TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2014-12-05, n. 201402099
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Testo completo
N. 02099/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00354/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso R.G. n. 354 del 2014, proposto da “Detto Factor spa in liquidazione”, con sede in Bologna, Via Cairoli, n. 8/F, in persona del liquidatore, dott. Carlo Starri, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Rotoli, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Catanzaro, Via De Gasperi, 76/B;
contro
Azienda Ospedaliera di Cosenza, in persona del Direttore Generale pro-tempore, non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
'OGGETTO'
per l'esecuzione del giudicato formatosi
sul Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Cosenza n. 1444 del 26.11.10, depositato in data 30.11.2010, non opposto e munito di formula esecutiva il 4.5.2011, notificato in forma esecutiva all'ente debitore in data 25.11.11, con il quale è stato ingiunto alla A.O. Cosenza di pagare alla società DETTO FACTOR S.p.A. in liquidazione, quale cessionaria dei crediti vantati dalla "Biomedica s.r.l.", la somma capitale di euro 189.016,63, oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/02, dalle scadenze delle fatture al saldo e spese della procedura liquidate in complessivi euro 1.984,00, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 6 novembre 2014, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con atto notificato in data 20.2.2014 e depositato in data 6.3.2014, la ricorrente Detto Factor spa, in liquidazione, società di factoring , premetteva di essere cessionaria di Biomedica srl, in virtù di scrittura privata autenticata dal Notaio dott. Gianluca Perrella, rep. 86297, racc. 15072, alla società Detto Factor S.p.A., notificata alla A.O. Cosenza in data 4.07.08 in data 23/6/08.
Precisava che, a seguito della rituale notifica dell’epigrafato Decreto Ingiuntivo in formula esecutiva, otteneva un’adempimento parziale delle obbligazioni pecuniarie, per cui l’ASP sarebbe rimasta ancora debitrice della somma di €. 179.133,43, oltre agli interessi al tasso ed alle scadenze indicate nel titolo pari, alla data del 2 dicembre 2013, all'importo di €.60.701,21 (come da prospetto che allegava) nonché spese e competenze legali nella misura di €. 3.238,93, oltre IVA e CPA.
Lamentava che, decorso inutilmente il previsto termine di centoventi giorni, l’Azienda Ospedaliera di Cosenza non provvedeva ad effettuare l’integrale versamento delle somme residue, per cui, permanendo l’ulteriore inerzia, si vedeva costretta a proporre l’odierno ricorso in sede di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112 del D. Lg.vo 2.7.2010 n.104, al fine di poter ottenere l’integrale soddisfazione delle proprie pretese creditoria.
Concludeva per la declaratoria dell’obbligo della P.A. di adempiere integralmente alle obbligazioni discendenti dagli epigrafati Decreti Ingiuntivi, con contestuale nomina di un commissario ad acta , per il caso di permanente inerzia da parte dell’Amministrazione, con vittoria di spese.
Non si costituiva l’intimata Amministrazione per resistere al presente ricorso.
Alla camera di consiglio del giorno 6 novembre 2014, il ricorso passava in decisione.
DIRITTO
1. Con il presente giudizio in sede di ottemperanza, parte ricorrente chiede l'integrale versamento delle somme residue, in esecuzione dell’epigrafato Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Cosenza n. 1444 del 26.11.10.
Sussiste la competenza di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 113 comma 2, c.p.a., in base al quale la competenza del G.A. si radica rispetto alle decisioni del G.O., avuto riguardo alla circoscrizione nella quale ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza.
1.1. L’art. 112 del D. L.gvo 2.7.2010, n. 104 (come già l'art. 37 della legge 6.12.1971 n. 1034) prevede la possibilità di ricorrere al meccanismo dell'ottemperanza, in presenza