TAR Campobasso, sez. I, ordinanza cautelare 2021-12-16, n. 202100238
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Pubblicato il 16/12/2021
N. 00238/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00389/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 389 del 2021, proposto da Federazione Regionale Coldiretti del Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Campolieto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato D R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia:
del "Regolamento comunale per il fitto di fondi rustici comunali" approvato dal Comune di Campolieto con delibera di consiglio comunale n. 28 del 31.07.2021 pubblicata in data 14.09.2021;
- della determinazione del Responsabile del servizio del Comune di Campolieto n. 103 (reg. gen. n. 303) del 1°.10.2021 di affidamento dell'incarico professionale per l'individuazione del canone d'affitto e dei lotti;
- della deliberazione della Giunta del Comune n. 85 del 16.10.2021 pubblicata in data 20.10.2021 e degli ivi allegati bando di gara, istanza di affitto, elenco dei lotti e planimetria comunale;
- della delibera della stessa Giunta n. 90 del 02.11.2021, avente ad oggetto " Affitto fondi rustici comunali 2021/2027 - Rettifica deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 16.10.2021 ”, con la quale a due giorni dalla scadenza sono stati modificati i lotti messi a base di gara;
- nonché di tutti gli atti preordinati, consequenziali, o comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Campolieto;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 la dott.ssa M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che parte ricorrente, quanto al periculum in mora , prospetta quanto segue:
- le impugnate clausole escludenti del bando in epigrafe precludono ad un notevole numero di imprese la partecipazione alla selezione;
- vi è il rischio di “ contenziosi per le imprese, sia per quelle prelazionarie laddove non venga loro consentito l’utile esercizio del diritto, sia da parte delle partecipanti alla selezione pubblica perché esse ripongono un legittimo affidamento sulla pronta disponibilità dei beni in caso di aggiudicazione ”;
- l’“ eventuale aggiudicazione a terzi, in assenza di una chiamata a far valere il diritto di prelazione, obbligherebbe alcune aziende agricole che attualmente conducono i fondi all’abbandono dei terreni nelle more di una decisione del merito del ricorso ”;
Rilevato che le circostanze così rappresentate non possono arrecare alcun pregiudizio grave e irreparabile a carico della specifica sfera giuridica propria dell’associazione ricorrente;
Considerato, d’altra parte, che le singole imprese ipoteticamente lese dal bando in epigrafe ben potevano agire in giudizio autonomamente per far valere i propri interessi;
Ritenuti pertanto insussistenti i presupposti per la concessione della misura cautelare in questa sede richiesta;