TAR Ancona, sez. I, sentenza 2024-02-27, n. 202400187

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2024-02-27, n. 202400187
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202400187
Data del deposito : 27 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/02/2024

N. 00187/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00866/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 866 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Societa' Marina di Porto S.Giorgio S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G D, M O, domiciliato presso la , Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

contro

Comune di Porto San Giorgio in persona del Sindaco pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C P, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Alessandra Ranci in Ancona, corso Garibaldi, 136;

Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato P D B, con domicilio eletto presso lo studio Avv. P D B in Ancona, via Giannelli 36;

Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Agenzia del Demanio, non costituiti in giudizio;

Comune di Porto San Giorgio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Graziosi, Camilla Mancuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

quanto al ricorso principale

a) della deliberazione C.C. n. 34/07 del Comune di Porto San Giorgio, portante le “Linee programmatiche della Zona portuale”;

b) della nota prot. n. 19307/2007 del Comune di Porto San Giorgio;

quanto ai primi motivi aggiunti

c) della deliberazione di Giunta n. 316/07 del Comune di Porto San Giorgio;

d) della deliberazione C.C. n. 59/07 del Comune di Porto San Giorgio;

e) della nota Regione Marche prot. 223914/07 portante “Indizione Conferenza di servizi”;

quanto ai secondi motivi aggiunti

f) della deliberazione di Giunta regionale delle Marche n. 212/08 portante “Adozione Piano regolatore del Comune di Porto San Giorgio”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Porto San Giorgio in persona del Sindaco pro tempore e di Regione Marche e di Comune di Porto San Giorgio;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2024 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il 13 novembre 2007 parte ricorrente ha notificato ricorso per l’annullamento degli atti in epigrafe, poi depositato il 21 novembre 2007.

Il 28 dicembre 2007 parte ricorrente notificava un primo atto per motivi aggiunti, poi depositato il 9 gennaio 2008, mediante i quale ha gravato gli atti in epigrafe meglio descritti.

Il 25 gennaio 2008 si costituiva per resistere il Comune di Porto San Giorgio.

Il 23 aprile 2008 parte ricorrente notificava un secondo atto per motivi aggiunti, poi depositato il 7 maggio 2008, mediante i quale ha gravato gli atti in epigrafe meglio descritti.

Il 27 luglio 2009 si costituiva per resistere la Regione Marche.

Il 7 dicembre 2023 il Comune di Porto San Giorgio si costituiva mediante nuovi difensori.

Con memoria del 5 gennaio 2024 la Regione Marche affermava che

. dopo gli atti impugnati, con deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 149 del 2/2/2010, veniva approvato il Piano regionale dei Porti, strumento di pianificazione e programmazione di tutti i porti che insistono nel territorio della regione Marche;

. il Comune di Porto San Giorgio stipulava quindi con la Regione Marche un protocollo d’intesa con il quale dettagliava gli obiettivi stabiliti dal Piano Regionale dei Porti e da perseguire con il nuovo redigendo Piano Regolatore Portuale;

. con deliberazione n. 16 del 29p3/2019 il Consiglio Comunale di Porto San Giorgio approvava gli obiettivi concertati con la Regione Marche;

. con D.G.R. n. 1064 del 5/9/2022 veniva approvato il Piano Regolatore Portuale del porto di Porto San Giorgio;

. tali atti non sono stati impugnati da parte ricorrente;

. il presente gravame (e, deve intendersi, i relativi motivi aggiunti) si manifesta, dunque, improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto i precedenti atti programmatori gravati sono stati resi inattuali (perciò non più lesivi) da quelli successivamente emanati.

Il 10 gennaio 2024 il Comune di Porto San Giorgio depositava memoria con cui affermava che i “ provvedimenti impugnati con il ricorso principale e con i motivi aggiunti proposti nei lontani 2007-2008 sono stati tutti superati da successive determinazioni, che hanno dato luogo ad una pianificazione del porto del Comune di Porto San Giorgio diversa da quella tratteggiata con gli atti oggetto del presente giudizio. Dopo l’approvazione del Piano regionale dei porti, avvenuta con delibera del Consiglio regionale delle Marche n. 149 del 2.02.2010, il Comune di Porto San Giorgio e la Regione Marche hanno infatti dato vita ad un nuovo procedimento, teso a dotare l’ente locale di un Piano regolatore del porto in linea con il sopravvenuto Piano regionale. Gli atti oggetto della presente impugnazione non hanno quindi avuto seguito, perché revocati dal Comune con delibera consiliare n. 47 del 4.8.2009. Il Piano regolatore del porto di Porto San Giorgio è stato poi adottato con delibera della Giunta regionale n. 236 del 14.3.2022 e infine approvato con delibera di Giunta regionale n. 1064 del 5.9.2022. Entrambi questi atti sono rimasti inoppugnati e si sono definitivamente consolidati. Stando così le cose, è certamente venuto meno l’interesse alla decisione del presente ricorso, riferito ad un Piano regolatore adottato con la gravata delibera di Giunta regionale n. 212/2008, ma mai giunto ad approvazione, perché superato dai nuovi atti di pianificazione di cui si è detto. Tali atti non sono peraltro stati impugnati, il che ulteriormente

giustifica la dichiarazione di improcedibilità ”.

All’udienza del 7 febbraio 2024, dopo la discussione pubblica, la causa è passata in decisione.

Accogliendo le eccezioni di parti resistenti, ai sensi dell’art. 35 c. 1 lett. c) c.p.a., il ricorso va dichiarato improcedibile, in quanto gli atti censurati sono stati sostituiti dai nuovi atti di programmazione meglio indicati nelle memorie da ultimo richiamate, essendo venuto meno l’interesse della ricorrente alla decisione del giudizio (integrato da motivi aggiunti) in origine introdotto.

Sussistono sufficienti ragioni, anche per il carattere risalente della causa, per la compensazione integrale delle spese.

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