TAR Brescia, sez. I, sentenza 2024-11-12, n. 202400900

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2024-11-12, n. 202400900
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202400900
Data del deposito : 12 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/11/2024

N. 00900/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00826/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 826 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Costruzioni Agazzi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , e Condominio Santa Maria, in persona dell’amministratore pro tempore , entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato A N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Cultura, in persona del Ministro in carica, e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

(A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

dell'autorizzazione paesaggistica prot. n. 7055 dell’11.8.2023 rilasciata dal Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, avente ad oggetto “ Demolizione con ricostruzione di fabbricati del complesso residenziale/commerciale esistente all'angolo tra via Brusicco/via Santa Maria in PIAZZA SANTA MARIA 1,2,3,4,10 ”, nella parte in cui dispone che i pannelli fotovoltaici devono essere installati a terra o su strutture pertinenziali basse e non in falda di copertura, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, quali:

- il parere vincolante di compatibilità paesaggistica prot. n. 17066 del 10.8.2023, emesso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia, nella parte in cui dispone che i pannelli fotovoltaici devono essere installati a terra o su strutture pertinenziali basse e non in falda di copertura;

- la nota della Soprintendenza prot. n. 19725 del 25.9.2023;

(B) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti notificato l’1.2.2024:

del nuovo parere reso dalla Soprintendenza prot. n. 25478-A dell’11.12.2023;

nonché per la condanna

della Soprintendenza a risarcire i danni subiti dai ricorrenti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia e del Ministero della Cultura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2024 il dott. A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1.- La Costruzioni Agazzi s.r.l. ha acquistato in data 4.3.2021 un lotto, costituito da due corpi di fabbrica disposti a “L” e da un terzo edificio, nel Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, il cui territorio è sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettere c) e d), d.lgs. 42/2004, imposto con D.M. 22.7.1968 e con D.P.R. 503-urb. del 26.2.1979.

2.- Il 2.8.2022 la società ha presentato una richiesta di autorizzazione paesaggistica per un intervento di demolizione degli edifici e successiva ricostruzione con mantenimento della sagoma preesistente; i nuovi edifici sono destinati a residenze (12 unità e 20 posti auto interrati) e, al piano terra, a negozi.

A pag. 24 della relazione paesaggistica si legge che “ Nelle falde rivolte a sud della copertura e con la medesima inclinazione saranno integrati pannelli fotovoltaici incorporati nello spessore del manto di copertura ”.

La Commissione comunale per il paesaggio ha espresso parere positivo in data 20.9.2022, e la Soprintendenza, con parere del 26.10.2022, ha “ ritenuto di condividere le valutazioni in esso contenute in quanto le opere in oggetto, per la loro natura e consistenza, non arrecano sostanziale pregiudizio ai valori paesaggistici dell’area sottoposta a tutela ”, ma ha imposto alcune prescrizioni, tra cui la seguente: “ visto il contesto di centro storico si chiede di individuare il posizionamento dei pannelli fotovoltaici e solari in diversa collocazione (es. a terra o su strutture pertinenziali basse – es. pergolati – staccate dall’abitazione) ”.

Tale parere con prescrizioni è stato quindi recepito nell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune il 10.11.2022, prot. n. 10346.

3.- Il 2.8.2023 la Costruzioni Agazzi ha presentato una richiesta di autorizzazione paesaggistica in variante nella quale, per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici, ha mantenuto l’impostazione originaria che prevedeva la loro collocazione sul tetto, ma ha proposto alcuni miglioramenti al fine di minimizzarne l’impatto visivo, consistenti: a) nella collocazione dei pannelli sulle falde interne delle coperture orientate verso valle, in modo da scongiurarne la visibilità dalla parte collinare; b) nell’utilizzo di pannelli con colore affine a quello delle tegole marsigliesi (in analogia a quelle preesistenti), ma con finitura “invecchiata” per meglio adattarsi ai cromatismi delle coperture storiche circostanti; c) nello spostamento di metà delle pannellature che prima erano collocate sulla falda est di uno degli edifici, e che risultavano essere maggiormente visibili provenendo da via Zaverio Roncalli, sulla falda ovest dello stesso edificio, verso l’edificio degli anni Sessanta situato a confine; d) nella collocazione di una porzione di fotovoltaico sulle coperture delle pergole della terrazza del primo piano con l’utilizzo di fotovoltaico amorfo semitrasparente.

Lo stesso giorno la Commissione per il paesaggio ha emesso parere favorevole, ma la Soprintendenza, con parere del 10.8.2023, ha ritenuto di “ condividere parzialmente l’esito (sebbene non motivato e pertanto viziato di illegittimità) ”, in quanto a suo avviso solo una parte delle opere non arrecavano sostanziale pregiudizio ai valori paesaggistici dell'area sottoposta a tutela; ha pertanto imposto alcune nuove prescrizioni e, per i pannelli fotovoltaici, ha ribadito la prescrizione originaria di non installarli sulla copertura degli edifici ma di collocarli in una diversa posizione.

Tale parere con prescrizioni è stato quindi recepito nella nuova autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune il giorno seguente, 11.8.2023, prot. n. 7055.

4.- Circa un mese dopo, il 6.9.2023, la società ricorrente ha presentato al Comune e alla Soprintendenza un’istanza di revisione della prescrizione relativa ai pannelli fotovoltaici, accompagnandola con una relazione tecnica e con il rendering della collocazione dei pannelli in un’altra posizione, e segnatamente su pergole situate nella corte interna dell’edificio, evidenziando che tale soluzione avrebbe avuto un maggiore impatto dal punto di vista paesaggistico.

Tuttavia la Soprintendenza il 25.9.2023 ha risposto come segue: “ Con riferimento a quanto inoltrato si ribadiscono i pareri espressi da questo Ufficio. L’eventuale intenzione di rendere fotovoltaiche le coperture dei pergolati dovrà essere oggetto di specifica autorizzazione paesaggistica ”.

5.- Nel frattempo il Condominio Santa Maria, in persona dell’amministratore P M, il 25.11.2022 ha volturato a suo favore il titolo edilizio della Costruzioni Agazzi, ha conferito incarico alla società per la prestazione dei servizi tecnico-professionali necessari all’efficientamento energetico e al miglioramento sismico del Condominio soggetti alle agevolazioni fiscali Sismabonus e Superbonus, e ha stipulato un contratto d’appalto con la società affinché eseguisse le opere quale general contractor , applicando lo sconto in fattura.

6.- Avendo la Soprintendenza opposto per ben tre volte la prescrizione di non installare i pannelli fotovoltaici sulla copertura degli edifici, il 18.10.2023 il Condominio ha formalmente chiesto l’autorizzazione paesaggistica per collocarli su apposite pergole da realizzare nella corte interna, sul lato della proprietà che dà verso la casa natale di P G X. Tuttavia nella relazione paesaggistica ha espresso esso stesso l’opinione che “ sul piano prettamente paesaggistico percettivo, la vista delle pergole dalla strada produca un risultato di importante impatto visivo ”, e che di conseguenza quella soluzione presentasse “ notevoli criticità dal punto di vista paesaggistico ” e fosse addirittura peggiorativa rispetto alla prima soluzione proposta. Ha inoltre aggiunto che quella soluzione non avrebbe garantito la produzione minima di energia prevista dalla normativa sull’utilizzo di fonti energetiche alternative. Ha pertanto concluso chiedendo di riconsiderare la possibilità di collocare i pannelli sulla copertura degli edifici, ritenendo questa soluzione “ irrinunciabile in quanto non esistono alternative tecniche possibili ”.

7.- Pochi giorni dopo la società e il Condominio hanno proposto congiuntamente ricorso, notificato il 27.10.2023 e depositato il 31.10.2023, impugnando l’autorizzazione paesaggistica dell’11.8.2023 e il parere della Soprintendenza del giorno precedente, entrambi nella parte in cui impongono le prescrizioni sulla collocazione dei pannelli fotovoltaici, nonché la nota della Soprintendenza del 25.9.2023.

La Soprintendenza si è costituita con atto formale, mentre il Comune non si è costituito.

8.- Con ordinanza cautelare n. 456 del 24.11.2023,

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