TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-01-18, n. 202400227
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Testo completo
Pubblicato il 18/01/2024
N. 00227/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01366/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1366 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S D F, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo P sergiodefelice@ordineavvocatiroma.org;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, nella qualità di -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS-di -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato A S, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Ragusa, Via Dante 11/a e con domicilio digitale ex lege come da P da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio rigetto formatosi il -OMISSIS-– ex art. 25, comma 4, L. 241/90 – sull’istanza di accesso a documenti presentata dal ricorrente il-OMISSIS-,
e per l’accertamento
del diritto del ricorrente a ottenere copia degli atti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Pres. -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 17 luglio 2023 e depositato in data 20 luglio 2023 il dott. -OMISSIS- ha rappresentato quanto segue.
Il deducente, -OMISSIS-, in tale ultima qualità è stato trasferito su domanda, quale -OMISSIS-, presso la -OMISSIS- -OMISSIS-di -OMISSIS-, dove si è insediato il-OMISSIS-.
In vista dell’insediamento, in data -OMISSIS- l’esponente ha presentato all’Ufficio del Comune di -OMISSIS- che si occupa della gestione della zona a traffico limitato - ZTL, un’istanza con la quale, testualmente, ha chiesto “il rilascio di un permesso permanente per l’accesso alla ZTL, nonché la concessione di uno stallo per disabili, riservato a me, e quindi indicante il numero del mio permesso, per poter parcheggiare la mia auto (. . . . …) accanto l’ingresso della -OMISSIS-– CGT -OMISSIS-di -OMISSIS-;a tal fine ha documentato di essere -OMISSIS- titolare di un “contrassegno di parcheggio per disabili”, rinnovato dal Comune di -OMISSIS- da ultimo con provvedimento n. -OMISSIS-, “come mero rinnovo di analoghi permessi già rilasciati nel tempo dal medesimo Comune, e ancora prima dal Comune di-OMISSIS-”.
Il-OMISSIS-il suddetto Ufficio ZTL ha risposto di avere “provveduto ad inserire nelle…liste bianche il numero di targa del veicolo indicato ai fini del transito nella ZTL di-OMISSIS-”, e che la richiesta di concessione dello stallo sarebbe stata “inoltrata al competente ufficio mobilità”.
Dopo più di un mese, il ricorrente ha dedotto che tale permesso gli fosse stato rilasciato dall’Ufficio Mobilità, perché, recatosi presso la sede della -OMISSIS-, nella piazzetta di fronte l’ingresso, ha trovato il cartello riportante il numero del suo contrassegno di parcheggio per disabili (sebbene, tuttavia, al deducente la copia dell'autorizzazione non sia mai stata inviata).
In seguito, il -OMISSIS-, casualmente il ricorrente ha appreso da un collega che, a seguito di precisa richiesta del -OMISSIS-, dott. -OMISSIS-, il dirigente del Settore Mobilità e Trasporti del Comune intimato aveva proceduto a una revoca parziale di tale autorizzazione, limitandone l’efficacia quanto a giornate e orari (anche tale provvedimento non è mai stato inviato al ricorrente), e aveva anche rilasciato -OMISSIS-copia della richiesta del deducente.
Lo stesso -OMISSIS- l’esponente ha inviato al dirigente del Settore Mobilità e Trasporti del Comune intimato, via P, una nota con la quale ha rappresentato l’illegittimità sia della parziale revoca, sia del rilascio al -OMISSIS- di copia della istanza, per violazione dell’art. 3 del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 e anche perché, nel caso di specie, l’istanza in questione conteneva dati sensibili relativi alla salute;contestualmente, l’esponente ha chiesto di avere copia:
- “ di tutte le note intercorse fra codesto -OMISSIS--OMISSIS- ”;
- “ dell’originario provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dello stallo ”;
- “ del provvedimento di revoca da lei emesso ”.
A tal fine, il deducente ha evidenziato di essere il titolare della descritta autorizzazione e, dunque, titolare di quell’interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesta l'ostensione, legittimante l’accesso a copia integrale delle note e dei provvedimenti citati, nonché di qualsiasi altro atto formato o acquisito nell’ambito del procedimento che ha condotto alla suddetta revoca;il deducente ha anche aggiunto di avere necessità di accertare se le dichiarazioni rese -OMISSIS- fossero esatte e se la decisione assunta avesse rispettato le norme in materia, e ciò ai fini della tutela dei relativi interessi, precisando che gli atti in questione non rientravano tra quelli sottratti all’accesso ai sensi dell’art. 24 L. 241/90, e che ai sensi del comma 7 di tale disposizione doveva comunque essere garantito l'accesso ai documenti amministrativi (per curare o per difendere i propri interessi giuridici).
Dopo l’invio, il -OMISSIS-, della suddetta nota, non è pervenuto alcun riscontro.
Il -OMISSIS-il deducente ha inviato una denuncia alla Procura della Repubblica di -OMISSIS-.
Poiché l’art. 116, comma 1, cod. proc. amm. prevede che “ contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi , … il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio …”, l’esponente ha proposto il ricorso in epigrafe.
1.1. Il Comune di -OMISSIS- non si è costituito in giudizio.
Sul punto il Collegio rileva che il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato all’indirizzo P protocollo@-OMISSIS-legalmail.it (tratto dall’Indice domicili digitali Pubblica Amministrazione – IPA).
Orbene, il Comune di -OMISSIS- non risulta avere un indirizzo P nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia (c.d. Reginde), con la conseguenza che, come evidenziato dalla giurisprudenza, il “ Registro IPA - Indice delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi […] rileva, invero, quale pubblico elenco, in via sussidiaria: “per le amministrazioni che non abbiano provveduto a comunicare il proprio indirizzo P ai fini dell’inserimento nel registro REGINDE, utilizzabile per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l’invio di documenti validi a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati ” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 11 ottobre 2022, n. 8674;T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 5 luglio 2023, n. 967).
Rileva il Collegio che, comunque, la circostanza dell’avvenuta concreta conoscenza del ricorso introduttivo del giudizio da parte del Comune di -OMISSIS- si può ricavare, induttivamente, dalla circostanza che l’ordine n. -OMISSIS-, adottato - in corso di causa - dal dirigente Mobilità e Trasporti del Comune di -OMISSIS- (con il quale è stato revocato il precedente -OMISSIS-, è stato disposto che in -OMISSIS-, “ immediatamente dopo gli stalli per lo stazionamento dei veicoli a motore a due ruote, lo stallo già riservato alla sosta dell’autovettura adibita al trasporto della persona diversamente abile titolare di contrassegno “Concessione n° -OMISSIS-”, sarà fruibile dall’interessato senza limitazione di giorni e orari ”), è stato comunicato al difensore dell’odierno ricorrente, avvocato -OMISSIS- (e non all’interessato), espressamente prevedendo nel citato provvedimento l’invio del medesimo atto “ al Difensore legale del titolare della “Conc. n° -OMISSIS- ”, con ciò palesando la conoscenza dell’iniziativa processuale del deducente.
Considerato che tutte le istanze rivolte al Comune e prodotte dal ricorrente sono dallo stesso esclusivamente sottoscritte, se ne deve inferire che il riferimento al difensore deriva dalla conoscenza del ricorso in esame.