TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-01-09, n. 201500025
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Testo completo
N. 00025/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00663/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 663 del 2014, proposto da:
ZI ES, Francesco De Paola, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco De Paola, con domicilio eletto presso VI US in Ancona, c.so Mazzini, 107;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze;
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Ancona R.G. n. 139/2011 depositato in cancelleria il 27.03.2012 e notificato in data 26.10.2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2014 la dott.ssa Francesca Aprile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti hanno adito questo Tribunale Amministrativo per l’ottemperanza al giudicato sul decreto decisorio della Corte d'Appello di Ancona, pubblicato in data 27/03/2012, con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato condannato al pagamento in favore della sig.ra ES ZI della somma di € 3.650,00, oltre interessi nella misura legale sullo stesso importo dalla pubblicazione del provvedimento al saldo, a titolo di equa riparazione per eccessiva durata del processo ai sensi della l. 89/2001, nonché alla rifusione delle spese di lite, ivi liquidate, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Dalle deduzioni impugnatorie emerge che il debito dell’amministrazione di cui al decreto decisorio della Corte d'Appello di Ancona, pubblicato in data 27/03/2012, è rimasto inadempiuto.
Pertanto, dev’essere affermato l’obbligo dell’amministrazione di provvedere al pagamento degli importi indicati nel decreto decisorio della Corte d'Appello di Ancona, pubblicato in data 27/03/2012, entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Parte ricorrente ha domandato, altresì, la condanna dell’amministrazione intimata al pagamento di una penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, secondo comma, lett. e), del codice del processo amministrativo.
La pronuncia con la quale il giudice amministrativo condanna la parte