TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2019-12-16, n. 201914463

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2019-12-16, n. 201914463
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201914463
Data del deposito : 16 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/12/2019

N. 14463/2019 REG.PROV.COLL.

N. 10886/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10886 del 2018, proposto da
V T, rappresentato e difeso dall'avvocato A D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Santina Murano in Roma, via Pelagio I, n. 10;

contro

Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa - C, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

C S, D P, R G, Z Pietro, Lopatriello Stefania, Veronesi Paola, Moretti Elisabetta, Oliva Adele, I Vincenzo, Pagliara Fabrizio, Baldi Veronica, Iavarazzo Nicoletta, Giallongo Antonia, G Monica non costituiti in giudizio;
S C, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Colagrande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi 35b;

per l'annullamento

“- del silenzio rigetto formatosi sul ricorso amministrativo presentato dal ricorrente alla CONSOB avverso e, per l'annullamento, in parte qua: - della disposizione n. 8/18 del 13 marzo 2018, a firma del Direttore generale, notificata il 6 aprile 2018, con la quale è stata resa nota la graduatoria dello scrutinio per l'avanzamento alla qualifica di funzionario di 1a dalla qualifica di funzionario di 2a e sono stati conferiti i relativi posti disponibili, nella quale il ricorrente si è classificato alla 16a posizione, a pari punteggio (90.500) con le dott. C e Cambiano e con l'avv. Falciani;
- della predetta graduatoria formata ed approvata il 23 febbraio 2018 dalla Giunta di scrutinio per la carriera direttiva per l'anno 2015;
- di tutti i verbali e dei relativi allegati, come infra meglio specificati, delle operazioni svolte dalla predetta Giunta, ivi compresi i criteri di scrutinio per l'anno 2015 di cui agli allegati n. 2 e n. 3 al verbale n. 1 del 10 maggio 2017, limitatamente ai profili indicati nel presente ricorso;
- dell'art. 45, comma 6, primo periodo, e della nota all'art. 45, comma 1, parte I, reg. pers.;
- dell'art. 54, commi 1 e 2, parte I, reg. pers.;
- dei rapporti valutativi relativi agli anni 2013 e 2014 dei dipendenti in regime di lavoro a tempo parziale nello stesso periodo e comunque promossi alla qualifica di funzionario di 1a all'esito dello scrutinio de quo;
- dei rapporti valutativi relativi agli anni 2013 e 2014 delle dipendenti assenti nello stesso periodo per giustificativi di cui al d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 e comunque promosse alla qualifica di funzionario di 1a all'esito dello scrutinio de quo;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ove occorrer possa e nei limiti di quanto dedotto nel presente ricorso, nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente all'avanzamento alla qualifica di funzionario di 1a e al relativo trattamento economico a decorrere dal 1° gennaio 2015, inclusa la rideterminazione proporzionale delle voci variabili, tra cui la gratifica, ed alla corresponsione dei maggiori contributi pensionistici complementari
”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di S C e di C;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2019 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato in fatto e in diritto quanto segue:

Il ricorrente premette di essere un ex dipendente della CONSOB, di essere stato assunto il 18 luglio 2005 con la qualifica di coadiutore (delibera n. 15095 del 26 giugno 2005);
di aver conseguito la nomina a funzionario di 2a dal 1° aprile 2011 a seguito di superamento del concorso interno per l’accesso alla carriera direttiva (delibera n. 17703 del 22 marzo 2011);
di aver partecipato alla procedura di scrutinio per valutazione comparativa per l’avanzamento alla qualifica di funzionario di 1a per l’anno 2015 dalla qualifica di funzionario di 2° bandita per 14 posti (delibera n. 19728 del 21 settembre 2016);
di essersi classificato in 16a posizione con punteggio di 90.500 - a parità con le dott. C e Cambiano e con l’avv. Falciani - nella seconda posizione degli idonei non vincitori ed a soli 0.500 punti dai candidati classificati dall’11° al 14° posto (tutti promossi con 91.000 punti) della graduatoria finale formata ed approvata il 23 febbraio 2018 dalla Giunta di scrutinio per la carriera direttiva per l’anno 2015, come reso noto con atto del Direttore generale n. 8/18 del 13 marzo 2018.

Il ricorrente precisa che, pur essendo cessato dal servizio a decorrere dal 1° marzo 2018 per passaggio ad altro pubblico impiego, ha proposto in data 17.5.2018 ricorso alla stessa C, ai sensi dell’art. 4 bis della delibera 14369/2003 ed ora impugna con ricorso giurisdizionale gli stessi atti, nonché il silenzio rigetto formatosi sul ricorso amministrativo, al fine di ottenere l’accertamento del proprio diritto all’avanzamento con il conseguente riconoscimento del relativo trattamento economico a decorrere dal 1° gennaio 2015 (inclusa la rideterminazione proporzionale delle voci variabili, tra cui la gratifica, e la corresponsione dei maggiori contributi pensionistici complementari).

Pertanto, con il ricorso in esame, il predetto impugna tutti gli atti della procedura selettiva, inclusi i verbali delle operazioni della Giunta di scrutinio, in particolare i criteri di scrutinio per l’anno 2015 di cui agli allegati n. 2 e n. 3 al verbale n. 1 del 10 maggio 2017, nella parte relativa alle censure dedotte in ricorso;
impugna altresì il silenzio rigetto che assume essersi formato sul ricorso amministrativo dallo stesso presentato alla CONSOB;
nonché, quali atti presupposti, l’art. 45, comma 6, primo periodo, e la nota all’art. 45, comma 1, parte I, reg. pers.;
l’art. 54, commi 1 e 2, parte I, reg. pers.;
nonché i rapporti valutativi relativi all’ultimo biennio dei colleghi promossi all’esito della procedura, in posizione di tempo parziale ovvero assenti per congedi ex d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: “1) violazione degli artt. 3 e 97 cost.. violazione dell’art. 8, comma 1, della delibera C n. 17758 del 21 aprile 2011;
eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, contraddittorietà tra più atti, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria;
2) violazione degli artt. 3 e 97 cost.;
violazione dell’art. 22, comma 5, d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151;
violazione dell’art. 34, comma 6, d.lgs. n. 151 del 2001;
eccesso di potere per disparità di trattamento, manifesta ingiustizia, contraddittorietà tra più atti, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria;
3) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 cost.;
violazione e falsa applicazione dell’art. 54, comma 1, reg. pers.;
violazione e falsa applicazione degli artt. 167, r.d. 31 agosto 1933 n.1592, 4, comma 3, d.m. 3 novembre 1999 n. 509 e 4, comma 3, d.m. 22 ottobre 2004, n.270;
violazione dell’art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241;
eccesso di potere per disparità di trattamento, sviamento, carenza di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza e contraddittorietà manifeste;
4) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 cost.;
violazione dell’art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241;
violazione e falsa applicazione dell’art. 54, commi 1 e 2, reg. pers.;
eccesso di potere per disparità di trattamento, sviamento, carenza di istruttoria, irragionevolezza e contraddittorietà manifeste;
5) violazione e/o falsa applicazione del criterio di valutazione relativo al giudizio collegiale sulla qualità del servizio prestato, categoria a.2, con riferimento al livello di responsabilità sotto i profili rilevanti di: autonomia, rischi associati all’attività svolta e carico di lavoro- violazione degli artt. 53 e ss., parte i, reg. pers.;
violazione dell’art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241, per difetto di motivazione;
6) violazione e/o falsa applicazione del criterio di cui alla categoria d.2 “attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore”, giudizio collegiale, con riferimento alla sotto-voce “capacità di organizzazione dei compiti assegnati ed efficienza nello svolgimento delle proprie mansioni”;
violazione degli artt. 53 e ss., parte i, reg. pers.;
violazione dell’art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241;
eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza, perplessità e contraddittorietà manifeste;
7) in via subordinata, per il caso di accoglimento della prima censura, relativa alla valutabilità del servizio preruolo, violazione degli artt. 3 e 97 cost.. violazione dell’art. 2, commi 1, 7 e 8, l. 7 giugno 1974 n. 216”
(quest’ultimo motivo è proposto solo in via condizionata, per il caso di accoglimento del primo motivo del ricorso presentato dalla controinteressata C).

Si è costituita la C, depositando memoria difensiva. Non si sono costituiti i controinteressati intimati.

In vista della trattazione del merito, il ricorrente ha prodotto un’articolata memoria di replica e conclusionale.

All’udienza pubblica del 28.5.2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

Va in via preliminare disattesa l’eccezione di irricevibilità, sollevata dalla C con riferimento alla tardività del gravame rispetto alla delibera n. 20514 del 5.7.2018 con cui è stato rigettato il ricorso amministrativo presentato dal ricorrente avverso gli atti della procedura ai sensi dell’art. 53 Reg. Pers. C.

Come ammesso dalla stessa Amministrazione, il predetto decreto decisorio non è stato formalmente notificato all’interessato, ma (come affermato a pag. 2 della memoria di costituzione, senza peraltro addurre alcuna prova al riguardo) gli sarebbe stato solo preannunciato telefonicamente, e non gli sarebbe stato notificato in quanto l’interessato aveva comunicato che si sarebbe presentato egli stesso a ritirare il provvedimento.

L’eccezione va disattesa, dato che l’Amministrazione resistente non ha notificato il decreto decisorio del ricorso amministrativo in parola (proposto dal ricorrente, nei termini, in data 17.5.2018) e non ha fornito alcun principio di prova atto a dimostrare l’effettiva conoscenza aliunde del provvedimento;
pertanto, il termine di scadenza per presentare ricorso giurisdizionale è stato rispettato in quanto coincide con quello ordinario, che decorre dalla data di formazione del silenzio rigetto sul gravame amministrativo (in data 17.8.2018).

Il presente ricorso, notificato in data 25.9.2018, è pertanto ammissibile.

Prima di esaminare il merito del ricorso, giova premettere un breve richiamo alla normativa che disciplina le promozioni del personale C.

Il Regolamento sul trattamento giuridico ed economico e l’ordinamento delle carriere del personale di ruolo della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, adottato dalla Commissione con delibera n. 13859 del 4.12.2002, modificato, da ultimo, con delibera 19431/2105 e 19727/2016, all’art. 2 distingue il personale appartenente alla carriera direttiva superiore (“di norma” preposto alla Direzione di Unità Organizzative secondo le previsioni dell’art. 3) - comprendente le qualifiche seguenti (in ordine decrescente): funzionario generale, condirettore centrale, direttore principale (preposti alla direzione di Divisioni), direttore e condirettore (preposti alla direzione di Uffici) -, da quello appartenente alla carriera direttiva inferiore - comprendente le qualifiche di primo funzionario, funzionario di 1a (anch’essi possono essere preposti alla direzione di Uffici) e funzionario di seconda - per le quali sono previste diverse procedure di accesso.

Le promozioni nell'ambito della carriera direttiva sono disciplinate dall’art. 51 che prevede che queste “hanno luogo, a scelta per merito o mediante valutazione comparativa, per la qualifica immediatamente superiore e per il numero di posti annualmente determinato dalla Commissione”.

L’art. 53 prevede l’accesso alle qualifiche della carriera direttiva “inferiore”, tra cui la promozione alla qualifiche di funzionario di prima, che viene disposta dalla Giunta di scrutinio all'esito dello scrutinio per valutazione comparativa dei funzionari di seconda con anzianità nella qualifica non inferiore a quattro anni (comma 2);
anzianità che va computata facendo riferimento alla data di assunzione/promozione (come precisato dal comma 3). Avverso le predette promozioni è ammesso ricorso alla stessa Commissione, secondo le modalità stabilite.

Lo stesso Regolamento disciplina in modo estremamente accurato il procedimento stesso di valutazione, indicando criteri, parametri, indicatori e pesi e modalità di espressione delle valutazioni.

L’art. 54 detta le norme sullo scrutinio per valutazione comparativa, anche ai fini delle promozioni previste per le categorie di funzionari in parola, stabilendo che “la Giunta di scrutinio di cui al successivo art. 55 determina preliminarmente i criteri ed i fattori di valutazione, fissando i punteggi da attribuire per le varie qualifiche, avuto riguardo ai seguenti titoli o categorie di titoli: a) per le promozioni alla qualifica di funzionario di 1a (nonché da questa alla qualifica di condirettore): «qualità del servizio prestato», risultato conseguito nella prova di cui al precedente art. 52, commi 2 e 3, «requisiti di preparazione professionale», «esperienza nella qualifica ricoperta», «attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore».

Al secondo comma precisa che “Nella valutazione dei titoli o delle categorie di titoli considerati per lo scrutinio, i punteggi relativi alla «qualità del servizio prestato» ed ai «requisiti di preparazione professionale» di cui alle lett. a) e c) del comma precedente, nonché quelli relativi al «rendimento», alla «gestione del personale» ed alla «cultura professionale» di cui alla lett. b) del comma precedente, sono attribuiti con riguardo agli ultimi due riferimenti valutativi annuali sulle prestazioni. A parità di merito, negli scrutini previsti dal presente articolo, costituisce titolo di preferenza l'anzianità secondo i criteri di cui al precedente art. 5”.

Viene inoltre stabilito il tetto massimo del punteggio assegnabile a ciascun criterio: il comma 6, con specifico riferimento allo scrutinio per la promozione alla qualifica di funzionario di 1a, sancisce che “i punteggi riservati alla «attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore» ed alla «anzianità nella qualifica ricoperta» sono rispettivamente pari a 30 e a 4”.

Il successivo comma 7 stabilisce che “a ciascun titolo o categoria di titoli non può essere riservato un punteggio superiore ad 1/3 del punteggio complessivo dello scrutinio”;
punteggio massimo che è fissato, dal successivo comma, a “99 punti per le promozioni alla qualifica di funzionario di 1a (e da questa alla qualifica di condirettore)”
, precisando altresì che “il punteggio minimo per conseguire l'idoneità alla promozione non può essere inferiore al 50% del punteggio massimo” (la valutazione preliminare dell’idoneità, in quanto fase preliminare di ammissione allo scrutinio è disciplinata con attenzione, sia con riferimento ai requisiti minimi, per cui il comma 9 precisa che “Non sono considerati idonei i dipendenti che, a prescindere dal punteggio complessivo ottenuto, non abbiano conseguito almeno la metà dei punteggi massimi nella valutazione della «qualità del servizio prestato» o «del rendimento» e nella «attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore”, sia con riferimento alle garanzie formali e procedimentali, per cui il medesimo comma 9 prevede le condizioni che comportano la motivazione del giudizio negativo: “qualora non venga assegnato al dipendente il punteggio minimo di idoneità per la «attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore», nonostante che egli abbia conseguito tale punteggio per la «qualità del servizio prestato» o per il «rendimento»).

Viene inoltre precisata la fonte da cui desumere gli elementi di valutazione, chiarendo, al comma 10, che “I titoli e le categorie di titoli sui quali si basa la valutazione dei dipendenti ai fini dello scrutinio devono risultare dai fascicoli personali;
se taluno di essi fosse escluso dalla valutazione, devono esserne indicati i motivi”.

L’art. 55 demanda la determinazione dei criteri di applicazione delle norme in questione alla Giunta di scrutinio.

Nella seduta del 10 maggio 2017, la Giunta di scrutinio ha individuato i criteri generali per lo scrutinio per valutazione comparativa, anche per la promozione dei funzionari di seconda alla qualifica di funzionario di prima, tenendo conto dei criteri adottati nella precedente tornata valutativa (scrutinio per la sessione di avanzamento per l’anno 2014) e della modifica introdotta per effetto della modifica dell’art. 54 del Regolamento del personale (che non prevede più la valutazione delle pubblicazioni a partire dalla tornata valutativa per l’anno 2015 con conseguente riduzione del punteggio massimo da 100 a 99 punti).

Detti criteri circoscrivono la discrezionalità valutativa dell’organo collegiale a cui sono demandate le operazioni di scrutinio (cioè la stessa Giunta) mediante il ricorso alla tecnica della cd. “griglia di valutazione”, in cui sono accuratamente individuati, per ciascuna categoria di titoli oggetto di valutazione, i parametri, gli indicatori e la gamma di punteggi attribuibili:

A. “Qualità del servizio prestato” - max punti 32: A.1 elementi di giudizio desumibili dai rapporti valutativi - punti 12;
A.2 giudizio collegiale - punti 21;
B. “Requisiti di preparazione professionale”- max punti 33: B1 elementi desumibili dai rapporti informativi annuali punti 30 - B2 altri titoli punti 2;
B2 altri titoli 2;
C. “Esperienza nella qualifica ricoperta”- max punti 4;
D. “Attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore” - max punti 30;
D.1 elementi di giudizio desumibili dai rapporti valutativi- punti 9: D.2 giudizio collegiale- punti 21.

Per ciascun “gruppo” di elementi di valutazione è previsto che una parte del punteggio (A1, B1 e D1) sia attribuita in modo automatico, dovendo essere semplicemente “desunto” dai fascicoli personali, operando la “trascrizione” nella scheda di scrutinio secondo una “tabella di corrispondenza che consente di trasformare in punteggi numerici i giudizi attribuiti dai Superiori negli ultimi due rapporti valutativi per le relative voci in punteggi numerici.

Per quanto riguarda la categoria A Qualità del servizio prestato- la parte “vincolata” della scheda di scrutinio, “parte A.1 elementi di giudizio desumibili dalla Sezione III dei rapporti valutativi dell’ultimo biennio” (per la quale è attribuibile un punteggio massimo di punti 12;
6 punti per ciascun anno) è compilata in modo “automatico”, sulla base della seguente tabella: “A.

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