TAR Pescara, sez. I, decreto cautelare 2020-03-21, n. 202000060

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, decreto cautelare 2020-03-21, n. 202000060
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 202000060
Data del deposito : 21 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/03/2020

N. 00105/2020 REG.RIC.

N. 00060/2020 REG.PROV.CAU.

N. 00105/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)


Il Giudice delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 105 del 2020, proposto dal sig.
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avv. C B e con domicilio digitale come da “P.E.C.” da Registri di Giustizia

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila e domiciliato presso gli Uffici di quest’ultima, in L’Aquila, via Buccio di Ranallo, n. 65

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- del provvedimento del Questore di Chieti n. MIPG: 342645/2019 del 3 dicembre 2019, notificato il 14 dicembre 2019, avente ad oggetto la revoca del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo n. 105044873 rilasciato il 26 luglio 2013 per motivi di lavoro subordinato al cittadino -OMISSIS-.


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visti gli atti di causa;

Visto l’art. 84, comma 1, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18;

Visti gli artt. 55 e 56 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.), richiamati dal d.l. n. 18/2020;

Visto il decreto del Presidente del T.A.R. Abruzzo – Sezione di Pescara n. 4/2020 del 19 marzo 2020, recante delega ai magistrati della predetta Sezione dell’adozione dei decreti monocratici di cui all’art. 84, comma 1, del d.l. n. 18/2020, per i quali non ricorre il caso di cui all’art. 56, comma 1, 1° periodo, c.p.a.;

Considerato che l’art. 84, comma 1, del d.l. n. 18/2020 prevede, per i procedimenti cautelari promossi nell’arco temporale dall’8 marzo al 15 aprile 2020, la decisione con decreto monocratico da parte del Presidente o magistrato da lui delegato, con il rito di cui all’art. 56 c.p.a. e con fissazione della relativa trattazione collegiale a una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020;

Ritenuta, al primo sommario esame di cui al combinato disposto dell’art. 84, comma 1, cit. e 56 c.p.a., l’insussistenza dei presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare, vista la carenza del prescritto fumus boni juris, in ragione della motivazione completa ed approfondita da cui è assistito il provvedimento impugnato;

Ritenuto, per conseguenza, di dover respingere l’istanza cautelare;

Ritenuto, da ultimo, di dover fissare la camera di consiglio del 22 aprile 2020 per la trattazione della domanda cautelare in sede collegiale


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