TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2020-07-08, n. 202007855

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2020-07-08, n. 202007855
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202007855
Data del deposito : 8 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/07/2020

N. 07855/2020 REG.PROV.COLL.

N. 03085/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3085 del 2011, proposto da
C S, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati V M, C S, G V, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F V in Roma, via degli Scialoja, 3;

contro

Invitalia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati S V, M T, con domicilio eletto presso lo studio S V in Roma, via Emilia, 88;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Cipe - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

della delibera del 28.12.2010 assunta da Invitalia di non ammissibilità della domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al Dlgs. 21.4.2000 n. 185 presentata dalla ricorrente;

della delibera del 28.12.2010 di non ammissibilità della domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al Dlgs. 21.4.2000 n. 185 presentata dalla ricorrente comunicata con nota prot. 102.SPO-DEL datata 5.1.2011 e ricevuta in data 17.1.2011;

della nota prot. 36395/Spo/Istr dell’11.11.2010, con cui si comunicava alla ricorrente ai sensi dell’art 10 bis L. 241/1990 il preavviso di rigetto dell’istanza di ammissione a finanziamento;

della Delibera

CIPE

14/02/2002 n. 5, ove occorra ed in parte qua, di ogni altro atto presupposto, consequenziale, anteriore o successivo;

e per il risarcimento del danno;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Invitalia, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Cipe - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 84 DL 18/2020 convertito da L. 27/2020;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 29 maggio 2020 il dott. L D G con le modalità di cui all’art. 84 comma 6 del DL 18/2020, convertito dalla L. 27/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La Cuofano S.a.s. di Cuofano Rosaria &
CO presentava in data 04.12.2009 ad Invitalia domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al d.lgs. n. 185/2000 (Titolo II) per l’avvio di un’attività di fornitura di parti preparati (catering, banqueting), con riferimento alle misure in favore dell’autoimpiego in forma di microimpresa.

La domanda veniva sottoposta ad istruttoria secondo i criteri di valutazione specificati dal CIPE nella delibera del 14.02.2002 n. 5 per le misure agevolative di cui al Titolo II del d.lgs. n. 185/2000.

Espletata l’istruttoria, l’amministrazione inviava alla società odierna ricorrente la nota prot. 36395/Spo/Istr del 11.11.2010 contenente la comunicazione delle ragioni contrarie all’accoglimento della domanda ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, evidenziando i motivi ostativi, di seguito testualmente riportati: “1. Non conformità rispetto alla normativa vigente, in quanto l’iniziativa proposta, alla luce degli approfondimenti effettuati, è di fatto in continuità con un’attività preesistente e in quanto tale è incompatibile con quanto previsto al comma 1, art. 19 del D.lgs 185/2000. Si rileva, infatti, che alla luce degli approfondimenti effettuati, è plausibile desumere un collegamento e/o continuità dell’attività proposta con “La Pasticceria Svizzera dei F.lli Cuofano A. &
C. s.n.c.”;
pertanto, l’iniziativa sarebbe incompatibile con quanto previsto dal comma 1, art 19 del D.lgs 185/2000;

2. Mancanza di coerenza tra le caratteristiche del proponente e l’iniziativa proposta e carenza di validità tecnica, economica e finanziaria dell’attività proposta, non essendo emersa una adeguata consapevolezza da parte del soggetto proponente su aspetti fondamentali dell’attività imprenditoriale proposta. In particolare, non sono state fornite informazioni chiare, coerenti ed esaustive in relazione al profilo informativo e la correlazione con l’attività proposta e i diversi ambiti di gestione della stessa, per cui non è dimostrata la complementarietà delle competenze necessarie alla realizzazione dell’iniziativa. Nello specifico, le esperienze dichiarate da entrambi i soci non risultano sufficienti a garantire il possesso delle competenze necessarie per svolgere in proprio l’attività oggetto di finanziamento, con particolare riferimento alla capacità di presidiare, dal punto di vista gestionale e organizzativo, la consistente offerta di prodotti/servizi da presentare anche a strutture private come “Villa Ginestra” a Paestum e “Tenuta Normanna” a Salerno (potenziali clienti specificati in sede di colloquio), notoriamente conosciute per le eleganti e sofisticate cerimonie proposte per vari eventi.”

Esaminate le controdeduzioni trasmesse con nota del 13.12.2010, Invitalia evidenziava che “le osservazioni presentate a fronte dei motivi ostativi contestati non risultano idonee al superamento delle criticità rilevate in sede di valutazione. In particolare: - non vengono fornite informazioni utili a confutare l’ipotesi di collegamento con un’attività preesistente, ossia nello specifico quella facente capo ai fratelli dei soci proponenti, la “F.lli Cuofano A. &
C. S.n.c Pasticceria Svizzera”, che risultava operativa anche nel settore di attività dell’iniziativa proposta mediante l’insegna “Il Cucchiaio D’Oro by Svizzera”, attiva nel medesimo mercato di riferimento ed avente localizzazione ad una distanza inferiore di 1 km rispetto alla sede individuata per la nuova iniziativa;

- vengono fornite e documentate informazioni in merito alle esperienze professionali maturate dalla compagine proponente non dichiarate né nella domanda cartacea presentata, né in sede di colloquio. Al riguardo non vengono fornite spiegazioni circa l’omissione di dette informazioni nelle precedenti fasi dell’iter di valutazione.”

Di conseguenza, con nota prot. 102/SPO-DEL del 05.01.2011, l’Amministrazione comunicava alla società richiedente il mancato accoglimento della domanda dando conto delle ragioni di non ammissibilità, così come sopra evidenziate, allegando la relativa delibera di non ammissione.

Avverso il suddetto atto la Cuofano sas proponeva impugnativa articolando le seguenti censure:

- violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 19 Dlgs. 158/2000;
carenza e/o illogicità, contraddittorietà della motivazione;
travisamento;
eccesso di potere;

- violazione del D.lgs. 21 aprile 2000 n.185;
della Delibera

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