TAR Palermo, sez. II, sentenza 2019-02-13, n. 201900406
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Testo completo
Pubblicato il 13/02/2019
N. 00406/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01906/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1906 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Civiletti, Domenico Cacciatore, con domicilio eletto presso lo studio Daniele Zummo in Palermo, via G. Marconi, n. 7;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto di revoca Categoria 14.E/17 del 25.5.2017, notificato il 29.5.2017, con il quale il Questore della Provincia di Palermo ha revocato l'autorizzazione di P.S. rilasciata al ricorrente per la gestione di un esercizio per il commercio di oggetti preziosi presso il locale -OMISSIS-
- ove occorra, della comunicazione del 24.05.2017 della notizia di reato datata 10.05.2017 redatta dalla squadra mobile, non conosciuta ed indicata nelle premesse del decreto di revoca;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20\12\2017 :
per l'ottemperanza
dell'ordinanza cautelare n. 1163/2017 del TAR Sicilia - Sez. II, resa il 15.9.2017, notificata il 27.9.2017 (all. 1), e per
la declaratoria di nullità
del decreto del Questore della Provincia di Palermo (Categoria 14.E/17) del 24.10.2017, con il quale è stato confermato il «provvedimento di revoca dell'autorizzazione di P.S. emanato nei confronti del-OMISSIS-dall'Ufficio di P.S. delegato, per gestire un esercizio per il commercio di oggetti preziosi presso il locale sito in -OMISSIS-», notificato il 25.10.2017 (all. 2),
nonché, in subordine
per l'annullamento
- del decreto del Questore della Provincia di Palermo (Categoria 14.E/17) del 24.10.2017, con il quale è stato confermato il «provvedimento di revoca dell'autorizzazione di P.S. emanato nei confronti del-OMISSIS-dall'Ufficio di P.S. delegato, per gestire un esercizio per il commercio di oggetti preziosi presso il locale sito in -OMISSIS-», notificato il 25.10.2017 (all. 2);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Ed infine, per la
condanna ex art. 30 c.p.a.
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal ricorrente, per effetto del decreto di revoca Categoria 14.E/17 del 25.5.2017, notificato il 29.5.2017, nonché del decreto di conferma della revoca Categoria 14.E/17 del 24.10.2017;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Palermo;
Viste le ordinanze cautelari n.1163/2017 e n. 7/2018;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2019 il dott. Cosimo Di Paola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo, ritualmente notificato e depositato il-OMISSIS-impugnava il decreto con il quale il Questore della Provincia di Palermo gli ha revocato l'autorizzazione di P.S. per la gestione di un esercizio per il commercio di oggetti preziosi ( Compro oro ), sulla base dei seguenti addebiti: a) deferito il 10/5/2017 dalla squadra mobile alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, assieme-OMISSIS-per i reati di cui agli articoli 110 484 c.p.; b) violazione dell’articolo 705 c.p., in relazione all’articolo 8 e 127 T.U.L.P.S., per avere affidato la gestione di detto commercio ad un rappresentante non autorizzato, identificato nella persona -OMISSIS-; c) ripetuta trascrizione sul registro delle operazioni giornaliere, vidimato dall’autorità di polizia, di operazioni di acquisto di preziosi usati con data antecedente all’effettivo svolgimento dell’operazione, sicché non teneva in deposito gli oggetti per 10 giorni, come invece previsto dall’articolo 128 T.U.L.P.S., la cui finalità è di prevenire e reprimere il commercio clandestino di preziosi usati e delitti contro il patrimonio.
A sostegno del ricorso l’interessato deduceva le censure seguenti.
1)Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 L. n.241/1990, recepita dalla legge regionale n. 10/1991, in quanto il provvedimento impugnato non è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento.
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 t.u.l.p.s. eccesso di potere per carenza dei presupposti,
ingiustizia manifesta e violazione del principio di proporzionalità, in quanto la sanzione della revoca risulta eccessiva in relazione ai fatti contestati.
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 127 t.u.l.p.s., nonché dell'art. 1704 c.c., in quanto l’illecito amministrativo contestato al ricorrente non risulta ancora accertato in via definitiva,