TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2014-02-19, n. 201402027

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2014-02-19, n. 201402027
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201402027
Data del deposito : 19 febbraio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05942/2006 REG.RIC.

N. 02027/2014 REG.PROV.COLL.

N. 05942/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5942 del 2006, proposto da:
V D, rappresentato e difeso dall'avv. G C P, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, Comando Generale Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento di estremi e data sconosciuti con cui il ricorrente è stato inquadrato nell’Arma dei Carabinieri, a seguito del transito, effettuato senza soluzione di continuità, dal ruolo dei volontari in servizio permanente dell’esercito italiano;

e per l’accertamento

del diritto della parte istante al pieno riconoscimento giuridico, ai fini del trattamento economico e previdenziale, nonché ai fini dell’anzianità di grado, del precedente servizio prestato nelle forze armate;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2014 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso, notificato l’8 giugno 2006 e depositato il successivo 19 giugno, l’interessato, incorporato nei ruoli dell’Arma dei Carabinieri a seguito del superamento del concorso, per titoli, per l’arruolamento di 490 allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale, riservato ai volontari di truppa delle Forze Armate, ha impugnato l’atto meglio specificato in epigrafe perché lesivo del proprio interesse connesso al riconoscimento giuridico ed economico dell’anzianità di servizio effettivamente prestata nell’Esercito prima dell’arruolamento nella predetta Arma dei Carabinieri.

Al riguardo, il medesimo ha prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa che si è limitato a depositare apposita relazione e documentazione da parte del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri nella quale si eccepisce, in rito, l’inammissibilità del gravame per mancata impugnazione degli atti presupposti (bando di concorso e decreto di cancellazione dai ruoli di appartenenza e perdita del grado per transito nell’Arma dei Carabinieri)e, nel merito, l’infondatezza delle censure prospettate.

All’udienza dell’8 gennaio 2014 la causa è stata posta in decisione.

Si può prescindere dall’esame delle predette eccezioni, tra l’altro rilevabili d’ufficio, stante l’infondatezza delle doglianze prospettate.

Preliminarmente all’esame delle singole censure è opportuno rilevare che il transito in discussione è regolato dal combinato disposto degli artt. 27 del D.Lgs. n. 196 del 1995 - secondo cui “Il volontario di truppa in servizio permanente cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause …………f) perdita del grado” – e 60 della legge 599 del 1954, che al n. 3 del primo comma prevede “l’assunzione di servizio con qualsiasi grado in una Forza armata diversa da quella cui il sottufficiale appartiene” come causa dell’adozione del provvedimento ministeriale della perdita del grado.

Ciò implica, in linea di principio ed in assenza di una espressa previsione normativa, che il legislatore abbia scelto di non computare il servizio del militare quando questo è prestato in diverse forze armate nel corso dello sviluppo di carriera o nel caso di modifica del rapporto di servizio.

Giova poi segnalare che la stessa relazione predisposta dall’Amministrazione resistente pone in evidenza che il servizio prestato in un'altra Forza Armata ha comunque trovato riconoscimento ai fini previdenziali e retributivi.

Al riguardo, si desume dalla relazione depositata che gli allievi carabinieri effettivi provenienti dai ruoli delle altre forze armate ricevono un assegno ad personam per compensare la differenza tra la retribuzione percepita prima e dopo il transito nell’Arma dei Carabinieri.

Con il primo motivo di censura la parte istante prospetta la violazione di varie norme di legge che attribuiscono valenza giuridica, ai fini della determinazione del trattamento economico e previdenziale, al servizio militare prestato: in particolare si fa espresso riferimento agli artt. 21 del D.Lgs. n. 82 del 2001, 138, comma 4, della Legge n. 312 del 1980, 77, commi 7 e 8, del D.P.R. n. 237 del 1964 e 20 della legge n. 958 del 1986.

Le disposizioni di legge o regolamentari sopra richiamate vanno intese in ragione degli atti compiuti dall’amministrazione della difesa che costituiscono diretta applicazione di una prevista procedura concorsuale soggetta ad un particolare regime giuridico.

L’unica norma che è espressamente richiamata dal bando di concorso i cui esiti favorevoli hanno dato luogo al transito nei ruoli dell’Arma dei Carabinieri è quella contenuta nell’art. 21 del citato D.Lgs. n. 82 del 2001.

La specifica normativa non si preoccupa affatto di equiparare ai fini economici e previdenziali il servizio prestato presso le forze armate prima del transito nell’Arma dei carabinieri.

Infatti, l’articolo in parola dispone soltanto che “Il personale dei ruoli sergenti e volontari di truppa in servizio permanente vincitore di concorso, ammesso a frequentare i corsi formativi previsti, è cancellato dai ruoli per assumere la qualità di allievo. Lo stesso personale, qualora venga a cessare dalla predetta qualità, è reintegrato, ferme restando le dotazioni organiche stabilite dalla legge, nel grado ed il tempo trascorso presso le scuole è computato nell'anzianità di grado. Il personale di truppa in ferma e rafferma, assunto in qualità di allievo perché vincitore di concorso, qualora perda la qualità di allievo, è restituito ai reparti/enti di appartenenza, per il completamento degli obblighi di servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi in qualità di allievo. Il predetto personale, ove in possesso di grado, lo perde all'atto dell'assunzione della qualità di allievo;
qualora perda detta qualità è reintegrato nel grado precedentemente rivestito. Durante la frequenza del corso, al personale allievo di cui al presente comma competono, qualora più favorevoli, gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione ai corsi.”.

Il significato letterale della norma sopra esposta non consente di estrapolare un principio di equipollenza come voluto dalla parte istante.

Infatti, la norma si occupa solo dello stato giuridico dei militari ammessi a frequentare i corsi formativi e per ciò stesso aventi la qualifica di allievi.

Allo stesso modo alcuna attinenza può avere la disposizione dell’art. 138, comma 4, della legge n. 312 del 1980, trattandosi di una disposizione speciale, poi abrogata con effetto dal 1 gennaio 2005, applicabile alla determinazione delle attribuzioni stipendiali per passaggio di grado.

Alcun collegamento con la censura prospettata può essere assegnato alle norme contenute nell’art. 77, commi 7 e 8, del D.P.R. 237 del 1964 poiché le stesse sono finalizzate a disciplinare solo l’aspetto dell’attribuzione di un determinato punteggio - nei concorsi per titoli - all’effettivo servizio prestato nelle Forze Armate e nell’Arma dei Carabinieri.

Come per i riferimenti normativi sopra esposti anche il previsto riconoscimento del servizio militare "a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità previdenziale del settore pubblico" ha poca attinenza con il caso in esame.

Infatti, la valutabilità agli effetti economici e previdenziali del servizio militare già svolto dal pubblico dipendente, ai sensi dell'art. 20 L. 24 dicembre 1986 n. 958, nell'interpretazione autentica che di esso ha dato l'art. 7 comma 1 L. 30 dicembre 1991 n. 412, deve intendersi riferita al solo servizio di leva, e non anche a quello relativo alla ferma prolungata volontaria (Cfr. TAR Puglia, Sez. II, - 7 novembre 2007 n. 2671).

Con la seconda censura si prospetta la violazione dell’art.17 del decreto legge 6 giugno 1981 n. 283.

Anche tale normativa speciale non può essere applicata al caso in esame poiché la data del 1° febbraio 1981, individuata nell'art. 17 comma 2, lett. a), D.L. n. 283/1981, relativa al riconoscimento dell'intera anzianità di carriera, si deve considerare una data non iniziale ma finale, nel senso di chiudere alla data stessa l'applicazione dei benefici di cui alla legge medesima (Cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 12 settembre 2006 n. 5304).

Nè risultano fondate le altre doglianze con cui la parte istante richiama altre disposizioni legislative (artt. 47,comma 8, della legge n. 121 del 1981, 5, comma 6, del D.Lgs. n. 433 del 1992 e 7, comma 2, della legge n. 833 del 1961), relative al riconoscimento del servizio militare prestato in ferma volontaria o in rafferma nella Forza Armata ai fini dell’avanzamento nella Polizia di Stato, nel Corpo di Polizia Penitenziaria e nella Guardia di Finanza.

Il motivo di gravame finisce per provare semmai il contrario.

Infatti, è di tutta evidenza che la sussistenza di una specifica disposizione normativa per attribuire rilevanza ai fini dell’avanzamento in carriera del servizio militare comunque prestato, dimostra che l’equiparazione in parola è possibile solo in caso di un’espressa disposizione di legge. Ciò comporta altresì che non è possibile operare alcuna interpretazione estensiva delle singole fattispecie normative invocate.

Per tutte le ragioni sopra esposte il ricorso va respinto perché infondato.

La spese seguono, come di norma, la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

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