TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-02-13, n. 202402959

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-02-13, n. 202402959
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202402959
Data del deposito : 13 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/02/2024

N. 02959/2024 REG.PROV.COLL.

N. 11924/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11924 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati E E, A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, non costituito in giudizio;
Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) anche quale ente accorpante l'INPDAP ai sensi dell'art. 21 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A D M, A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'esecuzione del giudicato formatosi

sulla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. Prima Quater, -OMISSIS- n. -OMISSIS-, notificata a mezzo pec alle controparti in epigrafe lo 03/03/23 con attestazione (in relata notifica) ai sensi degli artt 39 cpa, 475 cpc e 196 octies D. Att. cpc per farla valere come titolo per

l’esecuzione forzata, già passata in giudicato il 10/06/19 per decorrenza del termine lungo di impugnazione di 1 anno vigente al tempo del deposito di detto ricorso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Istituto Nazionale Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2023, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con atto notificato in data 6.9.2023 e depositato in data 8.9.2023, si premetteva che, con l’epigrafata sentenza, era stato annullato il decreto del Ministero dell’Interno, a firma del Capo della Polizia di Stato del 20.7.2005, con il quale si disponeva che non sarebbe stato ritenuto valido ai fini giuridici, di quiescenza e di previdenza, il periodo di servizio svolto dal ricorrente dal 21.5.2001 al 6.11.2003.

Lamentava che non si era ancora provveduto a porre in essere tutti gli adempimenti necessari, per cui, permanendo l’ulteriore inerzia delle intimate Amministrazioni, si vedeva costretto a proporre l’odierno ricorso, in sede di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112 del D. Lg.vo 2.7.2010 n.104, al fine di ottenere l’integrale soddisfazione della propria pretesa, oltre interessi dalla scadenza e penalità di mora ex art. 114, c. 4, lett. e) cpa.

Concludeva per la declaratoria dell’obbligo delle Amministrazioni di adempiere integralmente al giudicato formatosi sulla sentenza, con condanna al pagamento delle spese di giudizio e contestuale nomina di un commissario ad acta , per il caso di ulteriore inerzia.

Non si costituiva l’intimata Amministrazione dell’Interno per resistere al presente ricorso.

Con memoria depositata in data 24.11.2023, si costituiva l’INPS, precisando che il procedimento relativo all’esecuzione della sentenza sarebbe ancora in corso - come comprovato dagli allegati doc. 1 e 2- e rilevava che l'INPS (ex INPDAP) avrebbe assunto le competenze in tema di liquidazione dei trattamenti pensionistici, per il personale della Polizia di Stato, solo con riferimento agli iscritti cessati dal servizio dal 1.10.2005, per cui, essendo il ricorrente cessato dal servizio in data 7.11.2003, nella specie, la competenza in tema di liquidazione e/o riliquidazioni del trattamento pensionistico sarebbe incardinata in capo al Ministero dell’Interno, mentre l’INPS sarebbe un mero ordinatore secondario di spesa, con la conseguenza che, soltanto a seguito dell’adozione del nuovo decreto del Ministero, l’Inps potrebbe provvedere a mettere in pagamento il dovuto.

Inoltre, l’INPS evidenziava che, proprio a fronte della inerzia del Ministero datore di lavoro, la Filiale territorialmente competente aveva sollecitato, in data 14 novembre 2017, il Ministero dell’Interno a trasmettere il nuovo decreto di pensione, come comprovato dall’allegato doc 2.

Alla camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2023, il ricorso passava in decisione.

DIRITTO

1.Con il presente giudizio, viene chiesta l’esecuzione del giudicato formatosi sulla epigrafata sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. Prima Quater, -OMISSIS- n. -OMISSIS-, con cui è stato annullato il decreto del 20 luglio 2005 del Capo della Polizia, dispositivo dell’inefficacia, sotto il profilo giuridico, della quiescenza e della previdenza, del periodo di servizio prestato dal ricorrente dal 21 maggio 2001 al 6 novembre 2003 (giorno antecedente al decreto che lo ha dispensato dal servizio per fisica inabilità).

L’epigrafata sentenza -di cui con l’odierno ricorso si chiede l’ottemperanza- precisa che il suddetto periodo di servizio è stato espletato dal ricorrente in forza dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-- con cui e’ stato sospeso interinalmente il provvedimento dispositivo della destituzione dal servizio del ricorrente del 14.9.2000- resa nell’ambito di una controversia che, successivamente, è stata definita con la sentenza di rigetto Tar Lazio n. -OMISSIS-, poi confermata in appello con la sentenza Consiglio di Stato n. -OMISSIS-.

Pertanto, in forza della epigrafata sentenza - di cui con l’odierno ricorso si chiede l’ottemperanza- va riconosciuta la validita’, ai fini giuridici, di quiescenza e previdenza, del periodo di servizio svolto dal ricorrente nel periodo compreso dal 21.5.2001 al 6.11.2003, in forza dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato -OMISSIS-.

2. Come è noto, l’art. 112 del D. L.gvo 2.7.2010, n. 104 (come già l’art. 37 della legge 6.12.1971 n. 1034) prevede la possibilità di ricorrere al meccanismo dell’ottemperanza, in presenza di una sentenza passata in giudicato, resa dall'autorità giudiziaria ordinaria e amministrativa, in considerazione della natura immanente del principio di “effettività” della tutela giurisdizionale, al fine di consentire al ricorrente vittorioso di ottenere l’utilità scaturente dalla pronuncia giurisdizionale ed illegittimamente negata dall’Amministrazione con un comportamento, apertamente o implicitamente, omissivo.

Conseguentemente, una volta intervenuta una pronuncia giurisdizionale, incombe l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi ad essa ed il contenuto di tale obbligo consiste, appunto, nell’attuazione di quel risultato pratico, tangibile, riconosciuto come giusto e necessario dal giudice (cfr.: Corte Cost. 8 settembre 1995 n. 419).

L’Amministrazione, in via generale, è sempre tenuta ad eseguire il giudicato e, per nessuna ragione, di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, può sottrarsi a tale obbligo, non avendo, in proposito, alcuna discrezionalità per quanto concerne l’ an ed il quando, ma, al più, e non necessariamente, una limitata discrezionalità per il quomodo , per cui non può invocare asserite difficoltà finanziarie per sottrarsi alla necessità del puntuale adempimento delle obbligazioni pecuniarie nascenti a suo carico dal giudicato (cfr.: Cons. Stato, Sez. IV 7.05.2002 n. 2439).

3. Orbene, nella specie, si osserva che:

- risulta comprovato che l’epigrafata sentenza è passata in giudicato, in base all’attestato della segreteria della Sezione Prima Quater, reso ai sensi dell’art. 124 disp. Att. cpc. in data 1.12.2023 e contestualmente depositato dal ricorrente;

- la documentazione versata in atti comprova la rituale notificazione della sentenza da ottemperare all’Amministrazione intimata presso la sede reale in data 3.3.2023;

- non risultano prodotti in atti documenti intesi a comprovare l’eventuale sopravvenienza di circostanze utili a giustificare la persistenza dell’inerzia dell’Amministrazione nel dare esecuzione al dictum del giudice.

In ragione di quanto riportato, il Collegio ravvisa giusti motivi affinchè venga espletata attività amministrativa, in conformità al giudicato formatosi sulla sentenza di cui si chiede l’esecuzione.

La sussistenza dell'obbligo di eseguire il giudicato va affermata dal Collegio, nei termini e nei modi indicati in sentenza, con la doverosa precisazione secondo cui, in sede di giudizio di ottemperanza, può essere riconosciuto l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente gli interessi anche sulle somme liquidate a titolo di spese accessorie ( conf .: Cons. Stato, Sez. IV° 26.9.1980 n. 958), quali quelle relative alla pubblicazione della sentenza, all'esame ed alla notifica della medesima ( conf .: Cass. Civ. 24.2.1984 n. 958).

Ha titolo nella sentenza passata in giudicato l'obbligo di rimborso degli oneri di registrazione della stessa, versati dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 26.10.1972 n. 634, nell'importo che risulta dall'annotazione apposta sull'originale della sentenza del competente Ufficio del Registro.

Sono altresì dovute in questa sede le spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese ed i diritti di procuratore relativi all'atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale.

Non sono, invece, dovute le eventuali spese di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss. del c.p.c. (conf.: T.A.R. Lazio, Sez. I° 11.12.1987 n. 1917), poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato di cui al citato art. 112 cpa è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore.

4. Dopo che l’art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ha istituito presso l’Inpdap, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la gestione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti delle Amministrazioni statali, l'INPS (ex INPDAP ) ha assunto le competenze in tema di liquidazione dei trattamenti pensionistici del personale della Polizia di Stato solo quanto agli iscritti cessati dal servizio a decorrere dal giorno 1.10.2005, mentre, quanto agli iscritti cessati dal servizio in data antecedente a quella del 1.10.2005, l'I.N.P.S. riveste soltanto la funzione di ordinatore secondario ed eventuali variazioni sulla pensione possono essere effettuate solo a seguito emissione di provvedimento formale (decreto), da parte dell'Amministrazione di appartenenza.

Conseguentemente, nella specie, il “ facere ” per cui è causa - consistente nella valutazione del periodo lavorativo svolto dal ricorrente dal 21.5.2001 al 6.11.2003, antecedente alla precitata data del 1.10.2005- va incardinato preliminarmente in capo al Ministero dell’Interno, la cui inerzia non ha consentito l’avvio e, quindi, neanche la completa esecuzione del giudicato per cui è causa.

5. Quanto all’istanza proposta dal ricorrente ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., va tenuto presente che la soluzione della questione relativa alla competenza a provvedere ratione temporis potrebbe non essere risultata particolarmente agevole per la P.A. tenuta a provvedere.

Ma, soprattutto, va tenuto conto che l’esito sfavorevole nel merito, per il ricorrente, della controversia relativa alla destituzione del medesimo dal servizio in entrambi i gradi del giudizio - definiti, rispettivamente, con la sentenza di rigetto Tar Lazio n. -OMISSIS- e con la sentenza di appello Consiglio di Stato n. -OMISSIS-- può aver determinato una situazione di obiettiva incertezza giuridica, tale da rendere non agevole la soluzione della questione da parte della P.A. datrice di lavoro, tenuta a porre in essere il primo e fondamentale adempimento.

Pertanto, ritiene il Collegio che nella specie sussistono “ ragioni ostative” all’accoglimento dell’istanza proposta dal ricorrente ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in coerente applicazione dei principi espressi da Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 9.5.2019 n. 7 e da Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 25.6.2014 n. 15.

6.Conclusivamente, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va dichiarato l’obbligo, in capo al Ministero dell’Interno, di emettere i provvedimenti di sua competenza, necessari per consentire i successivi adempimenti da parte dell’INPS, al fine di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe, nei sensi già indicati.

A tali fini, il Collegio assegna il termine di giorni 150 (centocinquanta), decorrenti dalla data di comunicazione in via amministrativa o, ove antecedente, dalla data di notificazione, di cui parte ricorrente è espressamente onerata, della presente sentenza.

7. Per il caso di inutile decorso del termine sopra indicato senza che l’Amministrazione competente abbia ottemperato a porre in essere gli adempimenti necessari, viene sin da ora nominato, quale commissario ad acta , il Dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma, con facoltà di delega a funzionario dotato di adeguata competenza, il quale provvederà in via sostitutiva, entro il successivo termine di giorni 90 (novanta) dalla scadenza del termine già assegnato all’Amministrazione intimata, compiendo tutti gli atti necessari, con spese a carico del Ministero dell’Interno, che possono essere determinate sin da ora, forfettariamente, nella somma di €. 800 (euro ottocento), oltre le spese documentate.

8. Quanto alle spese di giudizio, va condannato soltanto il Ministero dell’Interno, mentre va disposta la compensazione delle spese nei confronti dell’INPS.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi