TAR Latina, sez. I, sentenza 2012-03-29, n. 201200249
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Testo completo
N. 00249/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00213/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di AT (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 213 del 2010, proposto da: S.r.l. 2/A e Addessi - S.r.l., rappresentate e difese dagli avv.ti Giuseppe Addessi e Antonio D'Alessio, con domicilio eletto in AT, presso la Segreteria della Sezione, via A. Doria, 4;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Ricci, con domicilio eletto in AT, presso la Segreteria della Sezione, via A. Doria, 4;
per il risarcimento del danno,
quantificato in €. 15.394.536,68, derivante dal comportamento della Regione Lazio per non aver ammesso il progetto delle società ricorrenti ai contributi previsti per il Piano Sviluppo Rurale ed, in particolare, per la Misura I. 4 “miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2012 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 12.2.2010, tempestivamente depositato, la S.r.l. 2/A e la Addessi - S.r.l. domandavano il risarcimento dei danni subiti dal comportamento asseritamente illegittimo ed illecito della Regione Lazio per non avere quest’ultima ammesso il progetto delle esponenti alla concessione dei contributi previsti dal Piano Sviluppo Rurale, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C. (200) 2144 del 20.7.2000, nonché per il mancato adempimento all’obbligo conformativo, incombente sulla Regione, a seguito della sentenza del TAR Lazio – AT n. 617/07.
A fondamento del ricorso deducevano che i provvedimenti di non ammissione della Commissione operativa, annullati in sede giurisdizionale, avevano causato loro ingenti danni patrimoniali.
Ed invero, la Commissione operativa di misura, ricevuto il rapporto informativo del Responsabile di procedimento, decideva la “non ammissibilità” del progetto della S.r.l. 2/A per la mancanza del possesso in capo alla stessa della struttura commerciale.
A seguito di reclamo, presentato dalla S.r.l. 2/A, la Commissione, con verbale del 14/05/2002 confermava, in sede di riesame, la “non ammissibilità” del progetto per la mancanza della disponibilità della struttura aziendale, affittata ad altra ditta denominata Addessi S.r.l..
Con determinazione n. 598 del 24/02/2002, la Direzione regionale sviluppo agricolo e mondo rurale, non ammetteva la ditta S.r.l. 2/A al contributo.
Successivamente alle ordinanze cautelari n. 841/02 e n. 367/06 - quest’ultima, confermata dal Consiglio di Stato, con ordinanza n. 5671/06 - di accoglimento delle istanze cautelari prodotte dalla S.r.l. 2/A - l’Ufficio Speciale decentrato di AT, in esito alla rinnovata istruttoria tecnico amministrativa proponeva, con verbale 14.5.2007, l’ammissibilità del progetto per l’importo massimale di spesa consentito per la specifica richiesta iniziale pari a € 1337.734,07, con contributo massimo concedibile del 40% pari a € 535.093,63.
Con determinazione n. C2021 dell’8/08/2007 del Direttore regionale Agricoltura, la domanda presentata dalla S.r.l. 2/A veniva ammessa a finanziamento per un investimento complessivo € 1.494.679,05 ed un contributo € 597.871,62 aumentato per la revisione dei prezzi come da indicazioni della Commissione Operativa di Misura.
Successivamente questa Sezione, con sentenza n. 617/07, depositata in data 9/08/2007, annullava i provvedimenti con i quali era stata disposta la “non ammissione” del progetto al contributo, precisando che: …“ siffatto accoglimento, cui consegue la demolizione dell’atto lesivo ed il relativo obbligo conformativo dell’Amministrazione, tenuta a definire il procedimento con le modalità di cui sopra, costituisce, “ex se”, risarcimento in forma specifica richiesto dalle stesse ricorrenti ed assorbe allo stato ogni altra richiesta risarcitoria azionata dalle ricorrenti le quali, che all’esito del provvedimento conclusivo – ove ancora lesivo della pretesa azionata – potranno riproporre azione risarcitoria, in rapporto al comportamento complessivo tenuto dall’Amministrazione nel vasto arco temporale decorso ”.
Con nota del 10/09/2007, n. 124664 l’Area decentrata agricoltura, inviava la comunicazione di ammissione al contributo, richiedendo alla interessata la documentazione necessaria per emettere l’atto di concessione.
La S.r.l. 2/A contestava peraltro l’ammontare del contributo stabilito nella vista