TAR Ancona, sez. I, sentenza 2019-04-15, n. 201900210
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Testo completo
Pubblicato il 15/04/2019
N. 00210/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00077/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 77 del 2018, proposto da
Guagenti A P, rappresentata e difesa dall'avvocato P N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, via Goito, 3;
contro
Comune di Ancona, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la casa comunale in Ancona, largo XXIV Maggio, 1;
per l'annullamento
- del provvedimento in data 29 novembre 2017, notificato il 7 dicembre 2017, con cui il Comune di Ancona – Direzione Sportello Unico Integrato, Edilizia Privata, Produttiva e Commercio diffidava la ricorrente “ ai sensi dell'art. 35 del DPR 380/2001, a provvedere alla rimozione a proprie spese delle opere indicate in premessa e realizzate sull'area demaniale marittima della spiaggia di Palombina ” e disponeva “ dalla data di notifica del presente atto la sospensione delle seguenti attività: - Stabilimento balneare denominato “Da Romano”....somministrazione di alimenti e bevande...installazione di apparecchi e congegni da intrattenimento quale attività accessoria alla somministrazione ”;
- di ogni altro atto antecedente e/o conseguente, anche non conosciuto dalla ricorrente, che comunque leda gli interessi della stessa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2019 la dott.ssa S D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I. La ricorrente è gestore dello stabilimento balneare sito sulla spiaggia di Palombina di Ancona, denominato “Da Romano”, le cui strutture edilizie sono state realizzate a seguito del rilascio della concessione edilizia n. 108 del 2002 e successivamente oggetto di interventi di modifica e/o ripristino, come da permessi di costruire n. 18 del 2007 (in sanatoria), n. 30 del 2008 n. 159 del 2012.
All’esito del sopralluogo eseguito in data 16 agosto 2017 dalla Polizia Municipale di Ancona, il Comune ha rilevato la presenza di alcune opere abusive realizzate in parziale difformità e/o in assenza dei necessari titoli autorizzativi.
Le contestazioni hanno riguardato, in particolare, i seguenti manufatti:
1 - veranda lato mare di forma irregolare che segue l'andamento dell'edificio principale della lunghezza di ml. 17,00 e larghezza variabile da ml. 4,70 a 5,30 con h 2,76/2,25;
2 - veranda in prosecuzione della precedente ed in corrispondenza del bar di ml. 4,00x4,50 h 2,70/2,40;
3 - tettoia di collegamento tra il ristorante e la cucina di ml. 4,00x4,10 h 2,90;
4 - tettoia a sbalzo in legno posta all'ingresso del ristorante di ml. 1,10x1,80;
5 - tettoia a sbalzo in legno posta sull'ingresso del bar di ml. 2,30x0,80;
6 - manufatto in legno per impianti tecnologici addossato al lato nord del ristorante delle dimensioni di ml. 3,55x1,40 h 3,60;
7 - realizzazione del locale ristorante bar con altezza maggiore di ml. 0,50 rispetto al progetto autorizzato;
8 - tettoia in legno sulle cabine fronte mare di ml. 2,10x1,55;
9 - chiusura con copertura in legno dello spazio interposto tra le cabine lato mare di ml. 1,35x1,44;
10 - tettoia in legno di ml. 1,50x0,65 sulle cabine della seconda fila;
11 - chiusura di uno spazio fra le cabine ed il wc adiacente alla ferrovia con tamponamento in legno di ml. 1,71x1,20 h2,20;
12 - tettoia in lamiera di ml. 4,70x1,60 posta a copertura dello spazio presente tra il manufatto di cui sopra, le cabine lato ferrovia e l'ascensore del sovrappasso;
13 - maggiore lunghezza delle cabine poste in seconda fila che risultano di ml. 9,70 anziché ml. 9,37 come riportato sul progetto autorizzato.
Con l’impugnata diffida, quindi, l’Amministrazione ha intimato alla ricorrente la rimozione dei predetti abusi, disponendo, al contempo, la sospensione delle attività di stabilimento balneare, di somministrazione di alimenti e bevande e di installazione di apparecchi e congegni da intrattenimento, per l’esercizio delle quali la medesima era stata autorizzata.
Di qui il presente gravame, con cui si lamenta l’illegittimità dell’atto impugnato sotto distinti profili e se ne chiede l’annullamento, in parte qua , nonché la sospensione dell’ordine di demolizione in attesa della definizione del procedimento di sanatoria.
Si è costituito in giudizio, per resistere, il Comune di Ancona intimato.
Con ordinanza n. 117 del 24 maggio 2018, il Tribunale ha sospeso il provvedimento di diffida nella sola parte in cui ha inibito temporaneamente l’esercizio delle attività commerciali nello stabilimento.
Alla pubblica udienza del 9 gennaio 2019 la causa è stata posta in decisione.
II. Reputa il Collegio che il ricorso sia fondato nei limiti che si vanno ad evidenziare.
II.