TAR Napoli, sez. V, sentenza 2014-09-19, n. 201404982

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2014-09-19, n. 201404982
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201404982
Data del deposito : 19 settembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02002/2013 REG.RIC.

N. 04982/2014 REG.PROV.COLL.

N. 02002/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2002 del 2013, proposto da:
A G e A A, rappresentati e difesi dall'avv. I M, con domicilio eletto presso Vincenzo Ferraiuolo in Napoli, via Cappella Vecchia n. 8/A;

contro

Comune di Vico Equense, rappresentato e difeso dall'avv. M P, con domicilio eletto presso M P in Napoli, presso la Segreteria TAR;

per l'annullamento

- del decreto di esproprio n. 1/2013 del 10.04.2013 relativo al progetto dei lavori di ampliamento della via comunale Bell'Alba, notificato in data 11.04.2013;

- dell'avviso di esecuzione del decreto di espropriazione, prot. n. 10687 del 11.04.2013, notificato congiuntamente al decreto di esproprio, concernente l'immissione in possesso per il giorno 6.05.2013;

- della delibera di Giunta comunale n. 174 del 20.09.2009, relativa alla riapprovazione del progetto definitivo circa i lavori di ampliamento della via Bell'Alba;

- delle delibere di G.M. n. 406 del 9.11.2007 e n. 421 del 27.11.2007, con le quali veniva approvato il progetto e il relativo impegno di spesa, per le opere di cui sopra;

- di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vico Equense;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2014 la dott.ssa G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I. I ricorrenti impugnano il decreto di esproprio adottato per la realizzazione del progetto dei lavori di ampliamento della via comunale Bell'Alba, l’avviso d’immissione nel possesso e le presupposte delibere di G.C. di approvazione del progetto preliminare e di riapprovazione del progetto definitivo.

II. A sostegno del gravame deducono i seguenti motivi di diritto:

a) Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 19 del d.P.R. n. 327/2001, per omessa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dell'art. 97 della Costituzione e del principio del giusto procedimento e del contraddittorio, degli artt. 1, 3, 7 e 10 della l. n. 241/1990, dell’art. 1 della l. n. 1/1978, della l.r. Campania n. 8/1994 e del “Piano stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico – PAI”, adottato dal Comitato istituzionale con delibera n. 4 del 18.07.2011;

b) eccesso di potere per difetto d’istruttoria e illogicità manifesta;

c) incompetenza;

III. Si è costituita l’Amministrazione comunale concludendo per il rigetto del ricorso.

IV. All’udienza pubblica del 29 maggio 2014, fissata per la discussione, la causa è stata introitata per la decisione.

V. Premesso che, in accoglimento dell’eccezione sollevata dall’Amministrazione comunale, deve dichiararsi il difetto di legittimazione ad agire limitatamente alle particelle n. 463, 465 e 466, in proprietà, secondo quanto si evince dall’estratto catastale, di terza persona, il ricorso, quanto alla sola particella individuata al fg.12, n 1268, è infondato.

V.

1. Con il primo, secondo e quarto motivo di ricorso, parte ricorrente si duole della violazione degli artt. 8 e sg. del d.P.R. n. 327/2001, stante la presunta emanazione del decreto di esproprio in assenza della previa l’apposizione del vincolo a esso preordinato. L’Amministrazione, in particolare, non avrebbe previamente provveduto a conformare lo strumento urbanistico rispetto alla procedura espropriativa neppure attraverso l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 19 del d.P.R. n. 327/2001 (e all’art. 1 della l. n. 1/1978). Osservano, infatti, i ricorrenti che, pur a voler considerare gli atti presupposti gravati quali varianti allo strumento urbanistico, le relative delibere non sono state adottate dal Consiglio Comunale (ma dalla Giunta), non sono state inviate all'ente regionale e/o delegato ai fini dell'approvazione, né, tantomeno, sono state ratificate, quanto all’efficacia, dal medesimo Consiglio comunale, una volta decorso inutilmente il termine legislativamente previsto di 90 giorni senza, cioè, che l’organo di controllo abbia manifestato il proprio dissenso.

V.

1.1. Le censure sono prive di pregio.

V.

1.2. Occorre previamente precisare quanto segue:

a) l’opera realizzata concerne l’ampliamento di una strada comunale, inserita nell’elenco delle strade vicinali con delibera di Giunta comunale n. 31 del 25.03.1965;

b) le N.T.A. del P.R.G. comunale, divenuto esecutivo con la pubblicazione dell’estratto del d.P. della Provincia di Napoli, n. 1302 del 3.09.2003, sul B.U.R.C. della Regione Campania n. 49 del 20.10.2003, dettano specifiche disposizioni per le zone destinate alla viabilità.

In particolare, l'art. 76, delle citate NTA, stabilisce:

1) al comma 3, che la viabilità veicolare è assoggettabile a interventi di riqualificazione miranti a regolarizzarne il tracciato e la sezione nei limiti delle disposizioni del PUT;

2) al comma 5, che, per la viabilità minore, come quella di specie, evidenziata nelle tavole del PRG quali strade di tipo F, la nuova viabilità e quella esistente individuate dal PUT saranno realizzate e adeguate alle dimensioni da esso fissate, qualora non fossero soddisfatte, pari, per quanto d’interesse, a una larghezza lorda massima di 3 m;

3) al comma 7, che le indicazioni contenute nella cartografia di PRG non hanno valore strettamente prescrittivo, in quanto l'esatto andamento e le dimensioni di tali opere saranno definite in sede del relativo progetto.

Dall’esame di tali norme si desume, quindi, che sono previste e, dunque, sono conformi allo strumento urbanistico generale eventuali opere di riqualificazione miranti a regolarizzare il tracciato e la sezione delle strade comunali, salva, quanto all’apposizione dei vincoli preordinati all’esproprio ritenuto necessario per la concreta realizzazione, l’approvazione di progetti specifici. D’altronde, eventuali vincoli di natura espropriativa sarebbero comunque decaduti per decorso del termine quinquennale, ex art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 327/2001.

V.

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