TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-05-08, n. 201500354
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Testo completo
N. 00354/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00094/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 94 del 2015, proposto da:
Società Residenziale Sole e Mare S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. P N, con domicilio eletto presso l’Avv. P N, in Ancona, Via Goito 3;
contro
Comune di Porto Recanati, rappresentato e difeso dall'avv. A B, con domicilio eletto presso l’Avv. Domenico D'Alessio, in Ancona, Via Giannelli, 36;
nei confronti di
M C, non costituito;
per l'accertamento dell’illegittimità
del silenzio serbato sull'istanza presentata dalla ricorrente in data 9/12/2013, volta all'accertamento dell'abusività della costruzione insistente sulla particella 374, foglio 9, del Catasto terreni del Comune di Porto Recanati,
e per la condanna del Comune di Porto Recanati al risarcimento dei danni ed al pagamento dell’indennizzo per la ritardata conclusione del procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Porto Recanati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2015 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente agisce in questa sede per conseguire:
- la condanna del Comune di Porto Recanati a provvedere sull’istanza presentata dalla società Residenziale Sole e Mare S.r.l. in data 9/12/2013 (con cui si chiedeva l'apertura di un procedimento per l'accertamento dell'abusività della costruzione insistente sulla particella catastale 374 del foglio 9 del catasto terreni del Comune di Porto Recanati, di cui la ricorrente afferma di essere proprietaria superficiaria). Viene chiesto altresì al Tribunale di pronunciarsi sulla fondatezza della domanda sottostante, dichiarando l’abusività della predetta costruzione;
- la condanna del Comune al risarcimento del danno da ritardo (che viene riferito alla mancata possibilità di sfruttare a fini commerciali la suddetta particella catastale ed è quantificato in circa 60.000,00 €);
- la condanna del Comune al pagamento dell’indennizzo forfettario di cui all’art. 28 del D.L. n. 69/2013.
2. A premessa di tali domande, la ricorrente espone quanto segue:
- l’istanza di cui sopra fa seguito ad un lungo carteggio intercorso con il Comune, con cui essa ricorrente tenta ormai da anni di ristabilire la situazione di diritto rispetto all'area in argomento (la quale ricade sul litorale recanatese). Il problema di fondo risiede nel fatto che lo stabilimento sorgeva in origine sulla particella antistante quella per cui è causa, ma, a seguito della delimitazione della linea di costa operata nel 1988 (in conseguenza di una forte mareggiata che aveva ridotto la profondità dell’arenile), la ditta proprietaria lo aveva ricostruito sulla particella n. 374 (anche se in catasto non risulta alcuna costruzione su tale particella);
- l‘abusività dello stabilimento balneare “Acropoli” è ormai acclarata, come dimostra il fatto che già negli anni ’90 del secolo scorso la Capitaneria di Porto di Ancona aveva ingiunto la demolizione del fabbricato e aveva segnalato il fatto al Comune di Porto Recanati;
- a seguito della ricezione della suddetta istanza del 9/12/2013 il Comune dava avvio al procedimento (come risulta dalla nota prot. 27856 del 20/12/2013), rendendo noto che il termine per la sua conclusione era di 60 giorni. Tuttavia il procedimento non è stato mai concluso con un provvedimento espresso, nonostante vari solleciti.
3. Si è costituito il Comune intimato, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile e comunque respinto, e che la ricorrente venga condannata al pagamento delle sanzioni di cui all’art. 28, comma 6, D.L. n. 69/2013 e 26, comma 2, cod. proc. amm., nonché delle spese di giudizio.
4. Il ricorso va in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto.
L’inammissibilità riguarda i capi con cui si chiede la condanna del Comune a provvedere sull’istanza del 9/12/2013 ed al pagamento dell’indennizzo di cui all’art. 28 D.L. n. 69/2013, mentre il rigetto riguarda la domanda risarcitoria.
Il ricorso avverso il silenzio è inammissibile per tre distinte ragioni.
4.1. In primo luogo rileva il fatto che, come comprovato dalle visure catastali e dagli altri documenti versati in atti dal Comune (documento allegato n. 10 alla memoria di costituzione dell’ente, da cui risulta che la particella 374 è stata soppressa in data 13/7/2012, che al suo posto si sono originate le particelle 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353 e 1354 e che la proprietà superficiaria sulla particella 1349 è della ditta M&B), la ricorrente non risulta essere proprietaria superficiaria della particella 374 foglio 9 del NCEU di Porto Recanati, per cui difetta di legittimazione attiva a promuovere giudizi a tutela della proprietà della particella medesima.
Seppure è vero che le risultanze catastali non fanno piena prova circa la titolarità della proprietà e degli altri diritti reali, è altrettanto vero che ad esse va fatto necessario riferimento allorquando si tratta di verificare la sussistenza delle condizioni dell’azione, e ciò vale in particolare per i processi di competenza di giudici speciali. E’ infatti noto che, limitando il discorso al giudizio processuale amministrativo, in un certo numero di controversie che involgono soprattutto le materie dell’urbanistica e dell’edilizia viene sollevata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva/interesse a ricorrere in ragione della mancata dimostrazione del titolo di proprietà sui beni coinvolti dal provvedimento amministrativo impugnato ed è altrettanto noto che il ricorrente, al fine di confutare tale eccezione, produce solitamente visure catastali da cui si evince invece la sussistenza del titolo legittimante. In questi casi il giudice amministrativo ritiene solitamente provata la legittimazione attiva, soprattutto quando la parte che formula l’eccezione non dimostra che è in corso un giudizio civile volto ad accertare la titolarità del diritto;ciò in quanto, in disparte i casi in cui si renda necessaria la sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c. per pregiudizialità, la sede processuale amministrativa non è quella deputata a dirimere controversie fra privati afferenti la proprietà o altri diritti reali su beni immobili.
Nel caso di specie, inoltre, rileva anche il verbale di delimitazione demaniale redatto (alla presenza dell’attuale legale rappresentante della ricorrente, sig. P B) dalla commissione di cui all’art. 58 del Reg. attuativo del Codice della Navigazione in data 1/9/1988 - documento allegato n. 6 alla memoria di costituzione del Comune - a seguito del quale la particella in argomento era stata incorporata al demanio marittimo e in seguito, come detto, soppressa catastalmente.
A quest’ultimo riguardo, parte ricorrente ha affermato che la soppressione della particella n. 374 è stata contestata ed è stata revocata da parte dell’Agenzia del Territorio, ma senza provare tale asserzione. In effetti, come si è già detto in precedenza, mentre la visura depositata dalla ricorrente porta la data del 14/3/2012, quella depositata dal Comune è datata 22/10/2012 e da essa risulta che la soppressione della particella è avvenuta nel luglio 2012 (per cui si giustifica il fatto che nella visura depositata dalla ricorrente tale soppressione non risulta).