TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-03-23, n. 202300948

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-03-23, n. 202300948
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202300948
Data del deposito : 23 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/03/2023

N. 00948/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01962/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1962 del 2022, proposto da
G B, rappresentata e difesa dagli avvocati M D P, F G e W M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici distrettuali sono domiciliati per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'ottemperanza

- del giudicato relativo alla sentenza n. 3884/2021 Tribunale di Catania-Sezione Lavoro del 21.09.2021.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 la dott.ssa G A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con il ricorso per ottemperanza in epigrafe, parte ricorrente ha esposto quanto segue:

- con sentenza n. 3884 del 2021, il Tribunale di Catania, sezione lavoro, ha condannato il Ministero resistente al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di € 1.278,66, oltre accessori dal dovuto al soddisfo;

- detta sentenza è stata notificata in forma esecutiva in data 13.08.2022 ed è passata in giudicato, come da attestazione in atti.

A fronte del perdurante inadempimento, la ricorrente, con il ricorso in epigrafe, ha chiesto l’esecuzione di detta sentenza, con nomina di un commissario ad acta, e la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, da distrarre in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.

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