TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-06-17, n. 202400401

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-06-17, n. 202400401
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202400401
Data del deposito : 17 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/06/2024

N. 00401/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00493/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 493 del 2023, proposto da
A C, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Seminara, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice di Pace di Palmi n. 330/2023, pubblicata in data 21.03.2023.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’ordinanza collegiale n. 248 del 26 marzo 2024;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2024 il dott. Alberto Romeo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con ricorso notificato il 20 settembre 2023 e depositato il 22 settembre 2023, l’Avv. A C ha agito in ottemperanza per l’esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Palmi meglio indicata in epigrafe, limitatamente alla statuizione concernente la condanna del Comune di Seminara al pagamento in suo favore, quale difensore distrattario del ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate “ in € 1.303,00, di cui € 1.205,00 per compensi professionali ed € 98,00 per spese, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA ”.



1.1. A fondamento del gravame ha dedotto che la sentenza in questione, passata in giudicato per mancata impugnazione (come da attestazione della competente Cancelleria del 21.11.2023), veniva notificata via pec, in copia attestata conforme all’originale, all’ASP debitrice in data 27.03.2023, la quale, tuttavia, pur dopo il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, ometteva di darvi esecuzione.



1.2. Per tali motivi, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di adottare tutte le misure necessarie per assicurare la completa ottemperanza al giudicato, con la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia dell’Amministrazione debitrice.



2. Il Comune di Seminara, benché ritualmente intimato, non si è costituito.



3. Con memoria del 4 marzo 2024 il ricorrente, dato atto del persistente inadempimento, ha reiterato le difese e le domande articolate nell’atto introduttivo, insistendo per il relativo accoglimento.



4. All’esito della camera di consiglio del 20 marzo 2024 il Collegio, rilevato un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per l’omessa presenza nella copia del titolo notificata al Comune dell’attestazione di conformità all’originale, ha assegnato con ordinanza al ricorrente il termine di giorni 20 per presentare memorie sull’anzidetta questione (ord. n. 248 del 26.03.2024), rinviando per il prosieguo all’udienza camerale del 22.05.2024.



5. Con memoria del 29 marzo 2024 il ricorrente ha brevemente dedotto sul dubbio di inammissibilità del ricorso rilevato dal Tribunale, evidenziando come l’assenza dell’attestazione sul titolo della relativa ‘conformità all’originale’ fosse da ricondurre alla relativa comunicazione a mezzo pec da parte della Cancelleria del Giudice di Pace procedente, con conseguente valenza di copia ‘autentica’ conforme all’originale.



6. In assenza di ulteriori difese la causa è stata, quindi, posta in decisione alla camera di consiglio del 22 maggio 2024.

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