TAR Torino, sez. I, sentenza 2024-01-29, n. 202400094

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2024-01-29, n. 202400094
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202400094
Data del deposito : 29 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/01/2024

N. 00094/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00175/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 175 del 2020, proposto da
-ricorrente-, rappresentata e difesa dagli avvocati S M S e F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato F F, con studio in Torino, via Bonafous, 2;

contro

Ministero dell'Istruzione, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

della Sentenza del Tribunale di Torino, Sez. Lavoro, n. -OMISSIS-, nonché della decisione della Corte di appello di Torino, n. -OMISSIS-;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. Il 3 ottobre 2011, l’odierna ricorrente convenne in giudizio, innanzi al Tribunale del lavoro di Torino, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e l’USR Piemonte al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità dell’apposizione del termine sui propri contratti di lavoro a tempo determinato e chiese, in via principale, l’accertamento del proprio diritto alla conversione dei vari rapporti di lavoro in uno unico a tempo indeterminato, a far data dal primo contratto, con conseguente ricostruzione della carriera ai fini previdenziali, pensionistici, di anzianità e retributivi, nonché la condanna dei convenuti al pagamento delle indennità risarcitorie determinate ex art. 32 della legge n. 183/10.

La ricorrente chiese, inoltre, in via subordinata, la condanna degli stessi al risarcimento dei danni per l’abusivo ricorso alla contrattazione a termine.

2. Con la sentenza n. -OMISSIS- emessa dal Tribunale di Torino, sez. lavoro, pubblicata in data -OMISSIS-, il giudice ordinario condannò il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca al pagamento in favore della ricorrente degli scatti di anzianità e del corrispondente trattamento stipendiale con decorrenza dal contratto a termine relativo all’anno scolastico 2009/2010, oltre agli accessori di legge e al rimborso delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.500,00, oltre IVA e CPA.

3. La sentenza venne appellata dal Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca ma il giudizio si è concluso con una pronuncia di inammissibilità dell’impugnazione (sentenza della Corte di appello di Torino n. -OMISSIS-) e alla conseguente condanna dell’appellante alla rifusione delle spese di lite, nella misura di euro 2.500,00 oltre IVA e CPA.

La decisione venne notificata in forma esecutiva all’Amministrazione in data 22 dicembre 2017.

4. La vicenda processuale innanzi al giudice ordinario si concluse definitivamente con la pronuncia della cassazione n. -OMISSIS- che dichiarò l’inammissibilità del ricorso e il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, attestato in calce al titolo prodotto in giudizio con annotazione di cancelleria datata 15 dicembre 2017.

5. Stante l’inerzia dell’amministrazione condannata, con ricorso, notificato e depositato il 3 marzo 2020, la ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza de qua .

6. Con la sentenza n. 369 dell’11 giugno 2020 questo TAR ha accolto il ricorso e ha, conseguentemente, dichiarato l'obbligo del Ministero dell'Istruzione di conformarsi integralmente al giudicato del giudice ordinario provvedendo al pagamento in favore della ricorrente delle somme dovute e ha, al contempo, nominato Commissario ad acta il Direttore pro tempore della Ragioneria territoriale dello Stato di Torino.

7. Il 2 agosto 2021 l’ausiliario del giudice ha depositato in giudizio una relazione in cui ha osservato che il servizio svolto dalla ricorrente all’atto del deposito del ricorso è stato inferiore ai 36 mesi e, pertanto, non sarebbe sufficiente alla maturazione dello scatto e, quindi, la pronuncia del Tribunale di Torino dovrebbe assumere un mero valore dichiarativo del diritto, non avendo la ricorrente, al momento del deposito del ricorso, maturato l’anzianità necessaria.

8. Con reclamo ex art. 114 c.p.a., notificato e depositato il 30 ottobre 2021, la ricorrente ha censurato la decisione del commissario ad acta e, nel rimarcare la natura condannatoria della pronuncia del giudice ordinario, ha dedotto che gli effetti del giudicato dovrebbero proiettarsi per tutti gli anni di servizio precario sino al suo passaggio in ruolo, avvenuto nell’anno scolastico 2014/15.

9. Il 3 gennaio 2022, a seguito di un’istruttoria volta a acquisire la documentazione attestante l’effettivo espletamento del servizio da parte della ricorrente fino all’immissione in ruolo, il commissario ad acta ha presentato richiesta di chiarimenti rilevando profili di dubbia interpretazione del titolo giudiziale da porre in esecuzione.

Nello specifico, l’ausiliario di questo Giudice, dopo aver evidenziato che la ricorrente avrebbe maturato il primo scatto di anzianità (quello 3-8), foriero dell’aumento stipendiale, a decorrere dal 1° settembre 2012 e che la decisione del Tribunale di Torino era antecedente a tale data (-OMISSIS-), ha chiesto se egli dovesse:

a) ottemperare al giudicato tenendo conto delle sopravvenienze in fatto ed in diritto intervenute nelle more della formazione del giudicato e del giudizio di ottemperanza, vale a dire attribuendo alla ricorrente le differenze retributive che spetterebbero dopo il 1° settembre 2012;

b) calcolare il dies a quo a partire dal quale sono dovute le differenze stipendiali, seguendo la giurisprudenza progressivamente formatasi sul punto, che prende in considerazione soltanto i giorni di “effettivo servizio”, per cui, decurtati i giorni di assenza non utili alla carriera e l’anno 2013 (per il quale vige il blocco dell’anzianità per i docenti di ruolo ai sensi dell’art. 1 lett. b del D.P.R. n. 122/2013) e, quindi, a partire dal 12 marzo 2014;

c) calcolare come dies ad quem del pagamento delle differenze retributive maturate quello di decorrenza giuridica del contratto a tempo indeterminato (1° settembre 2013) ovvero quella economica (1° settembre 2014).

10. Con la sentenza n. 374 del 15 aprile 2022 questo Tribunale ha sancito che:

- in conformità al giudicato del giudice ordinario, il triennio del primo gradone rilevante ai fini del decidere, decorre dal 1° settembre 2009 e termina il 1° settembre 2012;

- nel caso in esame non vi è dubbio che i tre anni scolastici decorrenti dal 2009 al 2012 debbano essere computati per l’intero (ossia 12 mesi) in applicazione dell’art. 489 del d.lgs. n. 297 del 1994, così come interpretato dall’art. 11, comma 14 della legge n. 124 del 1999;

- la ricorrente ha maturato il proprio diritto allo scatto di anzianità a far data dal 1° settembre 2012 ed è da quella data che il Commissario ad acta deve procedere alla quantificazione e liquidazione delle differenze retributive spettanti sino al termine di decorrenza economica di immissione in ruolo (1° settembre 2014).

11. Alla luce del chiarimento fornito e nonostante fosse stato ordinato al Commissario ad acta di depositare, entro trenta giorni dall’espletamento del proprio mandato, una circostanziata relazione sulla corretta esecuzione del giudicato, egli non ha ottemperato al proprio onere.

12. Con reclamo ex art. 114 c.p.a., notificato e depositato il 18 dicembre 2023, la ricorrente, dopo aver dato atto dell’inerzia del Commissario ad acta e di averne sollecitato l’intervento il 30 settembre 2023, ne ha chiesto la sostituzione con altro Funzionario in grado di provvedere all’adozione degli atti dovuti.

13. Osserva il Collegio che, effettivamente, la sentenza per cui è causa risulta tuttora non ottemperata dal Commissario ad acta che, invece, avrebbe dovuto dare esecuzione al giudicato del giudice civile, conformandosi alle indicazioni contenute nella sentenza n. 374 del 15 aprile 2022.

Il reclamo deve, pertanto, essere accolto e va ribadito l'obbligo del Ministero dell'Istruzione di conformarsi integralmente al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore della ricorrente delle somme dovute, con conseguente sostituzione del Commissario ad acta, che viene individuato nel Direttore della Direzione regionale INPS per il Piemonte, con facoltà di delega ad un funzionario dello stesso Ufficio territoriale, in possesso della necessaria professionalità, il quale dovrà integralmente conformarsi al contenuto della presente decisione e depositare, nel termine di trenta giorni dall’espletamento del proprio mandato, una circostanziata relazione sulla corretta esecuzione del giudicato.

14. L'eventuale compenso del nuovo commissario, da calcolare secondo la normativa vigente, ad espletamento del mandato, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione, a incarico espletato, di un’apposita e specifica nota spese, contenente anche l'indicazione della misura degli onorari spettanti, da quantificare in base alla somma effettivamente pagata alla parte ricorrente.

Tale parcella andrà presentata, ex art. 71 DPR 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell'incarico (cfr. Cassazione civile, sez. II, 27 dicembre 2011 n. 28952).

15. Il Collegio ritiene che le spese del presente giudizio debbano essere poste in capo al Commissario ad acta precedentemente nominato, in virtù della sua condotta inerte e non collaborativa.

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