientali, riqualificazione dei boschi, direzione dei parchi, ecc. per tutto quanto è espressamente riconducibile all’aspetto biologico”.
6.5. Peraltro, lo stesso curriculum vitae della dott.ssa S conferma la bontà di tale assunto, posto che dall’esame di esso emerge che detta professionista ha già svolto una pluralità di servizi in arboricoltura conferitile prevalentemente da enti pubblici a carattere regionale concernenti, fra gli altri, “anche l’analisi botanica e la definizione delle misure di gestione della componente arborea ed arbustiva del sito”, nonché “monitoraggio e assistenza tecnica alla direzione dei lavori per gli aspetti legati all’espianto e re-impianto della componente arborea ed arbustiva” (cfr. curriculum vitae, in atti). Da tale rilievo astratto, evidentemente, non deriva sic et simpliciter anche un giudizio positivo circa il possesso dell’idoneità in concreto da parte della dott.ssa S rispetto ai servizi e ai lavori richiesti specificamente dal bando di gara in oggetto, riservato all’Amministrazione. Né tale questione risulta oggetto di specifica censura sollevata con il ricorso introduttivo, bensì introdotta solo in sede di “memoria” difensiva non notificata (cfr. memoria del 28 dicembre 2017), ed è da ritenersi pertanto estranea alla materia del contendere.
6.6. Il motivo di ricorso sollevato in via principale deve quindi essere respinto.
7. Con il secondo motivo di ricorso, dedotto in via subordinata, si lamenta l’illegittimità della clausola dell’art. 4, primo comma, lett. c), del bando laddove la figura del “tecnico esperto e qualificato in materia forestale” non fosse ritenuta coincidente con quella del dottore agronomo e forestale iscritto all’Albo.
7.1. Anche tale censura deve essere respinta, atteso che essa si fonda sull’erroneo presupposto dell’esistenza di una presunzione di esclusività delle competenze elencate dall’art. 2 della l. n. 3/1976 in capo a tale ultima figura professionale, che invece, secondo quanto osservato supra , ai paragrafi 6.3. e 6.4., non può ritenersi sussistente.
8. Il ricorso deve quindi essere respinto sotto tutti i profili sollevati.
9. Tuttavia, tenuto conto della novità e della peculiarità delle questioni sollevate con particolare riguardo all’esistenza o meno di una presunzione di esclusività delle competenze in materia forestale, sussistono eccezionali motivi per compensare integralmente le spese fra le parti costituite.