TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2010-10-19, n. 201020262
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N. 20262/2010 REG.SEN.
N. 01752/1993 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1752 del 1993, proposto da:
T C e S F , rappresentate e difese dall'avv. B V, con domicilio eletto presso il medesimo, in Napoli, via Carriera Grande n..32;
contro
Comune di Napoli, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Municipale, domiciliata in Napoli, piazza Municipio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia, dell’ingiunzione di demolizione n. 939 del 16/07/1992, notificata in data 23/11/1992, con la quale il Sindaco del Comune di Napoli ingiungeva alle ricorrenti la demolizione di opere edilizie - consistenti in un manufatto in c.a composto da piano seminterrato, piano rialzato e primo piano, di superficie di mq. 300 circa X 7,50 di H. fuori terra - ed il ripristino dello stato dei luoghi entro dieci giorni dalla notifica
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14/07/2010 il dott. Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato T C e S F hanno impugnato la diposizione dirigenziale in epigrafe indicata con la quale il Sindaco del Comune di Napoli ingiungeva alle ricorrenti la demolizione di opere edilizie - consistenti in un manufatto in c.a composto da piano seminterrato, piano rialzato e primo piano, di superficie di mq. 300 circa X 7,50 di H. fuori terra - ed il ripristino dello stato dei luoghi entro dieci giorni dalla notifica.
A sostegno del ricorso hanno articolato due motivi di ricorso deducendo:
1) Violazione art. 15 L. 10/77. Eccesso di potere e difetto di motivazione.
Il gravato provvedimento non contiene alcuna motivazione in ordine all’interesse pubblico idoneo a giustificare, a distanza di anni dalla realizzazione delle opere, la demolizione.
Inoltre il termine di dieci giorni concesso per la demolizione è assolutamente incongruo.
2) Violazione art. 13 e 29 L. 47/85 e violazione del giusto procedimento.
La zona in cui insistono le opere abusive è completamente urbanizzata, per cui il Comune avrebbe dovuto previamente verificare la possibilità di sanatoria.
Le ricorrenti hanno infatti presentato istanza di concessione in sanatoria e istanza di accatastamento dell’immobile.
L’istanza di sospensiva è stata rigettata per difetto del periculum in mora.
Si è costituito il Comune resistente, eccependo in via preliminare l’improcedibilità del ricorso per avere le ricorrenti, successivamente all’ingiunzione di demolizione, presentato istanza di condono ex lege 724/94, ed instando nel merito per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 14 luglio 2010.
In via preliminare va delibata l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dall’Amministrazione resistente.
La stessa si presenta fondata.
Ed invero, come risulta dagli atti, in relazione all’immobile de quo sono state presentate, in data successiva alla notifica dell’ingiunzione di demolizione di cui è causa, domande di condono ex lege 724/94 - non ancora esitate dall’Amministrazione - singolarmente riferite ad ogni singola unità immobiliare, le quali nel complesso, riguardano tutto l’edificio oggetto dell’ingiunzione di demolizione.
Per costante giurisprudenza, la presentazione dell'istanza di condono successivamente alla impugnazione dell'ordinanza di demolizione - o alla notifica del provvedimento di irrogazione delle altre sanzioni per gli abusi edilizi - produce l'effetto di rendere improcedibile l’impugnazione stessa, per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il riesame dell'abusività dell'opera, sia pure al fine di verificarne la eventuale sanabilità, provocato dall'istanza di sanatoria, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, esplicito od implicito (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 dicembre 1997, n. 1377;T.A.R. Sicilia, sez. II, 5 ottobre 2001, n. 1392;T.A.R. Toscana, sez. II, 25 ottobre 1994, n. 350;T.A.R. Campania, Sez. IV, 25 maggio 2001, n. 2340, 11 dicembre 2002, n. 7994, 30 giugno 2003, n. 7902, Tar Campania, Sez. IV, 1 luglio 2009, n. 3621).
Pertanto, il ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento sanzionatorio proposto antecedentemente all'istanza di concessione in sanatoria, è improcedibile per carenza di interesse, "spostandosi" l'interesse del responsabile dell'abuso edilizio dall'annullamento del provvedimento sanzionatorio già adottato, all'eventuale annullamento del provvedimento (esplicito o implicito) di rigetto (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 16 marzo 1991, n.67, Palermo, Sez. II, 27 marzo 2002, n. 826;T.A.R. Campania, Sez. IV, 24 settembre 2002, n. 5559, 22 febbraio 2003, n. 1310).
Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile.
Sussistono eccezionali motivi, in considerazione del carattere meramente procedimentale della presente decisione, per la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti