TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-12-11, n. 201500884

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-12-11, n. 201500884
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201500884
Data del deposito : 11 dicembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00439/2015 REG.RIC.

N. 00884/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00439/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 439 del 2015, proposto da:
Ri.Ta S.r.l. Casa di Cura Privata Villa Verde, rappresentato e difeso dagli avv. D C, L P, con domicilio eletto presso Avv. L P in Ancona, viale della Vittoria, 6;

contro

Azienda Sanitaria Unica Regionale Asur Marche, rappresentato e difeso dall'avv. M B, con domicilio eletto presso Unica Regionale Azienda Sanitaria in Ancona, Via Caduti del Lavoro, 40;
A.S.U.R. - Azienda Unica Sanitaria Regionale – Area Vasta N. 4 – Fermo, A.S.U.R. - Azienda Unica Sanitaria Regionale – Area Vasta N. 5 – Ascoli Piceno – San Benedetto del Tronto;

nei confronti di

Radiosalus S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Elena Daniele, Alessandro Lucchetti, con domicilio eletto presso Avv. Alessandro Lucchetti in Ancona, corso Mazzini, 156;

per l'annullamento

del provvedimento di esclusione dalla procedura di Interpello per progetto sperimentale per l'affidamento delle prestazioni di Chirurgia Ambulatoriale Extraospedaliera avviata dall'A.S.U.R. Marche Area Vasta n. 5 Ascoli Piceno San Benedetto del Tronto comunicato con raccomandata a.r. prot. n.29586/P del 15/4/2015, ricevuta il 17/4/2015;- dei verbali della Commissione n.ri 1 del 26/3/2015, 2 dell'8/4/2015, 3 del 14/4/2015, nella parte in cui si decide e si conferma l'esclusione della ricorrente dalla predetta procedura di interpello;- dell'Interpello per progetto sperimentale per l’affidamento delle prestazioni di Chirurgia Ambulatoriale Extraospedaliera avviato dall’A.S.U.R. Marche Area Vasta n. 5 Ascoli Piceno San Benedetto del Tronto;- di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Unica Regionale Asur Marche e di Radiosalus S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2015 la dott.ssa Francesca Aprile e uditi per le parti i difensori;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, è stata impugnata l’esclusione dalla procedura di interpello per progetto sperimentale per l’affidamento delle prestazioni di chirurgia ambulatoriale extraospedaliera, i verbali riportanti la decisione di esclusione e l’interpello avviato dall’A.S.U.R. Marche.

Per resistere al ricorso, si è costituita in giudizio l’A.S.U.R. Marche, che ne ha domandato il rigetto, vinte le spese.

Si è costituita la controinteressata Radiosalus s.r.l., che ha sollevato eccezione di inammissibilità e ha chiesto respingersi l’impugnativa, vinte le spese.

Alla pubblica udienza del 19 novembre 2015, sentiti i difensori delle parti, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso.

DIRITTO

Dev’essere osservato che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n° 1/2003 ha statuito che un bando di gara è immediatamente impugnabile qualora contenga clausole impeditive dell’ammissione dell’interessato alla selezione.

Il provvedimento di esclusione da una procedura selettiva dell’interessato privo dei requisiti è meramente dichiarativo e ricognitivo di una lesione già prodottasi con la clausola del bando di gara che definisce i requisiti soggettivi di partecipazione.

In considerazione di tali principi, il ricorso avverso l’interpello dell’A.S.U.R. Marche è irricevibile, perché proposto successivamente al decorso del termine di decadenza, il cui dies a quo è costituito dalla pubblicazione del bando, soggetto, quanto alle clausole impeditive, ad onere di immediata impugnazione.

E’, inoltre, inammissibile la domanda di annullamento del provvedimento di esclusione, essendo la lesione dell’interesse sostanziale, a tutela del quale la ricorrente agisce in giudizio, insita nella clausola del bando impeditiva dell’ammissione alla procedura.

Il ricorso dev’essere, quindi, dichiarato in parte irricevibile, in parte inammissibile.

Le spese processuali possono essere compensate.

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