TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 2016-09-07, n. 201600434
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Pubblicato il 07/09/2016
N. 00434/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00909/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 909 del 2016, proposto da:
Bnl Banca Nazionale del Lavoro Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Clarizia C.F. CLRNGL48P06H703Z, con domicilio eletto presso Alfredo Biagini in Venezia, S. Croce, 466/G;
contro
Energia Territorio Risorse Ambientali Etra Spa in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati G F C.F. FRNGPP79L12A516J, A M N C.F. NCTNLC80B54F158N, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
nei confronti di
Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Avino C.F. VNAGPP66E04F205G, con domicilio ex lege presso la Segreteria del T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione Etra Spa n. 161 del 15.6.2016 di aggiudicazione alla controinteressata del servizio di tesoreria bancaria (tender 349) della Società, oltre che, nei limiti di cui in appresso, dei verbali di gara del 27.5.2016 e del 10.6.2016;nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Banca Monte dei Paschi di Siena Spa e di Energia Territorio Risorse Ambientali Etra Spa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2016 il dott. N F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto, ad un primo sommario esame, che il ricorso presenti aspetti di fondatezza, in quanto il disciplinare di gara sembra includere nei criteri di valutazione l’indice Euribor, anche relativamente alla fase di rinegoziazione di cui al punto 7;
Ritenuto pertanto che - salva una più approfondita valutazione sull’effettiva incidenza del computo dell’Euribor sugli esiti della gara - la domanda cautelare debba essere accolta al fine di non pregiudicare alla ricorrente il conseguimento del bene della vita;
Ritenuto che le spese di lite della presente fase debbano seguire la soccombenza;