TAR Catania, sez. II, sentenza 2013-03-04, n. 201300687

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2013-03-04, n. 201300687
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201300687
Data del deposito : 4 marzo 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02385/1996 REG.RIC.

N. 00687/2013 REG.PROV.COLL.

N. 02385/1996 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2385 del 1996, proposto da:
B M, rappresentato e difeso dall’Avv. M A, con domicilio eletto presso lo stesso, in Catania, Via Crociferi 60;

contro

Comune di Milazzo, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. C B, con domicilio presso la Segreteria del Tar di Catania, in Catania, Via Milano 42/a;

per l’annullamento

della delibera n. 122 in data 26 novembre 1992 del Consiglio Comunale di Milazzo e del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 30 marzo 1996, nella parte in cui prevedono, come requisito di ammissione al concorso per dirigente contabile, il possesso della laurea in discipline economiche congiuntamente al possesso del diploma di ragionerie e perito commerciale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Milazzo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2013 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Con delibera n. 122 del 26 novembre 1992 il Consiglio Comunale di Milazzo ha approvato il Regolamento per l’espletamento ed i criteri di valutazione delle prove e dei titoli nei concorsi, prevedendo che, per l’accesso alla qualifica di dirigente contabile, fosse necessario il possesso della laurea in discipline giuridiche od economiche (o titoli equipollenti) congiuntamente al possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale.

Con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 30 marzo 1996 il Comune di Milazzo ha bandito un concorso per un posto di dirigente di ragioneria, prima qualifica dirigenziale, area tecnico-contabile, indicando come requisito di ammissione il possesso della laurea in discipline economiche congiuntamente al diploma di ragionerie e perito commerciale.

Il ricorrente, in possesso della laurea in economia e commercio, ha presentato domanda di partecipazione al concorso.

Con il presente gravame il ricorrente impugna il menzionato bando di concorso e la citata delibera n. 122 del 26 novembre 1992 nella parte in cui prevedono, per la partecipazione al concorso per dirigente contabile, il congiunto possesso della laurea in economia e commercio e del diploma di ragioniere e perito commerciale.

Con unico motivo di gravame (“violazione dei principi in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali, della legge regionale n. 12/1991, dei principi di buon andamento e di buona amministrazione, irrazionalità manifesta, illegittimità derivata”) il ricorrente osserva che: a) come risulta anche dal Decreto del Presidente della Regione Siciliana in data 22 gennaio 1992, cui rinvia l’impugnata delibera n. 122 del 26 novembre 1992, è escluso che gli enti locali possano disciplinare i requisiti di ammissione ai concorsi in contrasto con quanto previsto dalle fonti superiori;
b) l’art. 28 decreto legge n. 29/1993 stabilisce che per l’accesso alle qualifiche dirigenziali è necessario il possesso del diploma di laurea;
c) atteso che la laurea in economia e commercio presuppone il possesso di cognizioni prevalenti ed assorbenti rispetto a quelle fornite dal possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale, è illogico richiedere al laureato in economia e commercio il congiunto possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale;
d) come affermato dalla giurisprudenza (Cons. St., Sez. IV, n. 762/1993), la richiesta del possesso di un particolare diploma può essere legittima e ragionevole se le competenze fornite dal diploma di scuola media superiore siano ulteriori rispetto a quelle fornite dal diploma di laurea (come accade nell’ipotesi di richiesta congiunta del diploma di ragioniere e perito commerciale e della laurea in giurisprudenza).

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, eccependo l’inammissibilità del gravame e sollecitando in subordine il suo rigetto nel merito sulla scorta delle seguenti osservazioni: a) i provvedimenti impugnati non sono lesivi per il ricorrente, atteso che questi sopporterebbe un effettivo pregiudizio nella sola ipotesi in cui la Commissione dovesse interpretare il bando ed il regolamento nel senso da egli prospettato;
b) l’Amministrazione è titolare di un potere discrezionale in ordine ai requisiti necessari per partecipare alle selezioni concorsuali dalla stessa indette.

Con ordinanza n. 1574 in data 18 giugno 1996 il Tribunale ha concesso la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.

Nella pubblica udienza del 13 febbraio 2013 il difensore del ricorrente ha rappresentato al Collegio la persistenza di un interesse del Bucolo alla decisione del ricorso, avendo questi superato il concorso e prestando servizio presso il Comune di Milazzo nella qualità di dirigente.

Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.

E’ infondata l’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dal Comune di Milazzo in quanto la previsione del bando, conforme all’impugnata disposizione regolamentare, risulta di univoca interpretazione e determinerebbe la necessaria esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale di cui si tratta, con la conseguenza che il ricorrente aveva, non solo la facoltà, ma anche l’onere di procedere all’immediata impugnazione della legge di gara (sul punto cfr., da ultimo, Cons. St., Sez. IV, n. 5671/2012).

Tanto premesso, il ricorso è fondato.

Il potere dell’Amministrazione di stabilire requisiti particolari per la partecipazione a procedure concorsuali dalla stessa indette deve essere esercitato in modo ragionevole ed in conformità con le previsioni di rango superiore.

Come previsto, all’epoca, dall’art. 28, secondo comma, d.lgs. n. 29/1993, per l’accesso alla qualifica dirigenziale era - ed è tuttora - prescritto il possesso del diploma di laurea.

La previsione del congiunto possesso di un diploma di scuola media superiore può risultare legittima e ragionevole qualora - oltre che essere giustificata dalle peculiarità del posto messo a concorso - le competenze presupposte dal titolo inferiore non siano implicite nel possesso del titolo superiore (come affermato dal Consiglio di Stato, nella citata pronuncia della Sezione IV, n. 762/1993, in relazione al congiunto possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale e del diploma di laurea in giurisprudenza).

Con riferimento alla laurea in economia e commercio, come risulta dalla Tabella I del regio decreto in data 30 settembre 1998 (vigente all’epoca dei fatti), il possesso della stessa presuppone competenze identiche ed ulteriori rispetto a quelle (ragionieristiche, economiche, giuridiche, etc.) discendenti dal possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale.

Ne consegue che la previsione del bando e quella regolamentare impugnate dal ricorrente risultano manifestamente irragionevoli - e quindi illegittime - e devono essere annullate nella parte in cui richiedono il possesso della laurea in economia e commercio congiunto al possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale.

In conclusione il ricorso deve essere accolto, con annullamento, nei sensi appena indicati, dei provvedimenti impugnati.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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