TAR Salerno, sez. I, sentenza 2020-07-06, n. 202000836
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Testo completo
Pubblicato il 06/07/2020
N. 00836/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01610/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1610 del 2017, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Sabia, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Murante in NO, via Zottoli n. 18;
contro
Comune di Candida, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Donato Pennetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio NI AM in NO, via Leopoldo Cassese;
per l'annullamento, previa sospensiva, della delibera del Consiglio Comunale n. -OMISSIS-di diniego di rinnovo della convenzione-OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Candida;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2020 il dott. Fabio Di Lorenzo e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.l. 30 aprile 2020, n. 28;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS-., con ricorso ritualmente notificato e depositato, ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, della delibera n. -OMISSIS-, con la quale il Consiglio Comunale di Candida ha espresso “ il diniego alla richiesta di rinnovo per ulteriori 30 anni del contratto -OMISSIS-, stipulato in data -OMISSIS-, avanzata dalla concessionaria -OMISSIS-, acquisita in pari data al n. -OMISSIS-di protocollo, in quanto la vigente normativa, nazionale e comunitaria, nonché la costante giurisprudenza non consente affidamenti diretti delle concessioni di pubblici servizi, nei quali rientrano gli affidamenti della gestione di -OMISSIS-, che devono avvenire, invece, esclusivamente con procedure ad evidenza pubblica ”, nonché di ogni atto presupposto, connesso o conseguenziale.
Si è costituito il Comune di Candida, chiedendo il rigetto del ricorso.
2. I motivi di ricorso ritualmente proposti, come elencati nel ricorso, sono tre.
2.1. Con il primo e il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, parte ricorrente ha lamentato, nel primo motivo, che il Comune di Candida non ha accolto la richiesta di rinnovo del contratto -OMISSIS-, benché previsto negli atti di gara originari e richiamato nell’art. 5 della convenzione base del 1989, stipulata tra l’Ente e la società -OMISSIS-; non sarebbe pertinente, secondo parte ricorrente, la giurisprudenza e le due delibere dell’ANAC invocate dal Comune per escludere il diritto al rinnovo alla scadenza della concessione in favore della scelta di gestire il servizio in proprio o di indire gara pubblica.
Secondo la ricostruzione di parte ricorrente, la convenzione stipulata prevedrebbe il rinnovo automatico a semplice richiesta del concessionario, senza che il Comune possa impedire il rinnovo a fronte di espressa richiesta; l’espressa previsione pattizia della facoltà di chiedere il rinnovo automatico escluderebbe la violazione delle regole della concorrenza e dell’evidenza pubblica. Ne consegue,