TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-11-13, n. 202303322
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Testo completo
Pubblicato il 13/11/2023
N. 03322/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02913/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2913 del 2016, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Raimondi e Luigi Raimondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto presso lo studio dei predetti difensori in Palermo, via G. Abela n. 10;
contro
Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale 6;
per l’annullamento
- del D.D.G. dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, -OMISSIS-, con il quale si impone un vincolo diretto sul complesso monumentale denominato “Villa -OMISSIS-” ed al contempo si pone un vincolo indiretto ex art. 45 D.lgs. n. 42 del 2004, su un’area di sette ettari.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 8 giugno 2023 il dott. Francesco Mulieri e udito per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti - proprietari del complesso monumentale di Villa -OMISSIS-, comprendente la villa, l’oratorio e il giardino ornamentale, oltre che dei terreni circostanti, che si estendono complessivamente per oltre 7 ettari - hanno chiesto l’annullamento del D.D.G. dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana con il quale è stato imposto un vincolo diretto su detto complesso (non contestato) e al contempo un vincolo indiretto ai sensi dell'art. 45 D.lgs. n. 42 del 2004 sulla restante proprietà, estesa per circa 7 ettari, oggetto di contestazione nel presente giudizio.
Deducono censure di:
1) “ Violazione e falsa applicazione dell'art. 45 D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore nei presupposti e violazione del principio di proporzionalità” : il provvedimento impugnato non conterrebbe una puntuale considerazione dello stato dei luoghi né una adeguata comparazione degli interessi coinvolti, con conseguente violazione, tra l’altro, del principio di proporzionalità;
2) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 45 D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 sotto altro profilo. Eccesso di potere per difetto di motivazione, irragionevolezza, disparità di trattamento e sviamento dall'interesse pubblico” : il provvedimento risulterebbe viziato da disparità di trattamento in quanto non risulterebbe analogamente soggetta ad un vincolo indiretto un’ampia area, contigua alla suddetta proprietà, appartenente ad altri proprietari;
3) “ Violazione e falsa applicazione dell'art. 45 D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, sotto altro profilo. Eccesso di potere per illogicità manifesta e per violazione del principio di proporzionalità” , atteso che l’area oggetto di vincolo indiretto sarebbe totalmente priva di piantumazione, sicché non sarebbe possibile comprendere la prescrizione che impone che “ Dovranno essere mantenute le specie arboree esistenti. Eventuali integrazioni o nuove piantumazioni dovranno essere effettuate sulla base di specifiche indagini e comunque sottoposte