TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2014-02-19, n. 201402027
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Testo completo
N. 02027/2014 REG.PROV.COLL.
N. 05942/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5942 del 2006, proposto da:
V D, rappresentato e difeso dall'avv. G C P, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, Comando Generale Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di estremi e data sconosciuti con cui il ricorrente è stato inquadrato nell’Arma dei Carabinieri, a seguito del transito, effettuato senza soluzione di continuità, dal ruolo dei volontari in servizio permanente dell’esercito italiano;
e per l’accertamento
del diritto della parte istante al pieno riconoscimento giuridico, ai fini del trattamento economico e previdenziale, nonché ai fini dell’anzianità di grado, del precedente servizio prestato nelle forze armate;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2014 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso, notificato l’8 giugno 2006 e depositato il successivo 19 giugno, l’interessato, incorporato nei ruoli dell’Arma dei Carabinieri a seguito del superamento del concorso, per titoli, per l’arruolamento di 490 allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale, riservato ai volontari di truppa delle Forze Armate, ha impugnato l’atto meglio specificato in epigrafe perché lesivo del proprio interesse connesso al riconoscimento giuridico ed economico dell’anzianità di servizio effettivamente prestata nell’Esercito prima dell’arruolamento nella predetta Arma dei Carabinieri.
Al riguardo, il medesimo ha prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa che si è limitato a depositare apposita relazione e documentazione da parte del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri nella quale si eccepisce, in rito, l’inammissibilità del gravame per mancata impugnazione degli atti presupposti (bando di concorso e decreto di cancellazione dai ruoli di appartenenza e perdita del grado per transito nell’Arma dei Carabinieri)e, nel merito, l’infondatezza delle censure prospettate.
All’udienza dell’8 gennaio 2014 la causa è stata posta in decisione.
Si può prescindere dall’esame delle predette eccezioni, tra l’altro rilevabili d’ufficio, stante l’infondatezza delle doglianze prospettate.
Preliminarmente all’esame delle singole censure è opportuno rilevare che il transito in discussione è regolato dal combinato disposto degli artt. 27 del D.Lgs. n. 196 del