TAR Firenze, sez. I, sentenza 2021-07-27, n. 202101111

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2021-07-27, n. 202101111
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202101111
Data del deposito : 27 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/07/2021

N. 01111/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00834/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 834 del 2020, proposto da
S, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F C, O C e A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. F C in Firenze, via San Gallo, 76;



contro

Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati D P e A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato D P in Firenze, piazza della Signoria 1;



nei confronti

Crematorio di Firenze S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, piazza Alberti 16;



per l'annullamento

del provvedimento del Comune di Firenze, Direzione Patrimonio Immobiliare, prot. n. 0143646 del 9 giugno 2020 a firma del Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Francesca Saveria Pascuzzi avente ad oggetto “Sentenza del Consiglio di Stato n. 7836/2019 del 14.11.2019. Ingiunzione della cessazione di attività crematoria e acquisizione accessiva al patrimonio comunale del Tempio Crematorio”, che ingiunge alla ricorrente di “cessare ogni e qualsiasi attività di cremazione nei confronti di propri soci come di chiunque”, nonché “di rendere libero da persone e/o cose l'immobile destinato a Tempio Crematorio all'interno del Cimitero di Trespiano, in vista della cessazione del diritto di superficie che interessa tale immobile e della conseguente acquisizione al patrimonio comunale del Tempio Crematorio sopra descritto”, riservandosi, peraltro, “l'adozione di tutti gli atti che saranno ritenuti necessari al fine di realizzare l'acquisizione al patrimonio comunale del Tempio Crematorio sopra descritto”;

di tutti i relativi atti presupposti, connessi e successivi ancorché incogniti, ivi compresi la nota prot. 47423 del 13 febbraio 2020 (Doc. 2) per illegittimità e inefficacia comunque derivante da tutti i provvedimenti espressamente ivi richiamati, l'ordinanza n. 546 del 2010 e le Delibere n. 7 del 2011 e n. 33 del 2012, prive di efficacia per carenza di titolo normativo legittimante.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Firenze e della società Crematorio di Firenze S.P.A;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2021 il Consigliere Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con il presente ricorso la S, Società per la Cremazione, ha impugnato il provvedimento del Comune di Firenze (prot. n. 0143646) del 9 giugno 2020, avente ad oggetto “ Sentenza del Consiglio di Stato n. 7836/2019 del 14.11.2019. Ingiunzione della cessazione di attività crematoria e acquisizione accessiva al patrimonio comunale del Tempio Crematorio”, che ingiunge alla ricorrente di “cessare ogni e qualsiasi attività di cremazione nei confronti di propri soci come di chiunque ”.

Nel ricorso si è avuto modo di precisare che, in data 14 novembre 1884, tra il Comune di Firenze e la Società per la Cremazione So.Crem. era stata stipulata una convenzione per la “ Cessione di uso di terreno e Convenzioni”, con cui il primo concedeva a S, a titolo gratuito ed a tempo indeterminato, una porzione di terreno nel Cimitero Comunale di Trespiano, con l’oggetto esclusivo di “... usarne per la erezione dell’Ara a Forno crematorio ed annessi ... ”.

Successivamente, il Comune di Firenze, dando atto di non disporre di un proprio impianto per la cremazione dei defunti, stipulava una serie di convenzioni con So.Crem. per la gestione del servizio pubblico di cremazione, regolamentando i rispettivi rapporti economici.

Con successive delibere (si veda ad esempio la delibera n. 1759/1998, come modificata con la delibera n.1631/1999, la determinazione dirigenziale n.3649 del 26.4.05 e il contratto di concessione relativo al suddetto Project Financing, sottoscritto in data 27.7.2005), l’Amministrazione comunale aveva disposto di svolgere una procedura di evidenza pubblica, per l’affidamento del servizio di cui si tratta e nell’ambito del quale era stata coinvolta la stessa società ricorrente.

Alcune delibere, presupposti agli atti oggetto del presente contenzioso, erano state impugnate presso questo Tribunale mediante la proposizione del ricorso RG 582/2011 che, a sua volta, era stato deciso con la sentenza n.732/2016, dichiarando l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell’impugnazione proposta dalla S avverso l’ordinanza contingibile urgente n.546/2010, con la quale era stato ordinato alla stessa ricorrente “... di assicurare la continuità e la regolarità del servizio pubblico di cremazione di defunti con le modalità già in essere, nelle more della definizione del project financing e/o dell’individuazione del nuovo soggetto gestore e, comunque, non oltre il 30/06/2012 o il diverso termine che verrà deciso dal Consiglio comunale ”.

Con la stessa sentenza, con riferimento ai motivi aggiunti presentati avverso le delibere n. 7/2011 e n. 33/2012, questo Tribunale ne dichiarava l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, nella parte in cui tali atti non erano più produttivi di effetti, in quanto adottati sul presupposto di una normativa poi venuta meno, ravvisando invece il permanere dell’interesse della ricorrente nella parte in cui dette deliberazioni affermavano il regime di esclusiva del servizio pubblico di cremazione, riconoscendone l’incompatibilità con la libera iniziativa economica privata.

Nel giudizio d’appello, successivamente proposto, la società Crematorio di Firenze spa, titolare della concessione per la costruzione e gestione del “Nuovo Tempio Crematorio” di Firenze, aveva proposto un’opposizione di terzo nella forma dell’intervento ex art.109, co.2, c.p.a., chiedendo la declaratoria di inammissibilità per omessa notifica al controinteressato del ricorso e dei motivi aggiunti di S e, per l’effetto, la riforma senza rinvio della sentenza appellata.

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