TAR Torino, sez. I, sentenza 2014-07-11, n. 201401226

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2014-07-11, n. 201401226
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201401226
Data del deposito : 11 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00779/2003 REG.RIC.

N. 01226/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00779/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 779 del 2003, proposto da:
R A, rappresentato e difeso dall'avv.to A C, con domicilio eletto presso l’avv.to A C in Torino, corso Principe Eugenio, 9;



contro

Comune Ivrea, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv.ti N P, L G, M C, con domicilio eletto presso l’avv.to L G in Torino, via Paolo Sacchi, 44;



per l'annullamento

dell'ordinanza sindacale n°4237 del 5.3.2003, notificata il 31.3.2003, con la quale il Sindaco di Ivrea diffida il Sig. Ravera alla messa in sicurezza dell'immobile sito in Ivrea, Via Gariglietti n.15; nonché di tutti gli atti antecedenti, preordinati, connessi e/o comunque consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune Ivrea;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2014 la dott.ssa P M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Parte ricorrente ha impugnato l’ordinanza sindacale n. 4237/2003 di messa in sicurezza dell’immobile sito in Ivrea via Gariglietti n. 15, deducendo i seguenti motivi di ricorso:

1)Difetto di legittimazione passiva in relazione al mancato avverarsi della condizione sospensiva della disposizione testamentaria. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza del presupposto. Nullità della comunicazione per omessa residenza del ricorrente. Contesta parte ricorrente di non poter essere ritenuto responsabile in relazione alle vicende coinvolgenti l’immobile al quale si riferisce l’ordine di messa in sicurezza, poiché trattasi di struttura che il padre del ricorrente aveva lasciato in eredità ai suoi figli nascituri; non avendo egli avuto figli la condizione non si sarebbe verificata, con conseguente difetto di legittimazione passiva del ricorrente rispetto ad un ordine di messa in sicurezza inerente l’immobile.

Contesta altresì la nullità dell’atto per essere il medesimo stato notificato in luogo non coincidente con la sua residenza.

2) Illegittimità per carenza assoluta del presupposto sotto ulteriore profilo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Lamenta parte ricorrente che, erroneamente, nel preambolo del provvedimento impugnato sarebbe stato indicato che una precedente ordinanza (n. 4185/2002) sarebbe rimasta del tutto inottemperata; per contro egli avrebbe comunque provveduto ad attività di rinforzo di riparazioni del tetto, puntellamento dei balconi e transennamento dell’edificio, sì da eliminare eventuali ragioni di pericolo per la pubblica incolumità.

3)Violazione, falsa ed erronea applicazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000. Eccesso di potere per travisamento e difetto assoluto di presupposti. Contesta parte ricorrente che non ricorressero

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