TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-07-14, n. 202302206

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-07-14, n. 202302206
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202302206
Data del deposito : 14 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/07/2023

N. 02206/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02556/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di AN (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2556 del 2011, proposto da S.I.Co.Bit. (Siciliana Inerti Conglomerati Bituminosi) S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Sciuto e Andrea Scuderi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

- l’Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana - il Distretto Minerario di AN, Dipartimento Regionale dell'Energia della Regione Siciliana, in persona dell’Assessorato pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- il Comune di Savoca, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cecilia Nicita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la declaratoria

del risarcimento danni derivanti da annullamento in autotutela dell'autorizzazione rilasciata per l'esercizio dell'attività estrattiva nella cava di gneiss denominata "Mandrazzi-Sicobit";

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Distretto Minerario di AN, del Dipartimento Regionale dell'Energia della Regione Siciliana e dell’Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana e di Comune di Savoca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2023 il dott. Emanuele Caminiti;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;



FATTO

Con provvedimento n. 4 del 20 febbraio 1996, parte ricorrente veniva autorizzata dal Distretto Minerario di AN, ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 127/1980, all’esercizio dell’attività di cava.

Con nota del 3 luglio 2008, il Comune di Savoca comunicava al Distretto Minerario di AN che, a seguito di apposita perizia, sarebbe stata accertata la mancanza di una distanza minima di 500 mt previsti dalla legge che devono necessariamente intercorrere tra la cava e i nuclei abitati (in particolare, si sarebbe accertato che “(…) il confine ovest della cava e il centro urbano di Savoca come delimitato con linea pallinata nel PdF, distano 221,96 mt, molto meno quindi dei 500 mt. di legge. ” nonché la presenza di una situazione di pericolo per l’accesso alla cava [in particolare, veniva rappresentato che l’accesso ai luoghi sarebbe “(…) condizionato dalla percorrenza dell’alveo torrentizio e quindi non offre sufficienti garanzie per la tutela della pubblica e privata incolumità, dall’origine espone a gravi ed incontrollabili rischi i lavoratori e quanti altri accedano all’area di cava e non si possono escludere consequenziali ricadute verso valle (…)”].

Con provvedimento del 13 agosto 2008, il Distretto Minerario, sulla base di detto provvedimento comunicato dall’Amministrane comunale, disponeva l’annullamento dell’autorizzazione di cava con sospensione immediata dei lavori di estrazione.

Avverso detti provvedimenti, ritenendoli illegittimi, la società SICOBIT proponeva ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo di AN che, con ordinanza del 19 novembre 2008, rigettava l’istanza cautelare.

Con ordinanza del 29 luglio 2009 numero 834, il Consiglio di Giustizia Amministrativa riformava l’ordinanza di primo grado e sospendeva l’efficacia degli atti impugnati.

Con sentenza del 12 febbraio 2010 numero 205, preso “(…) atto dell’intervenuto provvedimento del 10/06/2009 con il quale l’ingegnere capo del distretto Minerario di AN, ha attestato l’insussistenza di situazioni di pericolo scaturenti dalla transitabilità, per un tratto, dell’alveo del torrente Fontanelle ..” costituente “… parziale annullamento del provvedimento impugnato ..”, il ricorso veniva accolto e venivano annullati i provvedimenti emessi dal Distretto Minerario di AN e dal Comune di Savoca con cui era stata annullata in autotutela l’autorizzazione all’esercizio della cava.

Con ricorso notificato in data 26 luglio 2011, la S.I.CO.BIT. agiva in giudizio per ottenere il risarcimento del danno consistente nella preclusione dell’esercizio dell’attività di coltivazione di cava nel periodo compreso tra l’adozione dell’atto di annullamento in autotutela dell’autorizzazione alla cava del 13 agosto 2008 con relativo atto presupposto del Comune di Savoca del 3 luglio 2008, e la pubblicazione dell’ordinanza

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