TAR Lecce, sez. I, sentenza 2022-12-27, n. 202202049

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2022-12-27, n. 202202049
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202202049
Data del deposito : 27 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2022

N. 02049/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00866/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 866 del 2018, proposto da
G P S, rappresentato e difeso dall'avvocato A P N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Leopardi 151;

contro

Azienda Sanitaria Locale di Lecce (Asl Le), rappresentata e difesa dall'avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 47 Rgt Fanteria, 29;
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato F M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Calasso in Lecce, piazzetta Scipione De Summa 15;

per l'annullamento

- della deliberazione del Direttore Generale della A.S.L. di Lecce n. 904 del 30 aprile 2018, pubblicata all'Albo dal 3 maggio 2018 al 18 maggio 2018;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale anche se allo stato non conosciuto;

- ove ritenuto atto lesivo, della nota n. 3997 del 22.03.2918 del Dipartimento promozione politiche della Salute della Regione Puglia menzionata in motivazione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Azienda Sanitaria Locale di Lecce (Asl Le) e Regione Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 novembre 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.E’ impugnata la deliberazione del Direttore Generale della A.S.L. di Lecce n. 904 del 30 aprile 2018, nonché, ove occorra, anche la nota prot. 3997 del 22.03.2018 del Dipartimento Promozione politiche della Salute della Regione Puglia, con i quali l’Azienda Sanitaria di Lecce aderendo agli inviti all’uopo formulati dalla Regione Puglia, ha eliminato il nominativo dell’odierno ricorrente dai componenti titolari di parte sindacale.

1.1.A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.

- Violazione dell’art. 3 comma 1 lettera n della legge regionale n. 43 del 17.10.2014 nonché dell’art. 10 del Regolamento Regionale n. 6 del 18 aprile 2011 – Violazione della delibera di Giunta Regionale n. 281 del 24.02.2015 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 16 del CCNL della specialistica ambulatoriale del 17.12.2015 sotto più profili - Incompetenza - Eccesso di potere per mancata considerazione delle circostanze di fatto e di diritto - Perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa - Ingiustizia manifesta.

1.2. Il 26.07.2018 e il 30.08.2018 si sono costituite in giudizio, rispettivamente, l’A.S.L. di Lecce e la Regione Puglia eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.

1.3. Con ordinanza collegiale n. 434/2018 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare proposta da parte ricorrente, ritenendo che: “ per quanto riguarda l’eccezione di difetto giurisdizione del G.A., sollevata dalle parti resistenti, la stessa non sia fondata, in quanto il Comitato Zonale di cui il ricorrente faceva parte prima che il provvedimento impugnato lo escludesse è contemplato da una previsione specifica (articolo 16) dell’Accordo Collettivo Nazionale del 2015 per la disciplina dei rapporti con gli Specialisti ambulatoriali interni, Medici, Veterinari ed altre professionalità sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) ambulatoriali, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm., Accordo che, dunque, trae la propria origine da una previsione di legge che lo individua;
per le ragioni sopra espresse, pertanto, risulta chiaro che il Comitato Zonale trova la sua previsione indiretta, sia nella esistenza che nella composizione, nella fonte legislativa primaria e, pertanto, la sua costituzione con provvedimento del Direttore Generale dell’A.S.L. pare rientrare fra gli atti di organizzazione necessari per l’erogazione del servizio pubblico (a fronte dei quali sussistono posizioni di interesse legittimo) soggetti alla giurisdizione del G.A., atteso anche il richiamo a tale previsione legislativa contenuto nel provvedimento impugnato e, in particolare, nella prima premessa dello stesso;
per quanto riguarda, altresì, la sussistenza dell’interesse ad agire concreto e diretto del Dr. Spirto Giuseppe, la particolare connotazione del provvedimento impugnato, ossia essere una rettifica (in autotutela) di una precedente deliberazione della P.A. che elimina il nominativo del ricorrente dal Comitato Zonale per la specialistica ambulatoriale della Provincia di Lecce, radica, nel predetto Dr. Spirto, uno specifico interesse personale, attesa la sua situazione di precedente membro del predetto Comitato;
in relazione, infine, al merito del ricorso e con i limiti della sommaria delibazione, propria della presente fase cautelare del giudizio, si ravvisa la insussistenza del fumus boni iuris, atteso che pare condivisibile quanto espresso dal parere del 9 maggio 2017 del SISAC circa il fatto che la previsione del Comitato Regionale di cui all’articolo 15, comma 1, lettera b), dell’Accordo Collettivo nazionale 2015 sopra menzionato risulta inequivoca nell’individuare, quali membri del Comitato Regionale paritetico, per parte dei lavoratori, cinque rappresentanti degli Specialisti ambulatoriali, medici veterinari e professionisti “di cui al presente Accordo”, ossia solo quelli con rapporto (convenzionale) ambulatoriale;

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