TAR Bari, sez. I, sentenza 2014-03-27, n. 201400397

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2014-03-27, n. 201400397
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201400397
Data del deposito : 27 marzo 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01381/2013 REG.RIC.

N. 00397/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01381/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1381 del 2013, proposto da:
Metropolis - Consorzio di Cooperative Sociali a r.l., rappresentato e difeso dall'avv. G P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G B in Bari, via Manzoni, 93;

contro

Regione Puglia, Azienda Sanitaria Locale Bari, Comune di Molfetta;

nei confronti di

Domus Aurea Nuova Salus s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. G M, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, corso Cavour, 156;
Anthropos Coop. Sociale a r.l.;
Istituto Santa Chiara s.r.l.;

per l'ottemperanza

della sentenza del Tar Puglia - Bari, II sez., n. 495/2012: emanazione parere di compatibilità regionale per la realizzazione di un centro semiresidenziale terapeutico per minori.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Domus Aurea Nuova Salus s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 per le parti i difensori avv.ti G P e Roberto Filograno, per delega dell'avv. G M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, il Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis a r.l. ha proposto azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza di questo Tribunale - seconda sezione - n. 495/2012, depositata in data 8 marzo 2012, passata in giudicato in relazione alle statuizioni di cui è chiesta l'esecuzione, essendo stata impugnata limitatamente al capo relativo alle spese.

Con la prefata sentenza è stata annullata, per difetto di motivazione, la determina dirigenziale del responsabile Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria della Regione Puglia n. 425 del 29 ottobre 2010, recante il diniego del parere di compatibilità regionale all’apertura di un centro semiresidenziale terapeutico per minori (C.S.R.T.M.), richiesto dal Comune di Molfetta in relazione all'istanza del ricorrente.

In particolare, il provvedimento regionale è stato annullato in considerazione dell’insufficiente esternazione delle ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza, imponendosi invece nel caso di specie un’articolata motivazione in ordine alla stima del fabbisogno di strutture di tal sorta. Inoltre, non risulta effettuata “una valutazione comparativa in ordine alle varie domande presentate da operatori diversi che hanno presentato la stessa richiesta di realizzazione di comunità e così pure non risultano indicati i fondi di bilancio destinati a tale scopo”.

Al fine di sollecitare l’ottemperanza della Regione alle statuizioni della sentenza de qua , il Consorzio ricorrente ha proceduto alla notifica (non seguita da deposito) di due distinti ricorsi per ottemperanza (in data 6 marzo 2013 e 6 giugno 2013), senza tuttavia sortire effetto alcuno.

Non essendosi l’Amministrazione rideterminata sul punto, il ricorrente ha chiesto che si provveda in questa sede per assicurare l'ottemperanza della pronuncia giudiziale, fissandone le modalità esecutive.

Si è costituita la società controinteressata Domus Aurea a r.l., mentre la Regione intimata è rimasta contumace.

All’udienza camerale del giorno 12.02.2014, il ricorso è stato introitato per la decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto.

E’ incontestato che l’Amministrazione non ha ancora provveduto a porre in essere l’ulteriore attività necessaria per dare esecuzione alle statuizioni della sentenza di questo Tribunale n. 495/2012.

Occorre, pertanto, in conformità alle statuizioni espresse dalla medesima sentenza, che la Regione rinnovi il procedimento per il rilascio del richiesto parere regionale di compatibilità, previa individuazione dell’effettivo fabbisogno di C.S.R.T.M., da condurre sulla base delle necessarie ricognizioni e verifiche di cui l’Amministrazione dovrà dare atto attraverso adeguata motivazione.

In particolare occorre che si proceda alla rinnovazione del procedimento che ha condotto al provvedimento annullato, dando conto delle ragioni per cui si ritiene eventualmente di superare la presunzione di fabbisogno di queste strutture così come fissata dall’art. 6 del Reg. Reg. 9/2010, laddove stabilisce che “ Il fabbisogno é tendenzialmente pari a 1 ogni 500.000 abitanti …”.

Pertanto, va ordinato al competente Servizio della Regione Puglia di ottemperare al disposto della sentenza n. 495/2012 di questo Tribunale, entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione o dalla notifica, se anteriore, della presente sentenza.

Ove l'Amministrazione non dia esecuzione al prefato ordine entro il termine fissato, si nomina, sin d'ora, quale commissario ad acta , il Prefetto di Bari, con facoltà di delega a funzionario del suo Ufficio di adeguata professionalità, il quale, su istanza di parte, provvederà in sostituzione dell’ente inadempiente nell’ulteriore termine di trenta giorni.

Il compenso in favore del commissario ad acta , se dovuto, è posto a carico della Regione Puglia e sarà liquidato su documentata istanza dell’interessato.

Le spese di lite in favore del Consorzio ricorrente sono poste a carico dell'Amministrazione soccombente e si liquidano come in dispositivo. Diversamente si compensano le spese con la controinteressata Domus Area s.r.l. in considerazione della natura sostanzialmente adesiva del suo intervento in giudizio.

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