TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-04-12, n. 202300581
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Pubblicato il 12/04/2023
N. 00581/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01117/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1117 del 2020, proposto da
Condominio Castello di Fiuzzi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati C N, M P P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M P P in Tortora, via Panoramica al Porto;
contro
Comune di Praia A Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato K L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 303/20 emessa dal Comune di Praia a Mare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Praia A Mare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2023 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con atto ritualmente notificato l’1.10.2020 e depositato il 4.10.2020 il Condominio “Castello di Fiuzzi” in persona del l.r.p.t. ha esposto:
-) l’immobile condominiale “Castello di Fiuzzi” è ubicato in Praia a Mare su un promontorio con accesso dalla Via Fortino e vede, sul lato sud, adiacente al fabbricato, una scalinata condominiale e, adiacente a questa, una strada che congiunge, quasi in perpendicolare, la Via Turati allo spazio oggi destinato a parcheggio del condominio, di proprietà della società “Praia degli Schiavi”, cui appartiene –seppure erroneamente aggraffato all’immobile condominiale - anche un terreno incolto (scarpata) adiacente alla strada, confinante ad ovest con la vecchia SS 18, originariamente di proprietà provinciale e dal 2008 ceduta al Comune;
-) detto immobile è stato ristrutturato dalla società Castello di Fiuzzi alla fine degli anni '70, in uno alla scalinata ed alla strada interna di collegamento alla SS18, rinforzando il muro di contenimento della strada privata da tempo esistente, che percorre la scarpata lateralmente, quasi in perpendicolare, ad oltre 10 mt. dal muro oggetto dell’ordinanza che costeggia l’ex strada SS 18 oggi comunale, realizzato a tutela della strada pubblica non dai proprietari del terreno ma dallo Stato, all’epoca della realizzazione (anni 20) proprietario della strada;
-) che, essendo emerso, da sopralluogo eseguito dal Comune il 13.12.2019, che il suddetto muro di contenimento, nella parte ubicata in Via Turati, dopo l’interruzione che costeggia il promontorio, è stato interessato da un parziale crollo, a seguito del quale, con ordinanza dirigenziale n. 303 del 7.8.2020 il Comune ha ordinato al Condominio ricorrente di eseguire i lavori necessari e urgenti per eliminare i pericoli a carico dell’incolumità pubblica e privata, rimuovendo le macerie ed eseguire le opere necessarie a scongiurare pericolo per l’incolumità pubblica e privata.
2- Ritenendo illegittimo il suddetto provvedimento, lo si impugna per i seguenti motivi di diritto:
1) DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA
Il ricorrente ritiene travisato il presupposto su cui si basa il provvedimento impugnato costituito dalla titolarità della proprietà del manufatto di cui alla particella n. 193, foglio n. 52, aggraffato/di pertinenza del condominio, con conseguenza carenza di legittimazione passiva all’intervento.
A tal proposito, osserva che:
-) dalla visura storica per immobile sulla part.193 foglio 52 dal 29.6.1989 risulta che il cespite è intestato alla società “Praia degli Schiavi” che ha incorporato la società “Castello di Fiuzzi srl” la quale aveva ristrutturato l’immobile ricavandone appartamenti per vacanze e si è riservata la proprietà del terreno residuo, come comproverebbe il fatto che nella domanda di frazionamento presentata il 14.2.2001 all’UTE a seguito di vendita di parte di terreno, la prima risulta intestataria catastale;
-) la variazione catastale riportata in tale visura storica deriva dalla circostanza che nell’atto notarile di incorporazione della società “Castello di Fiuzzi” nella società “Praia degli Schiavi” del 29.6.1989 tra i beni oggetto della fusione figura il terreno part. 193 foglio 52, cui è seguita variazione catastale intestando il cespite alla società “Praia degli Schiavi” srl, così come risulta nella visura storica ma, erroneamente, aggraffandolo al fabbricato;
-) non di meno, per un verso dall’atto di fusione risulta che il terreno è di proprietà di “Praia degli Schiavi” e, per altro verso, non si ritrovano atti pubblici di cessione del terreno;
-) peraltro, dopo il suddetto atto di fusione, la “Praia degli Schiavi” ha venduto singoli appartamenti ricadenti nel fabbricato con vendita a corpo con le riserve ed i proporzionali diritti condominiali sulle parti e sui servizi comuni da individuare nel regolamento condominiale”, dalla cui lettura emergerebbe che la strada non è ceduta al condominio, né tanto meno il terreno circostante l’immobile.
2) DIFETTO DI ISTRUTTORIA
In subordine, viene dedotta inesistenza e/o difetto di istruttoria e di presupposti e omessa valutazione degli atti in possesso del Comune.
In particolare, premettendo che la Provincia, precedente proprietaria, aveva eseguito la messa in sicurezza di parte del costone sovrastante la strada facente parte della suddetta particella (quantunque ricadente su Via Falcone, ma comunque sottostante al terreno circondante il condominio e la medesima strada) rileva che non è dato comprendere perché una parte del pendio, di proprietà privata, sia di competenza dell’ente proprietario della strada ed altra parte sia di competenza del presunto proprietario catastale.
3) VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 30 DEL D.LGV 285/1992.
Il ricorrente, richiamando precedenti di questo Tribunale ritenuti applicabili mutatis mutandis (sentenze 338/13 e 337/13), contesta l’imposizione della manutenzione dei muri fronteggianti la strada rilevando che, non essendo posto il muro a sostegno di cespiti privati ma essendo costruito per delimitare la strada dalla scarpata sovrastante e a sicurezza della stessa, la previsione del dell'art. 30 comma 4 del Codice della Strada imporrebbe la manutenzione risulterebbe a carico dell'ente proprietario della strada stessa.
4) ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI
Il ricorrente, ribadendo quanto già esposto al primo motivo di ricorso e che il muro oggetto di ordinanza è posto a delimitazione e protezione dell’adiacente strada pubblica mentre il muro di sostegno alla strada privata, di proprietà della società Praia degli Schiavi srl sovrasta lateralmente e di molto la strada per collocarsi in termini quasi perpendicolare e a 10 ml di distanza laterale, contesta che il muro di contenimento della strada privata possa cagionare determinare lo sgretolamento del muro oggetto di ordinanza, con la conseguenza che la manutenzione del muro oggetto di ordinanza, appartenendo all’ente proprietario della strada in quanto sua pertinenza, non rientra nell’ambito degli obblighi manutentivi del condominio ricorrente, a tal fine richiamando gli artt. 1030 e 1069 comma 2 c.c., applicabili laddove si instauri un rapporto di asservimento fra fondi e gli artt. 30 e 31 del D.Lgs. n. 285 del 1992 che, nel ripartire gli obblighi manutentivi fra enti proprietari della strada e proprietari di immobili adiacenti, prescindono dal dato catastale o formale della titolarità e si basano sui criteri di accessorietà ed utilità.
3- Con atto depositato il 27.10.2020 si è costituito il Comune di Praia a Mare per resistere al ricorso.
4- Il 30.10.2020 parte ricorrente ha depositato memoria e documenti.
5- Alla camera di consiglio del 4.11.2020, con ordinanza n. 690/2020 del 23.12.2020 è stata rigettata l’istanza cautelare.
6- In data 31.1.2023 parte ricorrente ha depositato memoria e documenti, sviluppando le difese dell’atto introduttivo del giudizio, insistendo nella domanda demolitoria e, in subordine, chiedendo di stabilire il concorso di condominio e Comune nell’esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 30, comma 5 del Codice della strada.
7- All’udienza pubblica del 15.3.2023 il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
8- Il ricorso è infondato.
9- Le censure possono essere scrutinate congiuntamente in quanto tra loro interconnesse.
10- In sintesi, l’ordinanza impugnata:
-) rilevava che il 13.12.2019 era stato evidenziato come il muro di contenimento in oggetto era stato interessato da parziale crollo, ragion per cui veniva messa in sicurezza l’area e venivano rimossi i detriti giacenti sulla strada e sul cordolo della stessa. Inoltre, il successivo 14.12.2019 veniva effettuato intervento di polizia dell’area e verifica dello stato del medesimo muro che, la cui parte restante, da un esame visivo, presentava uno stato potenzialmente precario evidenziando dei rigonfiamenti del paramento murario a vista;
-) considerava che il muro in oggetto è situato in posizione limitrofa e parallela al tratto di viabilità pubblica e un eventuale crollo comporterebbe gravi conseguenze per la pubblica e privata incolumità e il transito pedonale e veicolare;
-) rilevava che il muro rappresenta contenimento, sostegno e protezione del lotto, della viabilità interna del fabbricato ubicato nella proprietà del Condominio “Castello di Fiuzzi” e dell’immobile stesso e che l’ulteriore sgretolamento del pietrame del muro di contenimento potrebbe determinare una situazione ancora più instabile potenzialmente sfociante in un pericolo di crollo di altra parte del muro di sostegno che si riverserebbe sull’adiacente tratto viario;
-) riteneva che il manufatto risulti catastalmente individuato alla Particella n.193 del Foglio n. 52, aggraffato/di pertinenza al complesso immobiliare del Condominio "Castello di Fiuzzi";
-) rilevava che trattasi di muro "privato" in pietrame di contenimento, a sostegno e protezione del lotto e della viabilità interna del fabbricato ubicato nella proprietà del medesimo Condominio;
-) rilevava altresì che, per evitare cedimenti della muratura del muro perimetrale è necessario disporre misure finalizzate a rimuovere le condizioni di criticità;
-) richiamava inoltre l'art. 30 del Codice della Strada che, indirettamente impone ai proprietari dei fondi confinanti con la pubblica via, di provvedere alla manutenzione dei fabbricati e dei muri dl qualunque genere fronteggianti la stessa, al fine di evitare pericoli per la circolazione;
-) ordinava quindi al Condominio ricorrente di eseguire, entro 30 giorni dalla sua notifica, tutti i lavori necessari e urgenti per eliminare i pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e privata ed eliminare le situazioni di pericolo con la direzione dei lavori da parte di tecnici specializzati, in particolare rimuovendo le macerie relative al muro oggetto di cedimento e al relativo terreno franato, eseguendo le necessarie opere previsionali atte a scongiurare qualsiasi pericolo per l’incolumità pubblica e privata, verificando e mettendo in sicurezza tutta l’area interessata dall’evento e ripristinando il muro di contenimento, con interventi chem per quanto eccedente la manutenzione ordinaria, dovranno essere preventivamente autorizzati e depositare entro 60 giorni dalla notifica dell’ordinanza attestazione asseverata da tecnico abilitato sugli interventi previsti e completa eliminazione dello stato di potenziale pericolo.
11- Ricostruito nei suddetti termini il provvedimento impugnato, deve essere data priorità di esame alla prima doglianza, con la quale viene contestato travisamento fattuale del presupposto a base dell’ordinanza, ossia della riferibilità del manufatto di cui alla particella n. 193, foglio n. 52 come aggraffato/di pertinenza del condominio – aspetto che, si osserva , assume rilievo in connessione con l’assunto, parimenti contenuto nell’ordinanza impugnata, per cui il muro oggetto di parziale cedimento rappresenti contenimento, sostegno e protezione del lotto, della viabilità interna del fabbricato condominiale, ossia della stradina interna della cui condominialità si discute.
11.1- La censura è infondata.
11.2- Come già anticipato, il Comune resistente ha riferito al condominio ricorrente gli obblighi di cui all’ordinanza impugnata rilevanto che il cespite sia catastalmente individuato alla Particella n.193 del Foglio n. 52, aggraffato/di pertinenza al complesso immobiliare del Condominio "Castello di Fiuzzi".
11.3- Le conclusioni ora rassegnate sfuggono, nel loro complesso, alle censure di parte ricorrente.
11.4- Si osserva anzitutto che, per consolidata giurisprudenza:
-) l’individuazione della natura del bene controverso deve avvenire tenendo conto che l'art. 1117 c.c. contiene un'elencazione non tassativa ma solo esemplificativa delle cose comuni, essendo tali, salvo risulti diversamente dal titolo, anche quelle aventi un'oggettiva e concreta destinazione al servizio comune di tutte o di una parte soltanto delle unità immobiliari di proprietà individuale: Cass. civ., Sez. II, 5.1.2017, n. 133;
-) al fine di stabilire se sussista un titolo contrario alla presunzione di comunione di cui all'art. 1117 c.c., occorre fare riferimento all'atto costitutivo del condominio e, quindi, al primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare dell'originario proprietario ad altro soggetto. Pertanto, se in occasione della prima vendita la proprietà di un bene potenzialmente rientrante nell'ambito dei beni comuni risulti riservata ad uno solo dei contraenti, deve escludersi che tale bene possa farsi rientrare nel novero di quelli comuni: Cass. civ., Sez. II, 27.5.2011, n. 11812.
-) “ Le scale ed i pianerottoli dell'edificio in condominio rientrano tra i beni comuni individuati dall'art. 1117 c.c.: per sottrarre tali beni alla comproprietà dei condomini e dimostrarne l'appartenenza esclusiva al titolare di una porzione esclusiva, è necessario un titolo contrario, contenuto non già nella compravendita o nella donazione delle singole unità immobiliari, bensì nell'atto costitutivo del condominio, giacchè titolo idoneo a vincere la presunzione di condominialità ex art. 1117 c.c. non è l'atto di acquisto del singolo appartamento condominiale, ma il negozio posto in essere da colui che ha costituito il condominio dell'edificio. Tale negozio rappresenta la fonte comune dei diritti dei condomini, determinandone l'estensione e le limitazioni ” (Corte appello Napoli sez. II, 25/07/2022, n.3480, resa in materia di scale e pianerottoli ma i cui principi di fondo, segnatamente con riferimento alla individuazione del titolo di contrario, riferendosi alle parti comuni in genere, si attagliano anche al caso controverso);
-) chi voglia vincere la presunzione di condominialità, ha l’onere di fornire la prova della proprietà esclusiva, non potendo essere determinanti, a questo proposito, né le risultanze dell’eventuale regolamento di condominio, né l’eventuale inclusione del bene nelle tabelle millesimali, come proprietà esclusiva del singolo condomino: Cass. civ., sentenza 1792 del 23 agosto 2007.
In sostanza, l'art.1117 c.c. introduce una presunzione di condominialità dei beni che sono per titolo o per loro natura destinati ad un utilizzo promiscuo da parte dei condomini, contenendo un'elencazione meramente esemplificativa delle parti comuni e suscettibile, dunque, di essere integrata anche da beni non menzionati nella norma o nel regolamento condominiale.
11.5- Nella fattispecie, dalle allegazioni di parte ricorrente non risulta, nel complesso, adeguatamente dimostrata l’erroneità del presupposto fattuale su cui si è basato l’esercizio del potere da parte del Comune.
11.6- In primo luogo, la stradina di viabilità, collocata nella medesima particella ove insiste il fabbricato, è senza dubbio funzionale all’accesso al condominio e dunque è oggettivamente destinata al servizio comune delle unità immobiliari di proprietà individuale, ossia funzionale al godimento collettivo dei condomini, di talché non può esserne ragionevolmente messo in dubbio l’astratta condominialità ai sensi dell’art. 1117 c.c.
11.7- In secondo luogo, come ammesso dalle parti, in occasione del trasferimento per fusione dalla “Castello di Fiuzzi” alla società “Praia degli Schiavi” la strada in questione è stata inclusa nel trasferimento ma graffata al fabbricato;detta circostanza, quantunque ritenuta da parte ricorrente –peraltro con affermazione meramente apodittica– frutto di un mero errore da parte ricorrente, in realtà risulta ben coerente con la funzione della stessa di utilità del condominio.
11.8- Ancora, non è dato comprendere se il titolo di trasferimento prodotto dalla controparte corrisponda, come precisa la Corte di Cassazione sia necessario al fine di superare la presunzione di condominialità, al primo atto di trasferimento dell’unità immobiliare del fabbricato originario ad un soggetto diverso (come richiesto dalla giurisprudenza: v. Cass. Civ. Sez. II, 27.5.2011 n. 11812).
11.9- Ma anche a ritenere superabile il dato da ultimo evidenziato (§ 11.8), dal contenuto del contratto versato in atti non emerge con certezza che la proprietà della stradina di accesso sia da riferirsi in via esclusiva alla società “Praia degli Schiavi”.
Difatti, nel succitato contratto di compravendita si afferma che “ La stessa società, come sopra rappresentata, peraltro, riserva per sè ed aventi causa a qualsiasi titolo, la piena proprietà di tutto il terreno residuato dopo la costruzione del fabbricato e di tutte le parti che per legge devono intendersi comuni”; il tutto, però, prosegue la disposizione contrattuale “ ad eccezione di ciò che nel regolamento di condominio sarà indicato come condominiale ”.
O, quanto al riferimento al “ terreno residuato dopo la costruzione del fabbricato ”, per un verso l’uso del termine “terreno” pone dei dubbi sul fatto che vi sia ricompresa anche la “strada interna”;in ogni caso, nella mappa contenuta nel regolamento condominiale la parte circostante il fabbricato sui diversi lati viene qualificata come “ area condominiale ”.
Quanto al riferimento a “ tutte le parti che per legge devono intendersi comuni ”, il regolamento condominiale, indica come oggetto di proprietà comune, se non risulta diversamente dal titolo, le opere le installazioni e i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, con un’elencazione che riprende l’art. 1117 c.c. e per la sua genericità, ben può comprendere la stradina d’accesso all’edificio condominiale, annoverabile nel concetto generale di opera di urbanizzazione e tesa a soddisfare funzioni di interessi collettivi, nel senso di consentire l’accesso diretto dalla strada statale all’edificio condominiale e, dunque, determinando un godimento comune del medesimo da parte dei condomini.
11.10- Il coacervo degli elementi ora esposti induce a ritenere non adeguatamente comprovato, da parte ricorrente, che la stradina in questione sia esclusa dalla comunione condominiale e, per quanto di interesse nell’odierna controversia, inficia la censura di travisamento fattuale proposta dal ricorrente medesimo.
11.11- Le suddette conclusioni non risultano scalfite dalle osservazioni di parte ricorrente per la quale la strada sarebbe in disuso, atteso che il concreto uso (o disuso) non farebbe venir meno la potenziale utilizzabilità della stessa da parte dei condomini e dunque la funzione collettiva della stessa.
11.12- Ancora, non è di pregio l’assunto per cui la stradina in questione sia di “uso pubblico”.
Richiamata sul punto la giurisprudenza per la quale l'uso pubblico di una strada postula tre concorrenti elementi -ossia l'esercizio del passaggio e del transito iure servitutis publicae da parte di una moltitudine indistinta di persone, qualificate dall'appartenenza ad un ambito territoriale, la concreta idoneità della strada a soddisfare, anche per il collegamento con la via pubblica, le esigenze di carattere generale e pubblico e un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, quale la protrazione dell'uso da tempo immemorabile, mentre l’iscrizione nell'elenco delle strade comunali rappresenta una mera presunzione semplice di appartenenza all'ente ovvero del suo uso pubblico (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 1.8.2022, n.5139)- si osserva che –anche in disparte che l’affermazione dell’uso pubblico (e dunque non esclusivo dell’asserita società proprietaria) è un ulteriore indizio che non vi sia alcuna riserva – risultano comunque del tutto generici –ed inidonei a dimostrare la correttezza dell’assunto- i riferimenti all’ordinanza sindacale prot. 8476/1996 di disciplina del traffico veicolare, atteso che, dal testo dell’ordinanza e in mancanza degli allegati grafici, non è ben chiaro il tratto cui il provvedimento si riferisca;peraltro, anche il generico assunto per cui la stradina sia percorsa quotidianamente dai mezzi per la raccolta dei rifiuti dello stesso Comune o che sotto essa insistano tratti fognari comunali o interventi senza previa autorizzazione del condominio si risolve in mere petizioni di principio.
11.13- Nell’ottica ora evidenziata risulta, parimenti, del tutto neutro è il dato, valorizzato da ultimo in sede di discussione, per cui il Comune avrebbe provveduto ad effettuare la pulizia di tutto il costone sovrastante il muro senza aver esercitato, allo stato, azione di rivalsa nei confronti del condominio, atteso che esso è inidoneo a superare le evidenze documentali sopra evidenziate;parimenti prive di rilievo sono le vicende storiche al sito, comprensivo dell’esproprio in danno dell’unico proprietario, in quanto la risalenza ai primi decenni del secolo scorso lo rende inidoneo a ricavare elementi specifici utili ad inferire l’assenza di condominialità, attinente a vicende successive.
11.14- Sempre per completezza, risultano privi di sostanziale rilievo, in quanto ancor più recenti, i riferimenti al riparto tra i soci della disciolta società “Praia degli Schiavi”, richiamata nella memoria della ricorrente ex art. 73 c.p.a. dell’1.2.2023.
12- Infondato risulta anche il secondo profilo di doglianza, con il quale parte ricorrente, in sostanza, ritiene assurgere a difetto di istruttoria da parte del Comune il fatto di aver a suo tempo l’Amministrazione provinciale (allora proprietaria del tratto di strada cingente il promontorio su cui insiste l’immobile e la particella in questione) effettuato (o comunque finanziato) lavori di risanamento del costone, da cui la ricorrente assume la non tenutezza del condominio all’esecuzione dell’intervento disposto con l’ordinanza contestata.
12.1- Come ammette la stessa parte ricorrente, i lavori eseguiti dall’Amministrazione Provinciale si riferiscono alla parte del promontorio “opposta” a quella ove insiste la criticità a base dell’ordinanza.
Tale circostanza è di importanza tutt’altro che secondaria, atteso che la presente controversia si sviluppa dalla presenza di un sistema di muretti che, nella prospettazione del ricorrente, sia funzionale alla tenuta della viabilità che conduce al condominio e della cui condominialità si discute anche per le conseguenze sulla manutenzione del muro di contenimento e sostegno e, di converso, parte ricorrente non ha né allegato né tanto meno dimostrato che anche nella parte opposta del promontorio –quella cioè interessata dai precedenti da essa evocati- sussista una situazione analoga.
12.2- Tale diversità strutturale rende pertanto privo di significato l’assunto di parte ricorrente per cui i tratti di strada che cingono il promontorio sono sempre sottostanti al terreno che circonda il condominio il Castello e sempre facente parte della medesima strada pubblica.
13- Per le medesime ragioni ora esposte risulta infondato anche il terzo profilo di censura, attinente a dedotta violazione dell’art. 30 comma 4 del Codice della strada, il quale prescrive che se opere di sostegno lungo strade ed autostrade hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade od autostrade, la relativa costruzione o riparazione è a carico dell'ente proprietario della strada.
13.1- Parte ricorrente richiama, a sostegno della propria doglianza, alcuni precedenti di questo Tribunale, ossia le sentenze n. 337/2013 e n. 338/2013, con le quali sono state annullate ordinanze comunali rivolte nei confronti di un proprietario dell’appartamento emanata in ordine alla messa in sicurezza della scarpata insistente su via Falcone.
O -in disparte quanto si avrà modo di rilevare con riferimento al quarto profilo di ricorso, alle cui considerazioni si rinvia (§ 14, 14.1 e 14.2)- come già rilevato con riferimento al motivo precedente i precedenti richiamati dalla ricorrente investono la parte del promontorio “opposta” a quella oggetto della presente controversia, ragion per cui, in difetto di più pregnanti argomentazioni, essi sono privi di rilievo nell’odierna controversia e non risulta di utilità al ricorrente il relativo richiamo.
14- Da ultimo, risulta infondato il quarto motivo di ricorso.
14.1- Dalle allegazioni delle parti versate in atti risulta che:
-) il Comune di Praia a Mare ha rilevato, nella relazione tecnica del 14.10.2020, che il muro in questione costituirebbe parte di un sistema strutturale costituito da più elementi a gravità (setti in muratura di pietrame, di remota realizzazione, sistemati a gradoni/quote progressive) posti in essere a contrasto dell’azione ribaltante del terreno e di conseguenza a sostegno e protezione del versante Nord-Ovest del rilevato su cui insiste il fabbricato esistente;in particolare, il muro oggetto di controversia rappresenterebbe il sostegno di base, posto al primo livello di tale sistema strutturale e quindi al piede del versante del rilevato, che risulta direttamente interessato da un’area verde su cui insistono arbusti e alberature varie e dal quale si eleva il successivo muro di sostegno (secondo livello), interessato dalla strada privata di accesso, al cui margine si sviluppa il terzo livello, interessato dalle gradinate di accesso e dal fabbricato;soggiunge la relazione che, non essendo rilevabile l’esistenza di un corretto ed efficace sistema di drenaggio e regimentazione delle acque per evitare sovrappressioni idrauliche e il conseguente aumento delle spinte dei terreni, tale carenza rappresenterebbe la tipica causa di manifestazioni di degrado o ammaloramento ovvero di cedimenti o crolli;
-) a fronte di ciò parte ricorrente -quantunque nella consulenza tecnica di parte datata 30.10.2020 e depositata il 2.11.2020 aveva eccepito che il muro oggetto di controversia avrebbe esclusivamente lo scopo di garantire la stabilità o conservazione della vecchia SS 18, mentre la strada “di viabilità di accesso al condominio”, anch’essa sorretta da un muro di contenimento di eguale fattura a quello che delimita la strada comunale, risulterebbe ben conservata e non presenterebbe alcun segno di cedimento, scorrimento o ribaltamento, mentre sul muro oggetto di cedimento, al contrario di quanto affermato nella relazione dell’Ufficio Tecnico, non graverebbe il peso della stradina sovrastante né il peso del complesso condominiale, giacente su un articolato indipendente di roccia- nell’integrazione peritale del 31.1.2023, depositata l’1.2.2023 ha ammesso che, oltre alla funzione principale nello stabilizzare la scarpata naturale a monte della strada comunale stessa tramite terrazzamento dei terreni della particella 193, il muro avrebbe funzione secondaria di sostenere, assieme ad un secondo muro in posizione più elevata, i terreni di riporto e la strada interna, entrambi ricadenti sempre nella particella 193;
-) dalla documentazione fotografica versata in atti emerge che il muro in questione risulta nel complesso posto a sostegno del complesso sovrastante e che, a mano che ci si allontana dall’accesso alla strada, costituisca una prosecuzione del primo gradone e non un vero e proprio gradone di sostegno.
14.2- Nel complesso, per quanto risultante dalle allegazioni peritali e fotografiche ora richiamate, non può ragionevolmente negarsi che il muro costituisca parte del complesso sistema che serva a sostegno del versante che si trova sopra di esso, ragion e che, ai sensi dell’art. 30 del Codice della Strada, imponga al proprietario del terreno soprastante –che, per quanto precedentemente esposto, è stato correttamente individuato nel condominio ricorrente– di porre in essere le attività di ripristino e messa in sicurezza per come disposto nell’ordinanza impugnata.
15- Quanto, poi, alle deduzioni esposte da parte ricorrente nella memoria depositata l'1.2.2023 e recanti, in subordine, la richiesta di stabilire il concorso di condominio e Comune nell’esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 30 comma 5 del Codice della strada, queste sono inammissibili nella presente sede processuale.
15.1- Difatti, a ben vedere, le suddette osservazioni finiscono per introdurre una censura sostanzialmente nuova avverso l'ordinanza impugnata, consistente nella deduzione di un’ulteriore causa di illegittimità della stessa rispetto al predetto comma 5 dell’art. 30 del Codice della strada, nel senso di non avere il Comune resistente considerato la funzione promiscua del muro e di non averne tratto le relative conseguenze quanto all’individuazione del soggetto tenuto alla messa in sicurezza del muro e all’assunzione dei relativi oneri che, in virtù di quanto allegato, sarebbe da individuare (almeno in parte) nel Comune stesso.
15.2- Non di meno, siffatta deduzione risulta formulata per la prima volta solo con la succitata memoria difensiva e non anche introdotta mediante specifico motivo di ricorso da notificare ritualmente alle controparti nel termine di decadenza, ragion per cui il suo esamine risulta inammissibile in questa sede (sul punto, ex plurimis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 7.10.2022, n. 12772).
16- In conclusione, il ricorso va rigettato.
17- La complessità e le circostanze della controversia giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.