TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-06-24, n. 202412769
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 24/06/2024
N. 12769/2024 REG.PROV.COLL.
N. 08165/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8165 del 2018, proposto da
P T e F A C, rappresentati e difesi dall'avvocato O B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della Determinazione dirigenziale Rep. n. QI/1614/2017 del 31.10.2017 (Prot. QI/ 183394/2017 del 31.10.2017), con la quale si dispone la reiezione dell'istanza di condono protocollo nr. 86/237171 sot. 0 del 03.12.1986.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, del codice del processo amministrativo;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 maggio 2024 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. I sig.ri Turlini Paolo e Carloni Felicita Agnese sono proprietari dell’immobile sito in Roma, alla Via degli Ururi n. 15, destinato ad uso industriale, rispetto al quale, in data 3 dicembre 1986, il precedente proprietario del terreno aveva presentato istanza di condono registrata al n. 237171.
In data 6 aprile 2005 l’A.N.A.S. emetteva parere contrario al rilascio della concessione in sanatoria, sul presupposto che “ l’opera è stata realizzata posteriormente al 13.4.1968 a distanza non conforme a quanto stabilito dal D.M. 1.4.1968 ”.
Avverso il predetto parere, il sig. Turlini Luigi proponeva ricorso dinanzi a questo Tar, che lo respingeva con sentenza n. 7279/2011.
La sentenza di rigetto veniva riformata dal Consiglio di Stato, che accoglieva il ricorso introduttivo, sul rilievo che “ Nella fattispecie in esame il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Roma il 21 gennaio 2015, depositato in atti, attesta comunque che la costruzione di cui trattasi è attualmente inserita nel tessuto urbanistico ed edilizio … (omissis) … Una tale essenziale caratteristica del luogo … (omissis) … avrebbe dovuto essere considerata dall’Anas. Questa invece, prescindendo da una siffatta indagine, si è attestata sulla mera collocazione formale dell’area al tempo dell’intervento, allora esterna al qualificato centro abitato. Ne deriva l’illegittimità del parere impugnato … (omissis) … Quanto al prosieguo del procedimento di condono qui in questione, resta integro il potere dell’Anas, in sede di rinnovo del parere prescritto dall’art. 32, 4° comma, lett. c) della legge n. 47 del 1985, di valutare la compatibilità dell’immobile con le esigenze di sicurezza del traffico ” (Sez. VI, 25 marzo 2015, n. 1582).
A seguito della riapertura del procedimento di condono, con nota in data 21 dicembre 2016, prot. CRN-28753-P, l’A.N.A.S. s.p.a. ha reiterato il parere negativo in ragione del fatto che “… in relazione agli interessi da tutelare, considerata la funzionalità dell’arteria di carattere sostanzialmente autostradale …” (così nelle premesse del provvedimento impugnato).
In ragione del predetto parere, e previo contraddittorio con gli interessati, con Determinazione Dirigenziale n. prot. 183394, n. rep. 1614, notificata in data 30 aprile 2018, Roma Capitale ha rigettato l’istanza di condono.
II. Con l’odierno ricorso i sig.ri P T e F A C hanno agito dinanzi a questo Tar per l’annullamento del diniego di condono, che hanno censurato sotto i seguenti profili:
“1. Violazione e falsa applicazione dei principi del decreto ministeriale n. 1404 del 01.04.1968, nonché dei Principi della Legge 17.08.1942 n. 1150 art. 41- Septies aggiunto dall’art. 19 della L. 06.08.1967 n. 765 alla quale il DM ha dato attuazione”.
“2. Violazione e falsa applicazione dei principi degli artt. 32 e 33 della L. 326/2003, nonché dei principi generali in materia di condono edilizio, anche con riferimento agli artt. 32 e 33 L. 47/85”.
In particolare, con i primi due motivi del ricorso gli interessati hanno lamentato che “il provvedimento di reiezione, richiamando il parere negativo espresso dall’ANAS, sotto il profilo della assentibilità della domanda di condono, non tiene conto della zona in cui è sito l'immobile della sua classificazione e della normativa prevista dalle norme di Piano, oltre che delle normative succedutesi nel tempo e qui richiamate”, con specifico riferimento al fatto che: “1) il vincolo è stato imposto successivamente all’edificazione del manufatto, avendo il GRA assunto la qualifica di autostrada solo nel 1979;2) … la Legge … prevede il rispetto del vincolo di cui è questione solo per i manufatti ricadenti al di fuori dei centri abitati e risulta pacificamente per stessa ammissione di Roma Capitale che l’opera si trova all’interno di un centro abitato …”.
“3. Violazione di legge (art. 3, legge 241/1990) per mancanza della motivazione – difetto di istruttoria”, dal momento che “la caratteristica del luogo ormai notevolmente mutato rispetto al tempo della realizzazione del manufatto avrebbe dovuto essere considera dall’ANAS nel rilascio del parere”.
“4. Violazione di legge per eccesso di potere – manifesta illogicità (nota ANAS n. 17733 del 10.06.1992 - ordine di servizio n. 554 del 02.09.2003, Roma Capitale), atteso che “l’Amministrazione non avrebbe dovuto richiedere il parere in merito al vincolo autostradale all’ANAS”.
“5. Violazione di legge sotto altro profilo”.
I ricorrenti lamentano che nel senso denunciato con il quarto motivo è anche la sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato il precedente parere contrario.
“6. Eccesso di potere per illogicità manifesta e violazione del principio di ragionevolezza”, atteso che “le scarne argomentazioni della determinazione dirigenziale qui impugnata si limitano a richiamare il parere negativo espresso dall’ANAS, la quale non è neanche tenuta al rilascio, e comunque senza richiedere né svolgere alcuna indagine circa la compatibilità dell'immobile rispetto al valore tutelato, e senza proporre alcun apprezzamento concreto in ordine a presunti contrasti del manufatto con il dedotto vincolo e/o con le norme urbanistiche”.
“7. Violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione”, dal momento che “il provvedimento de quo si pone contro le legittime aspettative dei ricorrenti, in quanto va ad incidere su una situazione consolidata nel tempo”.
III. In data 30 luglio 2018 si è costituita in giudizio Roma Capitale per resistere al ricorso.
IV. In vista della udienza di smaltimento del 17 maggio 2024 per la trattazione del ricorso le parti hanno presentato memorie difensive e repliche.
In particolare, con memoria di replica in data 26 aprile 2024, Roma Capitale ha eccepito “l’inammissibilità del ricorso in quanto non è stata evocata in giudizio A.N.A.S. s.p.a, autorità preposta alla tutela del vincolo stradale oggetto del presente giudizio e che ha emesso il richiamato parere negativo sulla base del quale l’Amministrazione capitolina ha dovuto necessariamente emanare la determinazione dirigenziale di rigetto dell’istanza di condono in oggetto”.
V. Nella pubblica udienza del 15 maggio 2023 la parte ricorrente ha eccepito la nullità della costituzione in giudizio di Roma Capitale, dal momento che la relativa determina a resistere in giudizio è stata adottata dal dirigente competente soltanto con in data 26 aprile 2024, successivamente al deposito dell’atto di costituzione e della relativa procura.
Al termine della discussione, il Presidente ha dato avviso alle parti della possibile inammissibilità del ricorso in ragione della omessa impugnazione del parere reso dall’Anas e la causa è stata trattenuta in decisione.
VI. Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato.
VI.