TAR Salerno, sez. I, sentenza 2013-01-17, n. 201300089
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Testo completo
N. 00089/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01334/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1334 del 2012, proposto da:
A S M, rappresentato e difeso dall'avv. A M, con domicilio eletto presso A M in Salerno, c/o Segreteria Tar;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58;
per l’ottemperanza al decreto 1131/2011 della Corte di appello di Salerno
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2013 il dott. A O e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1-Con il ricorso oggi in esame la parte ricorrente premette:
- di avere ottenuto dalla Corte di Appello di Salerno decreto contenente la condanna del Ministero della Giustizia a pagare in suo favore, a titolo di equa riparazione, la somma di € 12.000,00 oltre interessi legali sino al soddisfo e spese legali;
- che il decreto è stato notificato all'Amministrazione il decreto in forma esecutiva e che successivamente il medesimo Ministero è stato diffidato a pagare la suddetta somma, assegnando a tal fine un ulteriore termine;
- che a tutt'oggi l'Amministrazione non ha effettuato il pagamento del dovuto.
Ciò premesso, parte ricorrente ha chiesto di disporre l'esecuzione del decreto in epigrafe, nominando a tal fine un commissario ad acta che provveda al pagamento, a cura e spese dell'Amministrazione intimata.
Quest'ultima si è costituita in giudizio a mezzo dell'Avvocatura dello Stato.
2-Il ricorso è fondato, e va accolto.
Osserva la Sezione che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti necessari, ai sensi degli articoli 112 e segg. Cod. proc. amm., per l'accoglimento del ricorso.
Quanto al requisito dell'avvenuto passaggio in giudicato, il comma 6, dell'art. 3, della legge 24/03/2001 n. 89, prevede che il decreto che decide in ordine alla concessione dell'indennizzo sia immediatamente esecutivo ed impugnabile per cassazione e, sotto tale profilo, dalla mancata proposizione della suddetta forma di impugnazione deriva la definitività del decreto che, secondo il Collegio, può essere equiparato al giudicato, con conseguente suscettibilità di ottemperanza di fronte al Giudice Amministrativo.
Quanto alla prova della mancata impugnazione va considerato che presupposto fondamentale del giudizio c.d. di ottemperanza, concernente l'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al giudicato, è proprio il passaggio in giudicato della pronuncia del giudice civile di cui si chiede l'esecuzione, non essendo peraltro sufficiente la mera esecutività della sentenza e considerato che deve ritenersi inammissibile un'istanza per l'esecuzione del giudicato in relazione alla quale non sia stata fornita la prova del passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede l'ottemperanza (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 9 dicembre 2008, n. 1114;T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 16 aprile 2007, n. 3726).
Peraltro, però, poiché gli artt. 112 e segg. Cod. proc. amm. non fissa criteri univoci o rigorosi in ordine alle modalità d'accertamento del passaggio in giudicato delle sentenze oggetto di ricorso per ottemperanza, in mancanza del certificato del cancelliere di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., la prova del giudicato può essere raggiunta con altri mezzi istruttori, tra cui soprattutto il riconoscimento anche implicito della mancata impugnazione della sentenza da parte degli interessati.( T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 9 dicembre 2008 , n. 11145;T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 16 settembre 2004 , n. 12032).
Ed infatti " Se è pur vero che, in base al combinato disposto degli art. 91 r.d. 17 agosto 1907 n. 642 e 124 disp. att. c.p.c., in mancanza della certificazione del cancelliere, la prova del giudicato può essere fornita, secondo costante giurisprudenza, anche con altri mezzi rispetto al deposito, non di meno, l'attestazione, fatta al riguardo dal ricorrente, non può ritenersi atto idoneo a suffragare la definitività della sentenza, di cui si è domandata l'esecuzione, atteso che, da proprie dichiarazioni, la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c. (T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 9 novembre 2009, n. 1836;T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 13 marzo 2003 , n. 1177).
Nondimeno nel caso di specie parte ricorrente ha dimostrato di avere notificato in forma esecutiva il decreto in questione all'Amministrazione e l'Amministrazione, costituita in giudizio, pur non avendo espressamente ammesso l'intervenuta definitività del decreto in questione, non ha eccepito l'assenza di definitività del medesimo provvedimento giurisdizionale, né ha fatto cenno alcuno ad una eventuale impugnativa esperita nei confronti del medesimo decreto.
Al riguardo, il Collegio quindi ritiene di poter applicare quella giurisprudenza, meno rigorosa sul punto dell'onere probatorio del passaggio in giudicato ai fini dell'esperibilità del giudizio di ottemperanza nei confronti delle decisioni del giudice ordinario, secondo cui, stante che né l'art. 91 del regolamento di procedura dinanzi al Consiglio di Stato approvato con RD. n. 642/1907, né l'art. 124 disp. Att. Cod. proc. civ., fissano un mezzo di prova esclusivo per dimostrare l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza, anche in mancanza della specifica certificazione della segreteria, la prova del giudicato può considerarsi raggiunta aliunde qualora la parte abbia fornito la prova documentale della rituale e tempestiva notifica della sentenza e la controparte costituita non contesti l'esistenza del giudicato (TAR Campania - Salerno 11.6.2002, n. 473;Consiglio di Stato, sez. IV, n. 1781 dell'11/12/98, Consiglio di Stato, sez. IV, n. 1963 del 5/4/00, Consiglio di Stato, sez. IV, n. 1215 del 10/7/99, TAR Lazio, sez. III, n. 12973 del 27/12/00).
Il Collegio ritiene che tale soluzione sia preferibile, dato che il ricorrente ha fornito un principio di prova, consistente nella dimostrazione dell'avvenuta notifica del decreto posto in ottemperanza, confermato dall'assenza di contestazioni sul punto della definitività del medesimo decreto o della mancata presentazione di impugnazione da parte dell'Amministrazione intimata ritualmente costituita.
3-La domanda merita quindi accoglimento ricorrendo, come già detto, tutti i presupposti necessari, ai sensi degli articoli 90 e 91 R.D. 642\1907, ed, in particolare, il decreto in epigrafe risulta essere oramai definitivo e sotto tale profilo esso può essere equiparato al giudicato.
La parte ricorrente ha provveduto a notificare all'Amministrazione formale atto di diffida e messa in mora, assegnando trenta giorni per l'adempimento, ma l'Amministrazione è rimasta inerte.
Pertanto, deve essere dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di dare esecuzione al decreto in epigrafe, mediante il pagamento della sorte ivi indicata, oltre agli interessi legali fino al soddisfo, nonché delle spese legali comprensiva di spese, competenze e onorari, oltre IVA e CPA.
Pertanto, deve essere dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di dare esecuzione al decreto in epigrafe, mediante il pagamento della sorte ivi indicata, oltre agli interessi legali fino al soddisfo, nonché delle spese legali comprensiva di spese, competenze e onorari, oltre IVA e CPA.
L'Amministrazione darà esecuzione al predetto decreto entro giorni sessanta dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora Commissario ad acta il Prefetto di Salerno o il funzionario del suo Ufficio che lo stesso riterrà di delegare, che dopo la scadenza del termine precedente darà corso a tutto quanto necessario per il pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.