TAR Bari, sez. III, sentenza 2010-03-11, n. 201000911
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N. 00911/2010 REG.SEN.
N. 00137/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 137 del 2010, proposto da:
“Incontri” s.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. G P, con domicilio eletto presso Giuseppe Barile in Bari, via Manzoni, 93;
contro
Regione Puglia;Comune di Putignano.
per l'accertamento
della illegittimità del silenzio-inadempimento serbato sull'istanza di autorizzazione alla realizzazione di una Comunità Alloggio di riabilitazione psichiatrica, ai sensi della l.r. 28.5.2004 n.8, nel Comune di Putignano, al Corso Umerto I n.53, istanza inoltrata al Comune predetto il 30 luglio 2009, collegata ad istanza del 3 dicembre 2007 per struttura dello stesso tipo nel Comune di Turi..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2010 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori Enrico Polignano, su delega di G P;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Espone la società odierna ricorrente di aver inoltrato presso il Comune di Putignano, in data 30 luglio 2009, istanza per la realizzazione di una Comunità Alloggio di riabilitazione psichiatrica ai sensi della l.r. 8/2004, trasmessa dal predetto Comune il 10 agosto 2009 all’Assessorato regionale alla Salute per la verifica di compatibilità prescritta dall’art 7 c. secondo l.r., da rilasciarsi entro il termine di novanta giorni.
La ricorrente aveva altresì proposto analoga istanza in data 31 dicembre 2007 presso il Comune di Turi, ricevendone, seppur previo giudizio ex art 21-bis l.1034/1971, provvedimento regionale negativo di verifica della compatibilità, poi sospeso in via cautelare con ordinanza della II sezione di questo Tribunale.
La ricorrente successivamente, il 22 maggio 2009 comunicava la propria disponibilità in subordine al progetto di nuova Comunità a Turi, al trasferimento presso il Comune di Conversano o in quello di Putignano.
Con il ricorso in epigrafe l’odierna ricorrente chiede l’annullamento rectius l’accertamento della illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione regionale nei confronti della verifica di compatibilità dovuta a seguito dell’istanza del 30 luglio 2009 per la realizzazione di una Comunità Alloggio di riabilitazione psichiatrica ai sensi della l.r. 8/2004 presso il Comune di Putignano, ai sensi del generale disposto dell’art 2 l.241/90 nel testo novellato dalla l.15/2005 nonché dalla recente l.18 giugno 2009 n.69.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, nei limiti di cui in motivazione.
Infatti, a fronte della suesposta istanza del 30 luglio 2009, risulta che la Regione non ha tutt’ora provveduto alla definitiva conclusione del procedimento, in aperto contrasto con l’obbligo imposto dall’art 2 l.241/90.
Emerge pertanto l’assoluta e ingiustificata inerzia dell’amministrazione intimata, che a fronte di ripetute istanze, non ha ancora adempiuto al dovere di darvi risposta, fatto idoneo ad integrare oltre la responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale in relazione al pagamento delle spese del presente giudizio, la responsabilità penale per il reato di cui all’art. 328 c.p. ( ex multis Cassazione penale 2 aprile 2009 sent n.14466).
Inoltre, quantomeno a partire dall’entrata in vigore della l.18 giugno 2009 n.69, soccorre la eventuale responsabilità risarcitoria per il danno da ritardo in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, per la quale vi è giurisdizione del G.A. (art 2-bis l.241/90 nel testo introdotto dalla l.18 giugno 2009 n.69).
Diversamente, non va invece affermato alcun inadempimento all’obbligo di provvedere in relazione all’istanza di pari oggetto inoltrata al Comune di Turi, in merito alla quale pende giudizio (RG 518/09) impugnatorio del diniego espresso dal commissario ad acta, non sussistendo allo stato alcun dovere dell’amministrazione intimata di “ricollegare” l’istanza relativa al Comune di Putignano a quella analoga per la realizzazione della Comunità Alloggio presso il Comune di Turi.
Va pertanto dichiarato l’obbligo del Dirigente regionale Settore Sanità a provvedere alla verifica di compatibilità ex art 7 l.r. 8/2004 sull’istanza di realizzazione di una Comunità Alloggio presso il Comune di Putignano avanzata dalla odierna ricorrente, entro il complessivo termine di 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, nominando sin d’ora per l’ipotesi di inottemperanza un commissario ad acta nella persona dello stesso Dirigente regionale, il quale dovrà provvedere entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui sopra.
Le spese seguono la soccombenza