TAR Bari, sez. III, sentenza 2022-11-04, n. 202201504
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Pubblicato il 04/11/2022
N. 01504/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00623/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 623 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da C L, rappresentato e difeso dagli avvocati S P, Federica Reggi Profeta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. S P in Bari, via Cognetti, 25;
contro
Comune di Polignano A Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A L D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Bari, via F. S. Abbrescia, n. 83/B;
per l'accertamento
previa adozione di idonea misura cautelare
-della formazione del silenzio assenso in ordine all'istanza prot. n. 1708/2020 del 20.01.2020 e successiva variante presentata in data 17.09.2020 prot. n. 25612/2020, presentate al SUAP del Comune di Polignano a Mare ai sensi dell'art. 7, D.P.R. 160/2010 per il rilascio del titolo unico per la realizzazione di un intervento di ampliamento di un fabbricato ai sensi dell'art. 3, l.r. 14/09 (c.d. Piano Casa) da destinare ad attività commerciale;
nonché, in via subordinata (e solo ove ritenuti insussistenti i presupposti per la formazione del silenzio assenso)
per l'annullamento
-del silenzio illegittimamente serbato dal SUAP del Comune di Polignano a Mare in ordine all'istanza prot. n. 1708/2020 del 20.01.2020 e successiva variante prot. n. 15612/2020 del 17.09.2020,
nonché per la nomina
di un Commissario ad acta che provveda sull'istanza in luogo della P.A.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da L Cosimo il 13/10/2021:
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. 28873/2021 dell'08.09.2021 del Suap del Comune di Polignano a Mare, recante il diniego definitivo della domanda di titolo unico ex art. 7, D.P.R. 160/2010 per la realizzazione di un intervento di ampliamento di un fabbricato ai sensi dell'art. 3, l.r. 14/09 (c.d. Piano Casa) da destinare ad attività commerciale;
- di ogni alto atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Polignano a Mare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 giugno 2022 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente è proprietario di un edificio sito in Polignano a Mare alla via Vito Cosimo Basile n. 2, distinto in catasto al fg. 23, p.lla 12887 sub 2, assentito da diversi titoli edilizi (concessioni edilizie in prot. n. 6971 – R.G. – 1565 e prot. n. 2533 R.G. 647 rilasciate in data 09.11.2006, P.d.c. n. 2008 – 200 del 12.09.2008, Scia prot. n. 14592 del 05.06.2014, Scia prot. n. 22128 del 25.082014 e PdC n. 2014 – 094 del 16.12.2014) ed avente destinazione commerciale.
2. Con istanza prot. n. 1708/2020 del 20.01.2020 ha chiesto al SUAP del Comune di Polignano a Mare il rilascio del titolo unico ai sensi dell’art. 7, D.P.R. 160/2010 per la realizzazione di un intervento ai sensi dell’art. 3, L.R. 14/09 (c.d. Piano Casa) consistente nel mero ampliamento entro i limiti del 20% della volumetria esistente.
3. Sul progetto è stato rilasciato parere di compatibilità urbanistica n. 16/2020 del 30.04.2020 da parte del Servizio Edilizia ed Urbanistica del Comune di Polignano a Mare, condizionato al pagamento delle somme dovute a titolo di contributo di costruzione e monetizzazione degli standard e dei parcheggi, secondo la quantificazione operata dallo stesso Comune di Polignano a Mare, somme effettivamente versate dal ricorrente.
4. Con istanza del 17.09.2020 prot. n. 2512/2020 il ricorrente ha trasmesso al portale telematico del SUAP una nuova soluzione progettuale in variante ma pur sempre contenuta entro i limiti del 20% della volumetria esistente ai sensi dell’art. 3, L.R. 14/09.
5. A seguito di detta modifica progettuale il Comune di Polignano a Mare ha emesso un nuovo parere di compatibilità urbanistica n. 27/2020 del 09.10.2020, condizionato al pagamento della differenza delle somme dovute a titolo di contributo di costruzione e di monetizzazione degli standard e dei parcheggi. Anche queste somme sono state effettivamente corrisposte dal ricorrente.
6. Con nota prot. n. 28975/2020 del 19.10.2020 il SUAP ha richiesto la trasmissione di ulteriore documentazione integrativa. Detta documentazione è stata prontamente trasmessa dal ricorrente.
7. Successivamente a detta trasmissione, il SUAP è rimasto totalmente inerte, omettendo di concludere il procedimento mediante il rilascio del titolo unico espresso.
8. Con nota del 16.02.2021 il ricorrente ha invitato formalmente il SUAP a concludere il procedimento pendente. Anche questo invito ha registrato la totale inerzia della P.A.
9. Sta di fatto che, a distanza di oltre due anni dalla presentazione dell’istanza del 20.01.2020 e di nove mesi dalla presentazione dell’istanza in variante del 17.09.2020, il SUAP del Comune di Polignano a Mare non ha ancora provveduto a concludere il procedimento ex art. 7, D.P.R. 160/2010 mediante provvedimento espresso.
I. Con il ricorso in esame, il sig. L chiede, pertanto, al Tar di accertare la formazione del silenzio assenso della P.a. sull’istanza del 20 gennaio 2020 e successiva variante del 17 settembre 2020. A detta conclusione perviene sulla base dell’art. 20 della legge 241 del 1990, che conferisce al silenzio serbato dalla P.a. valenza di istituto di carattere generale nell’ordinamento, tranne i casi espressamente previsti, non rinvenibili nella fattispecie concreta sottoposta all’attenzione del G.a. Il ricorrente ha, peraltro, formulato istanza ai sensi dell’art. 7 del d.p.r. 160 del 2010, disposizione che, a sua volta, non qualifica il silenzio mantenuto dalla P.a. come silenzio rigetto ma, al contrario, impone che il SUAP adotti provvedimento conclusivo, se del caso anche prescindendo dagli eventuali pareri di competenza di altre amministrazioni laddove richiesti e non resi nei termini di legge. Né, ad avviso del ricorrente, il procedimento attivato rientra nei casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali esclusi per espressa previsione normativa dall’applicazione del principio generalizzato del silenzio assenso. Al contrario, infatti, occorre sottolineare che il D.P.R. 160/2010 costituisce regolamento attuativo dell’art. 38, co. 3, D.L. 112/2008, emanato al fine di semplificare e riordinare la disciplina dello sportello unico per le attività produttive sulla scorta delle disposizioni di carattere generale contenute nella l.n. 241/90 nonché nella Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo (c.d. Direttiva Bolkenstein). Ed infatti nel caso di specie l’edificio è a destinazione commerciale. Troverebbe applicazione, peraltro, anche l’art. 2, co. 8 bis, l.n. 241/90, introdotto dall’art. 12, co. 1, lett. a), n. 2, D.L: 76/2020 convertito con l.n. 120/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) che chiude il sistema normativo delineato in materia, sancendo la perdita del potere di provvedere della P.a. dopo il decorso dei termini stabiliti per legge.
II. Assume, poi, il ricorrente, in via subordinata, l’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Suap del Comune di Polignano a Mare ai sensi dell’art. 2 della legge 241/90, dell’art. 7 del D.P.R. 380/01, e dell’art. 38, CO. 3, LETT. H), D.L. 112/2008 e formula richiesta di declaratoria da parte del Tar.
III. Dopo la proposizione del ricorso, il SUAP del Comune di Polignano a Mare ha reso preavviso di diniego ex art. 10 bis, l.n. 241/90 (nota prot. n. 19733/2021). Detto preavviso di diniego si fonda sulla pretesa natura conformativa della destinazione a viabilità del suolo secondo il vigente PRG e dunque sulla supposta inammissibilità dell’intervento ex art. 3, l.r. 14/09 in quanto in contrasto con il combinato disposto dell’art. 20 NTA del PRG e l’art. 6, co. 1, lett. b), l.r. 14/09.
In data 02.07.2021 il ricorrente ha controdedotto al suddetto preavviso di diniego, rilevandone preliminarmente l’inefficacia ai sensi dell’art. 2, co. 8 bis l.n. 241/90.
Il SUAP del Comune di Polignano a Mare ha successivamente emesso il diniego definitivo sulla scorta delle medesime motivazioni riportate nel preavviso di diniego.
Con motivi aggiunti di ricorso, il sig. L impugna il provvedimento prot. n. 28873/2021 dell’08.09.2021 del Suap del Comune di Polignano a Mare, recante il diniego definitivo della domanda di titolo unico ex art. 7, D.P.R. 160/2010 per la realizzazione di un intervento di ampliamento di un fabbricato ai sensi dell’art. 3, l.r. 14/09 (c.d. Piano Casa) da destinare ad attività commerciale.
A sostegno dei motivi aggiunti deduce: I. VIOLAZIONE ART. 2, CO. 8 BIS, L.N. 241/90. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO: secondo il ricorrente, il Suap del Comune di Polignano a Mare ha perso irrimediabilmente il potere di provvedere essendosi espresso, nel caso in esame, con diniego definitivo quando il termine legale per assumere la decisione era scaduto. II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 20 NTA DLE PRG DEL COMUNE DI POLIGNANO A MARE. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. ECCESSO DI POTRE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E CONTRADDITTORIETÀ: la P.a. avrebbe erroneamente ritenuto il progetto edilizio del ricorrente incompatibile con la presenza di un vincolo conformativo delle aree oggetto di intervento, in quanto destinate a viabilità dall’art. 20 NTA del Prg che prevede un divieto assoluto di inedificabilità delle stesse e, pertanto, in contrasto con l’art. 6, comma 1, lettera b) della legge reg. 14/2009. Sennonché la P.A. non si è avveduta che l’area di interesse è ricompresa nella maglia urbanistica C3O della zona C3 di PRG, già quasi interamente oggetto di un Piano di Lottizzazione approvato con del.ne C.C. n. 63 del 18.04.1984, vale a dire ancor prima dell’entrata in vigore del vigente PRG del Comune di Polignano a Mare del 2004., in base a quanto si desume dalla tavola 3.1 di PRG. Il suolo del ricorrente, rientrando nella perimetrazione della maglia, deve ritenersi classificato quale “ zona di completamento C3O” per la quale le NTA del PRG prevedono la seguente disciplina: “si confermano le tipizzazioni e perimetrazioni ed i carichi insediativi del P.R.G. vigente (1979) e nello specifico la maglia n° 15 della zona C3 (con annesso P.L. approvato con delibera di C.C. n. 63 del 18/4/1984). Per l’armonizzazione con gli edifici esistenti, per allineamenti e/o interventi diretti al superamento delle barriere architettoniche, è consentito il supero dell’altezza massima dal valore di 9 m a 9.50 m., per tre piani fuori terra max”. A tanto dovrebbe aggiungersi pure la disparità di trattamento riservata al ricorrente posto che, con riferimento a suolo limitrofo posto all’interno della medesima maglia urbanistica, il Comune di Polignano ha assentito il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un intervento ex art. 3, l.r. 14/09 (Piano Casa), che oggi invece nega al ricorrente III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 6, CO. 1, LETT. B), L.R. 14/09. VIOLAZIONE ART. 1, L.R. 14/09. VIOLAZIONE ART. 3, CO. 1, LETT. A), L.R. 14/09. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO: Il SUAP del Comune di Polignano a Mare non ha tenuto conto del fatto che l’intervento proposto consiste nel mero ampliamento entro i limiti del 20% della volumetria esistente di un edificio condonato e che detto ampliamento ricade nell’ambito dei suoli urbanisticamente asserviti all’edificio esistente, così come oggetto di sanatoria edilizia rilasciate dal medesimo Comune di Polignano a Mare vigente la medesima destinazione urbanistica ordinaria. L’intervento proposto, infatti, comporterebbe l’ampliamento di un immobile assentito dal Comune di Polignano a Mare con concessioni in sanatorie prot. nn. 6971 e 2533 rilasciate in data 09.11.2006 ai sensi della l.n. 724/1994. Siffatto intervento, per tanto, rientra pacificamente nell’alveo degli interventi di “ristrutturazione edilizia” definiti dall’art. 3, co. 1, let. d), D.P.R. 380/01, in base al quale: “[…] nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche] …] l’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana […]”.…In sostanza, quindi, ad avviso del ricorrente, il caso di specie consiste nella ristrutturazione di un immobile condonato da realizzarsi su suoli già urbanisticamente asserviti alla medesima costruzione condonata.
Il Comune di Polignano a Mare si è costituito in giudizio per resistere al ricorso. Con memoria depositata il 13 gennaio 2022, la difesa dell’amministrazione comunale ha eccepito la mancata formazione del silenzio assenso nel caso di specie, la legittima adozione di provvedimenti inibitori da parte del Comune, ai sensi dell’art. 19, comma 4 della legge 241 del 1990, e la corretta individuazione, da parte del Dirigente del Settore, di ragioni di incompatibilità del progetto edilizio del ricorrente rispetto alle previsioni del Piano Regolatore Generale in vigore nel comune di Polignano a Mare. Ha chiesto quindi il respingimento del ricorso siccome infondato. Con memoria di replica depositata il 26 gennaio 2022, la difesa del ricorrente controdeduce l’intervenuta formazione del silenzio assenso ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 160 del 2010, sotto la cui egida va ricondotta l’istanza del ricorrente, l’illegittimità dell’intervento tardivo del Comune, sia se inteso come diniego definitivo di permesso di costruire, da considerare inesorabilmente colpito da inefficacia ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis della legge 241 del 1990, sia se qualificato come atto di annullamento in autotutela, non essendo preceduto dalla rimozione giuridica del silenzio assenso formatosi nel caso in esame. La stessa difesa ha poi insistito per la tesi dell’inserimento dell’area del ricorrente nella maglia urbanistica C30 di Prg, che esclude la presenza del vincolo di inedificabilità rilevato dalla amministrazione comunale.
Con ordinanza collegiale n. 367/2022 del 10 marzo 2022, la Sezione “Considerato che: - il ricorrente deduce che, in sede di variante generale al PRG del Comune di Polignano a Mare approvata nel 2003, l’area di sua proprietà non è destinata a strada ma è ricompresa nella maglia urbanistica C3O della zona C3 di PRG;- a sostegno della circostanza è stata allegata apposita tavola di PRG (tavola 3.1 della variante generale di PRG del 2003), recante la perimetrazione della maglia ove è ricompreso il suolo del ricorrente (cfr. doc. n. 15 del deposito documentale del ricorrente del 13.10.2021), nonché dell’art. 46 NTA (cfr. doc. n. 16 del deposito del 13.10.2021);- il Comune oppone alla tesi la destinazione del suolo del ricorrente a viabilità generale ;ha ritenuto che: - è opportuno disporre verificazione allo scopo di stabilire se l’area di proprietà del ricorrente ricada nell’ambito delle opere di viabilità contenute nel P.R.G. riconducibili alle previsioni programmatiche di cui all’art. 7 comma 2 n. 1 della legge n. 1150/1942, o se si tratti di viabilità assimilabile a quella interna alle singole zone.
Il verificatore ha depositato la propria relazione in data 12 aprile 2022. Dalla lettura dell’elaborato, il Collegio apprende che: “ Sulla base delle verifiche effettuate e dall’esame della documentazione urbanistica generale ed esecutiva è possibile concludere, in risposta al quesito formulato, così come segue. La sovrapposizione cartografica evidenzia che le aree già tipizzate dal precedente PRG a Zona urbana (C3 mista) incluse nella maglia n.9 del P.P.A., regolamentata dal «Piano di Lottizzazione Maglia n. 9 del PPA – Zona urbana (C3 mista), del comune di Polignano a Mare (Contrada “Scorza Monacelle”)», non comprendono le proprietà L, censite in catasto al fg. 23, ptc. 12887 e 1043. Queste ultime sono estranee alla maglia perimetrata dal PRG del 2005 quale «Zona di Completamento C3», così che non risultano disciplinate dalle disposizioni di cui all’art. 46 NTA PRG. Le aree di proprietà L, tipizzate «Aree destinate alla viabilità» dall’attuale strumento urbanistico, non sono predeterminate a costituire una parte della maglia viaria primaria, che nella zona è stata definita in occasione della realizzazione del previgente strumento attuativo (il PdL del 1985 della maglia n. 9 del P.P.A.). Dette aree sono piuttosto destinate a formare aree di uso pubblico, verosimilmente per incrementare gli spazi a servizio della rete ferroviaria (le cui pertinenze si ampliano già oggi rispetto alla via del ferro, proprio in corrispondenza della zona retrostante alle aree oggetto di vertenza), così da dotarla di una piazza più ampia (e più regolare nella forma) rispetto all’attuale nella zona di accesso alla stazione comunale. In ogni caso, dunque, le aree di cui trattasi non rientrano fra quelle individuate al punto sub 1 del comma 2 art. 7 l. n. 1150/42 ma fra quelle di cui al punto sub 3 dello stesso comma.” .
Le parti hanno versato in atti memorie conclusive. La controversia è infine passata in decisione alla pubblica udienza del 29 giugno 2022
DIRITTO
Il ricorso introduttivo del giudizio è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Non può essere condivisa, in particolare, la prospettazione difensiva che reputa intervenuta, nella specie, una ipotesi di silenzio assenso, come si desume dalla lettura combinata dell’art. 20 del D.p.r. 380 del 2001 e dell’art. 2, comma 8 bis della legge 241 del 1990 e s.m.i.
La conclusione fatta propria dal ricorrente muove, infatti, ad avviso del Collegio, da una errata qualificazione dell’istanza proposta dal L.
Quest’ultima, indipendentemente dalla scelta del ricorrente di utilizzare il modulo procedimentale previsto dall’art. 7 del D.P.R. 160 del 2010, norma ospitata all’interno del Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, - ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 – va, più propriamente, qualificata come istanza intesa al rilascio di un assenso edilizio ai sensi della legge regionale sul piano casa, e cioè in base alla legge Regione Puglia n. 14 del 2009. Si tratta, pertanto, di una istanza volta al rilascio di un titolo edilizio in esito ad un procedimento amministrativo di carattere speciale, che si connota per la previsione di premialità riconosciute al privato che intenda recuperare il patrimonio edilizio di sua pertinenza così da agevolare il rilancio dell’economia, ed evitare l’ulteriore consumo di suolo. In quanto tale, l’istanza non risulta riconducibile al paradigma declinato dalla normativa in materia di silenzio - assenso, che deve ritenersi applicabile al rilascio dei soli titoli edilizi ordinari. Ne discende che la previsione, da ultimo varata, di cui all’art. 2, comma 8 bis della legge 241 del 1990, secondo la quale l’inutile decorso del tempo per l’adozione del provvedimento espresso comporta la perdita del potere di provvedere della P.a., sancita sub specie di inefficacia dell’atto tardivamente emanato dall’amministrazione, non opera in relazione al procedimento disegnato dalla legge Regione Puglia n. 14 del 2009. Né la legge regionale citata accorda all’inerzia della P.a. il significato legale tipico dell’assenso all’istanza del privato con la conseguenza che, una volta intervenuto, come nella specie, il provvedimento tardivo espresso, il ricorso proposto per ottenere una declaratoria di intervenuta formazione del titolo per silentium va considerato improcedibile. L’attenzione del Collegio si sposta dunque, tutta, sui motivi aggiunti di ricorso, attraverso i quali il sig. L mira a contestare le ragioni che il Comune di Polignano a Mare ha esplicitamente opposto al rilascio del permesso di costruire ai sensi della legge sul piano caso pugliese.
Sotto tale profilo, il Collegio fa propria la relazione del verificatore incaricato del compito di chiarire quale fosse la corretta destinazione dell’area di proprietà del ricorrente, nei limiti di seguito indicati.
Ritiene, in proposito, di evidenziare che nell’ambito della verificazione si è affermato che “Un primo punto fermo della vicenda, utile al riscontro del quesito così come formulato, è che le aree in proprietà L, censite in catasto al fg. 23, ptc. 12887 e 1043, non risultano disciplinate dalle disposizioni di cui all’art. 46 NTA PRG in quanto estranee alla maglia perimetrata quale «Zona di Completamento C3».” . Risulta, pertanto, smentita la tesi per la quale “ Il suolo del ricorrente, rientrando nella perimetrazione della maglia, deve ritenersi classificato quale “zona di completamento C3O” per la quale le NTA del PRG prevedono la seguente disciplina: “si confermano le tipizzazioni e perimetrazioni ed i carichi insediativi del P.R.G. vigente (1979) e nello specifico la maglia n° 15 della zona C3 (con annesso P.L. approvato con delibera di C.C. n. 63 del 18/4/1984). Per l’armonizzazione con gli edifici esistenti, per allineamenti e/o interventi diretti al superamento delle barriere architettoniche, è consentito il supero dell’altezza massima dal valore di 9 m a 9.50 m., per tre piani fuori terra max” . E, ancora, per quel che riguarda la destinazione delle aree L si afferma: “ a) l’area in esame è interna alla parte del territorio tipizzata “Aree destinate alla viabilità dal PRG”;b) la circostanza era nota anche alla proprietà dell’area al momento della formazione dello strumento urbanistico generale, visto che la stessa aveva formulato specifica osservazione (respinta dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale), con la quale chiedeva la ritipizzazione dell’area da strada a verde privato;c) il certificato di destinazione urbanistica storico prodotto dal Comune di Polignano riporta l’area in questione sempre quale strada e ciò sia con riferimento al PRG del 1979 sia con riferimento al PRG del 2005 .”
Queste le conclusioni cui perviene il verificatore: “La sovrapposizione cartografica evidenzia che le aree già tipizzate dal precedente PRG a Zona urbana (C3 mista) incluse nella maglia n.9 del P.P.A., regolamentata dal «Piano di Lottizzazione Maglia n. 9 del PPA – Zona urbana (C3 mista), del comune di Polignano a Mare (Contrada “Scorza Monacelle”)», non comprendono le proprietà L, censite in catasto al fg. 23, ptc. 12887 e 1043. Queste ultime sono estranee alla maglia perimetrata dal PRG del 2005 quale «Zona di Completamento C3», così che non risultano disciplinate dalle disposizioni di cui all’art. 46 NTA PRG. Le aree di proprietà L, tipizzate «Aree destinate alla viabilità» dall’attuale strumento urbanistico, non sono predeterminate a costituire una parte della maglia viaria primaria, che nella zona è stata definita in occasione della realizzazione del previgente strumento attuativo (il PdL del 1985 della maglia n. 9 del P.P.A.). Dette aree sono piuttosto destinate a formare aree di uso pubblico, verosimilmente per incrementare gli spazi a servizio della rete ferroviaria (le cui pertinenze si ampliano già oggi rispetto alla via del ferro, proprio in corrispondenza della zona retrostante alle aree oggetto di vertenza), così da dotarla di una piazza più ampia (e più regolare nella forma) rispetto all’attuale nella zona di accesso alla stazione comunale. In ogni caso, dunque, le aree di cui trattasi non rientrano fra quelle individuate al punto sub 1 del comma 2 art. 7 l. n. 1150/42 ma fra quelle di cui al punto sub 3 dello stesso comma .” Il Collegio deve mettere in rilievo, a tal punto, che la relazione del verificatore pone l’interprete difronte ad un bivio: considerare l’area del L ” interna alla parte del territorio tipizzata “aree destinate alla viabilità di Prg”, ovvero “…piuttosto destinate a formare aree di uso pubblico, verosimilmente per incrementare gli spazi a servizio della rete ferroviaria (le cui pertinenze si ampliano già oggi rispetto alla via del ferro, proprio in corrispondenza della zona retrostante alle aree oggetto di vertenza), così da dotarla di una piazza più ampia (e più regolare nella forma) rispetto all’attuale nella zona di accesso alla stazione comunale. In ogni caso, dunque, le aree di cui trattasi non rientrano fra quelle individuate al punto sub 1 del comma 2 art. 7 l. n. 1150/42 ma fra quelle di cui al punto sub 3 dello stesso comma.” . Si osserva, in proposito, che mentre la conclusione relativa alla destinazione dell’area in esame quale area di viabilità di Prg è suffragata da una serie di argomenti dallo stesso verificatore passati in rassegna, la destinazione alternativa appare frutto di attività interpretativa dello stesso verificatore. Non è un caso che la difesa dell’amministrazione comunale, pur prendendo atto di una destinazione urbanistica in ogni caso non favorevole alla tesi del ricorrente, tenda a rimarcare che “ La conclusione cui giunge l’ing. Colacicco non convince per una serie di ragioni e, in primo luogo, perché si pone in contraddizione con le precise scelte operate dal pianificatore del PRG del 2005, che aveva deciso un ampliamento di via Cosimo Basile, in adiacenza della stazione ferroviaria, verosimilmente per decongestionare il traffico in quella zona. ”. Risulta, ad avviso del Collegio, confermato il dato della destinazione a viabilità del suolo di proprietà L, e con esso, la sottoposizione dell’area alla disciplina di cui all’art. 20 delle NTA del Prg. La norma tecnica di attuazione ora richiamata contempla un vincolo di inedificabilità assoluta in quanto stabilisce che “ Le aree destinate alla viabilità pubblica, di pubblica proprietà, si distinguono in: a) strade, nodi stradali e piazze;b) rispetti stradali. Nelle aree sub a è imposto il divieto assoluto di edificabilità …” . Risulta, pertanto, corretta l’individuazione, da parte del Dirigente del Settore, di ragioni di incompatibilità del progetto edilizio del ricorrente rispetto alle previsioni del Piano Regolatore Generale in vigore nel comune di Polignano a Mare, tenuto conto della natura conformativa del vincolo relativo alla viabilità di Prg, e cioè della destinazione impressa all’area in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, secondo una ben precisa scelta afferente alla funzione di governo del territorio.
Anche il terzo motivo di ricorso non persuade. Il ricorrente ha sostenuto che la P.a. non avrebbe tenuto conto del fatto che le aree su cui dovrebbe realizzarsi l’ampliamento sono asservite all’immobile esistente, legittimato con 2 concessioni a sanatoria rilasciate nel 2006 e che, pertanto, dovrebbe trovare applicazione il comma 1 dell’art. 3 della medesima legge che consente la ristrutturazione edilizia. Il Collegio condivide la prospettazione difensiva della amministrazione resistente, la quale non manca di ricordare che, in realtà, la presenza del vincolo conformativo rende l’area inedificabile e, quindi, inutilizzabile ai fini del piano casa. La circostanza che i volumi esistenti siano stati legittimati è, a ben vedere, del tutto irrilevante, visto che il diniego è stato espresso non in ragione dell’abusività dell’esistente ma della incompatibilità dell’intervento con le previsioni del PRG. Né può sostenersi a giusta ragione che la disciplina “speciale” di cui alla L.R. n. 14/2009 possa derogare alle specifiche previsioni del PRG e in particolare alle prescrizioni dettate dallo strumento urbanistico generale per assicurare un ordinato assetto del territorio. Ancora una volta è la difesa dell’ente civico a sottolineare che il secondo comma dell’articolo 1 della legge Regione Puglia n. 14 del 2009 circoscrive la deroga agli indici e parametri prescritti dalla pianificazione urbanistica locale. In nessun punto della legge si prevede, invero, che il piano casa possa realizzarsi su aree attinte da vincolo di inedificabilità assoluta.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, i motivi aggiunti di ricorso sono infondati e vanno respinti. Le spese processuali possono essere compensate. Le spese della verificazione vanno poste a carico della parte ricorrente.