TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2023-03-08, n. 202300354
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 08/03/2023
N. 00354/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01076/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1076 del 2019, proposto da
Beni Stabili e Gestioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati P N e R S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Crotone n. 200/2013;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Vista l’ordinanza del 23 febbraio 2021, n. 361, con cui l’odierno giudizio è stato sospeso;
Vista la successiva istanza di fissazione dell’udienza;
Osservato che:
- la Corte costituzionale, che già con sentenza dell’11 novembre 2021, n. 236, aveva dichiarato illegittimo l’art. 117, comma 4, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con l. 17 luglio 2020, n. 77, con la più recente sentenza dell’11 novembre 2022, n. 228, ha:
1. dichiarato illegittimo l’art. 16-septies comma 2, lett. g) d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, così come inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, il quale pure vietava di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti degli Enti del Servizio sanitario della Regione Calabria;
2. ulteriormente precisato che, nell’esercizio della sua