TAR Reggio Calabria, sez. I, decreto decisorio 2010-04-07, n. 201000345

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, decreto decisorio 2010-04-07, n. 201000345
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201000345
Data del deposito : 7 aprile 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02108/1994 REG.RIC.

N. 00345/2010 REG.DEC.

N. 02108/1994 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

Sul ricorso numero di registro generale 2108 del 1994, proposto da:
C G, rappresentato e difeso dall'avv. D G, con domicilio eletto presso D G Avv. in Reggio Calabria, via Giudecca, 14;
Versace Vittoria;

contro

Ministero della Pubblica Istruzione, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

nei confronti di

C F, rappresentato e difeso dagli avv. G M, M S, con domicilio eletto presso G M Avv. in Reggio Calabria, via Magna Grecia, 6;
Luigiano Francesca;

per l'annullamento

previa sospensiva,

del Provvedimento prot. 3356 dell' 1/10/1994 con il quale il Ministero della P.I. ha comunicato che il C.N.P.I. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso della controinteressata;

del Provvedimento con il quale il Provveditore agli Studi di Reggio Calabria ha rettificato i trasferimenti dei docenti di lettere per l'anno scolastico 94/95 annullando il trasferimento della ricorrente;.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 26/10/1994;

Visto l'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, modificato dall'art. 54, comma 1, d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, che prevede a cura della segreteria, dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito di ricorsi, l'invio di apposito avviso in virtù del quale è fatto onere alle parti ricorrenti di presentare nuova istanza di fissazione di udienza con la firma delle parti entro sei mesi dalla data dell'avviso medesimo;

Considerato che alla comunicazione di segreteria del giorno 30/04/2009 non ha fatto seguito alcuna domanda di fissazione di udienza;

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