TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-04-03, n. 202301097

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-04-03, n. 202301097
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202301097
Data del deposito : 3 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/04/2023

N. 01097/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02032/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2032 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da
C G, G M, D F A, L G, V F M, P S, G U G, S D, rappresentato e difeso dagli avvocati G G, P F, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

contro

l’Azienda Sanitaria Provinciale (A.S.P.) di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. R B, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
l’Assessorato regionale della Salute, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- della deliberazione n. 1399 del 07/04/2014, pubblicata all’Albo dell’Asp di Trapani dal 13/04/2014, con la quale il Commissario Straordinario dell’ASP di Trapani ha adottato la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2014/2016 ai sensi dell’art. 39 della L. n. 447/1997 nelle parti meglio oltre precisate;

- delle note prot. n. 84514 del 21/11/2012 e prot. 86857 del 30/11/2012, citate in seno alla predetta deliberazione n. 1339 del 07/04/2014, ove intese nel significato voluto da controparte secondo cui l’Assessorato Regionale della Salute avrebbe disposto la sospensione delle procedure di reclutamento;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;

quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:

- della deliberazione n. 1677 del 10/05/2016, pubblicata all’Albo dell’Asp di Trapani dal 15/05/2016 al 29/05/2016, con la quale il Commissario Straordinario dell’Asp di Trapani ha adottato la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2016/2018 nelle parti meglio oltre precisate;

- della nota prot. n. 28551 del 25/03/2016 dell’Assessorato Regionale della Salute, avente ad oggetto “avvio delle procedure di reclutamento per la copertura dei posti vacanti e disponibili nelle dotazioni organiche delle Aziende ed Enti del SSR-disposizioni operative” nella parte in cui, al punto 1, non prevede che il documento recante la “programmazione triennale del fabbisogno di personale” debba anche tenere conto delle procedure concorsuali pendenti e non definite per effetto dell’entrata in vigore della L. 189/2012 “in cui i posti per i quali era stato bandito il concorso sono confermati in eguale numero nel nuovo assetto”, così come del resto previsto al punto 4 della medesima nota assessoriale;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;

quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:

- della deliberazione 2512 del 30/06/2017, pubblicata all’Albo dell’Asp di Trapani dal 02/07/2017 al 16/07/2017, con la quale il Commissario Straordinario dell’ASP di Trapani ha adottato la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2017/2019 nelle parti meglio oltre precisate;

- ove possa occorrere, nella nota prot. 28551 del 25/03/2016 dell’Assessorato Regionale della Salute avente ad oggetto “avvio delle procedure di reclutamento per la copertura dei posti vacanti e disponibili nelle dotazioni organiche delle Aziende ed Enti del SSR- disposizioni operative” nella parte in cui al punto 1 non prevede che il documento recante la “programmazione triennale del fabbisogno di personale” debba anche tenere conto delle procedure concorsuali pendenti e non definite per effetto dell’entrata in vigore della L. 189/2012 “in cui i posti per i quali era stato bandito il concorso sono confermati in eguale numero nel nuovo assetto” così come del resto previsto al punto 4.2 della medesima nota assessoriale;

- della nota prot. 81347 del 28/08/2017 con cui l’ASP di Trapani ha comunicato ai ricorrenti Di F e G (con il profilo di “elettricisti”) che “in atto non è stato indicato il profilo professionale di Vs appartenenza in forza delle attuali esigenze gestionali per l’anno in corso che hanno in tal guida indirizzato le scelte strategiche verso altre priorità”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;

quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti:

- della delibera n. 4074 del 10/10/2017 (pubblicata dal 15/10/2017 al 29/10/2017), a mezzo della quale il Commissario dell’A.S.P. di Trapani, odierna resistente, ha proceduto alla revoca – per quanto in questa sede rileva - della delibera del Direttore Generale n. 2047/2011, con la quale era stato indetto il concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di personale del comparto per i profili di Assistente Tecnico perito informatico Categ. C, Operatore Tecnico Specializzato Esperto

CED

Categ. C e di Operatore Tecnico Specializzato Elettricista Categ. Bs.

- nonché, ove possa occorrere, della delibera del Direttore Generale n. 2047/2011 e del relativo bando di concorso, con cui l’A.S.P. di Trapani aveva indetto un concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di personale del comparto, per i profili di Assistente Tecnico perito informatico Categ. C (n. 2 posti), Operatore Tecnico Specializzato Esperto

CED

Categ. C (n. 4 posti), Operatore Tecnico Specializzato Elettricista Categ. Bs (n. 2 posti), nella parte in cui aveva stabilito che “ l’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente concorso, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità, senza che i candidati possano vantare diritti o pretese ”.

- della Delibera n. 4324 del 31/10/2017, avente il seguente oggetto: “Delibera n. 3152 del 03/08/2017. Parziale modifica del Piano triennale di fabbisogno anni 2017/2019. Modifica qualitativa della dotazione organica area comparto” nelle parti meglio oltre precisate.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste la memoria di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani e la documentazione successivamente depositata;

Visto il primo ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato regionale della Salute, la documentazione e la memoria successivamente depositate;

Visto il secondo ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto il terzo ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie di parte ricorrente;

Viste le memorie dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica a distanza, ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis , cod. proc. amm., del 15 febbraio 2023, il dott. C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso introduttivo, notificato in data 26-27 giugno 2014 e depositato l’11 luglio successivo, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento, vinte le spese, dei provvedimenti in epigrafe.

Ha dedotto i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 8, del D.L. n. 158/2012 conv. con L. n. 189/2012;

Violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 1 e 2 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2009;
Violazione delle disposizioni contenute nella L. 241/1990;

Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 6 della l.r. n. 24/2000 e dell’art. 17, commi 10 e 12 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà;
violazione dei principi di economicità ed efficienza;
violazione e malgoverno dei principi vigenti in materia di eccesso di potere;
contraddittorietà e manifesta irragionevolezza. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

Per l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani si è costituita in giudizio l’avv. R B, che ha contestualmente depositato una memoria e vari documenti.

Con il primo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 27-28 luglio 2016 anche all’Assessorato regionale della Salute e depositato il 17 agosto successivo, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento, vinte le spese, dei provvedimenti in epigrafe indicati.

Ha dedotto i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 1 e 2 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2009;
Violazione delle disposizioni contenute nella L. 241/1990;

Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 6 della l.r. n. 24/2000 e dell’art. 17, commi 10 e 12 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Violazione dell’art. 4, comma 3 quater del D.L. n. 101/2013 conv. in Legge n. 125/2013. Violazione del D.P.C.M. del 6/03/2015.

Eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà;
violazione dei principi di economicità ed efficienza;
violazione e malgoverno dei principi vigenti in materia di eccesso di potere;
contraddittorietà e manifesta irragionevolezza. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

Per l’Assessorato regionale della Salute si è costituita in giudizio l’Avvocatura distrettuale dello Stato, che ha successivamente depositato vari documenti e, il successivo 5 aprile 2018, una memoria difensiva.

In data 19 settembre 2016 l’Azienda Sanitaria Provinciale ha depositato una memoria difensiva con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per carenza di interesse ad agire e il rigetto nel merito delle deduzioni di parte ricorrente.

Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 12 ottobre 2017 e depositato il 17 ottobre successivo, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento, vinte le spese, dei provvedimenti in epigrafe indicati.

Ha dedotto i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 1 e 2 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2009;
Violazione delle disposizioni contenute nella L. 241/1990;

Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 6 della l.r. n. 24/2000 e dell’art. 17, commi 10 e 12 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Violazione dell’art. 4 del D.L. 101/2013 conv. in Legge n. 125/2013. Violazione del D.P.C.M. del 6/03/2015.

Eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà;
violazione dei principi di economicità ed efficienza;
violazione e malgoverno dei principi vigenti in materia di eccesso di potere;
contraddittorietà e manifesta irragionevolezza. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

In data 12 dicembre 2017 l’Azienda Sanitaria Provinciale ha depositato documenti e una memoria difensiva con la quale ha ribadito la richiesta, già formulata con la memoria difensiva depositata in seguito al primo ricorso introduttivo, di declaratoria di inammissibilità anche del secondo ricorso per motivi aggiunti per carenza di interesse ad agire e il rigetto nel merito delle deduzioni di parte ricorrente.

Con il terzo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 28 dicembre 2017 e depositato in data 5 gennaio 2018, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento, vinte le spese, dei provvedimenti in epigrafe indicati.

Ha dedotto i seguenti motivi:

Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 8 della L. n. 241/1990 (come recepita in Sicilia con l.r. n. 10/1991).

Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione del principio di affidamento. Eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà e manifesta irragionevolezza.

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 1 e 2 bis del d. lgv. n. 165 del 2001, come modificato dal D. Lgs. n. 150 del 2009;
Violazione delle disposizioni contenute nella L. n. 241/1990;

Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 6 della l.r. n. 24/2000 e dell’art. 17, commi 10 e 12 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Violazione dell’art. 4 del DL n. 101/2013 conv. in Legge n. 125/2013. Violazione del D.P.C.M. del 6/03/2015.

Eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà;
violazione dei principi di economicità ed efficienza;
Violazione e malgoverno dei principi vigenti in materia di eccesso di potere;
contraddittorietà e manifesta irragionevolezza.

Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

In data 23 febbraio, 9 aprile e 2 maggio 2018 l’Azienda Sanitaria Provinciale ha depositato memorie per resistere ai tre ricorsi per motivi aggiunti, nonché per opporsi al rinvio della discussione richiesto da parte ricorrente.

In data 12 gennaio 2023 la stessa Azienda Sanitaria Provinciale ha depositato una memoria con la quale ha rilevato la cessazione della materia del contendere con riferimento a G C, S P, G U G, D S e F M V, ormai stabilizzati come da contratti allegati in atti.

La carenza di interesse nei confronti dei predetti istanti è stata confermata con memoria di replica di parte ricorrente depositata lo stesso 12 gennaio 2023, con la quale è stata esteso il rilievo della sopravvenuta carenza di interesse anche nei confronti del ricorrente M G, ribadendosi, tuttavia, la permanenza dell’interesse rispetto alla posizione di Antonino F.

In data 23 gennaio 2023 l’Azienda Sanitaria Provinciale e parte ricorrente hanno poi depositato due memorie di replica, con le quali insistono nelle rispettive e avverse istanze.

Alla pubblica udienza del 15 febbraio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Deve preliminarmente dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse con riguardo a tutti i ricorrenti ad eccezione di Antonino Di F che ha chiesto di partecipare alla selezione per soli titoli per il profilo di operatore tecnico specializzato elettricista, categoria Bs.

In via pregiudiziale deve rigettarsi l’eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione e interesse a ricorrere – prospettata dalla difesa erariale – poiché gli atti impugnati appaiono potenzialmente idonei ad incidere su una procedura concorsuale cui il ricorrente ha partecipato ed è stato ammesso essendo così titolare di posizione giuridicamente qualificata e differenziata.

In ordine alla posizione del Sig. Di F, occorre necessariamente ricordare – in punto di fatto – come la procedura concorsuale cui lo stesso ha partecipato – indetta con delibera del Direttore Generale n. 2047 del 4 maggio 2011 per il profilo di Operatore Tecnico Specializzato Elettricista Categ. Bs – sia stata sospesa dall’amministrazione resistente in ragione delle note assessoriali n. 84514 del 21 novembre 2012 e n. 86857 del 30 novembre 2012 adottate in ossequio a quanto previsto dall’art. 1, comma 8, della l. n. 189/2012 secondo cui “ Per comprovate esigenze di riorganizzazione della rete assistenziale, anche connesse a quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le regioni possono attuare, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, processi di mobilità del personale dipendente dalle aziende sanitarie con ricollocazione del medesimo personale presso altre aziende sanitarie della regione situate anche al di fuori dell'ambito provinciale, previo accertamento delle situazioni di eccedenza ovvero di disponibilità di posti per effetto della predetta riorganizzazione da parte delle aziende sanitarie. Le aziende sanitarie non possono procedere alla copertura di eventuali posti vacanti o carenze di organico, prima del completamento dei procedimenti di ricollocazione del personale di cui al presente comma ”.

Alla luce dell’ultimo inciso, pertanto, l’amministrazione resistente ha preferito adottare la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2014/2016 (gravato con il ricorso introduttivo) nonché per la successiva programmazione relativa alle annualità 2016/2018 (gravata con il primo ricorso per motivi aggiunti) e la successiva rideterminazione della dotazione organica e del fabbisogno 2017/2019 prevedendo la copertura dei posti vacanti nella pianta organica aziendale di operatore tecnico specializzato elettricista mediante il ricorso alla mobilità di cui al d.l. n. 101/2013, e, non invece, la conclusione del concorso già avviato.

Alla luce di tale premessa, assume pertanto carattere pregiudiziale – al fine di valutare la persistenza dell’interesse a ricorrere (più volte contestato dall’A.S.P. resistente) in ordine al ricorso introduttivo, primo ricorso e secondo ricorso per motivi aggiunti – l’esame del terzo ricorso per motivi aggiunti proposto avverso l’intervenuta revoca del concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di personale del comparto per i profili di assistente tecnico- perito informatico Categ. C, operatore tecnico specializzato esperto

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