TAR Lecce, sez. II, sentenza 2011-01-27, n. 201100191
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N. 00191/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00423/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 423 del 1999, proposto da:
Giudetti G, rappresentata e difesa dall'avv.to M C L, con domicilio eletto presso Francesco Baldassarre in Lecce, via Imperatore Adriano, n. 9;
contro
Comune di Massafra, rappresentato e difeso dall'avv.to L E, con domicilio eletto presso L E in Lecce, via F. Milizia, n. 64;
nei confronti di
L C, n.c.;
per l'annullamento
- della deliberazione G.M. n. 786 del 17 novembre 1998;
- della graduatoria definitiva per l'attribuzione del livello economico differenziato (l.e.d.) per l'anno 1997 relativo al 7° livello funzionale nella parte in cui risulta inserito e collocato al posto n. 1 L C e nella parte in cui non risultano attribuiti alla ricorrente punti 26,03;
di ogni atto presupposto e/o consequenziale;
per l'accertamento del diritto della ricorrente all'attribuzione del l.e.d. per l' anno 1997 con condanna dell'Amministrazione al pagamento del dovuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Massafra;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2010 il referendario dott. Paolo Marotta e uditi per le parti l’avv.to A. Vantaggiato, in sostituzione dell'avv.to M. C. Lenoci, e l’avv.to L. Errico;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, dipendente del Comune di Massafra ha impugnato la deliberazione n. 786 del 17 novembre 1998, con la quale la Giunta municipale del Comune di Massafra ha approvato la graduatoria per l’attribuzione del livello economico differenziato (l.e.d.), relativamente alla 7^ qualifica funzionale, nella quale la ricorrente risulta collocata al 2° posto con punti 18,67, dopo il dipendente L C cui sono stati attribuiti punti 43,94.
La ricorrente, unitamente alla domanda demolitoria, formula domanda di accertamento del suo diritto alla attribuzione del l.e.d. relativo alla 7^ q.f. e, contestualmente, domanda di condanna della amministrazione comunale al pagamento delle relative differenze retributive, maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria.
In particolare, la ricorrente contesta la legittimità dell’azione amministrativa del Comune di Massafra per i seguenti motivi:
1. Violazione di legge. Violazione e mancata applicazione degli artt. 16 lett. e) e 17 lett. e) del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, così come modificati dall’art. 11 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80. Incompetenza;
2. Violazione di legge. Violazione ed errata applicazione degli artt. 35 e 36 del D.P.R. n. 333/1990 anche in relazione alla violazione ed errata applicazione del Regolamento L.E.D. di cui alla deliberazione consiliare n. 34 del 9 marzo 1993. Violazione ed erronea applicazione dei principi in materia di costituzione del rapporto di pubblico impiego e di inquadramento del personale ai sensi e per gli effetti del DD.PP.RR. n. 347/1983 e n. 333/1990. Eccesso di potere per erronea presupposizione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, perplessità ed ingiustizia manifesta. Sviamento. Illegittimità autonoma ed in via derivata;
3. Violazione di legge. Violazione del principio di buona amministrazione e di affidamento del cittadino nell’azione della P.A. Violazione del principio di trasparenza del procedimento amministrativo di cui alla l. 7 agosto 1990 n. 241, con particolare riferimento all’art.