TAR Roma, sez. I, sentenza 2010-09-20, n. 201032365
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 32365/2010 REG.SEN.
N. 01354/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1354 del 2010, proposto da:
COMMERCIALE SICULA S.r.l., con sede in Leonforte (Enna), in persona dell’amministratore unico pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti M Z e V V, e presso lo studio del primo elettivamente domiciliato in Roma, alla via del Mascherino n. 72, per mandato a margine del ricorso;
contro
PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI - DIPARTIMENTO della PROTEZIONE CIVILE, in persona del Presidente del Consiglio in carica, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma – Sezione I n. 2190 del 3 marzo 2009 con cui, previo annullamento della nota provvedimentale del 5 dicembre 2008, è stato riconosciuto il diritto di accesso della società Commerciale Sicula S.r.l. alla documentazione richiesta con istanza del 4 novembre 2008, ordinandone l’esibizione nel termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza
Visto il ricorso in ottemperanza con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2010, il dott. L S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 5-8 febbraio 2010 e depositato il 12 febbraio 2010, la società Commerciale Sicula S.r.l., con sede in Leonforte (Enna), in persona dell’amministratore unico pro-tempore, ha proposto domanda per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma – Sezione I n. 2190 del 3 marzo 2009 con cui, previo annullamento della nota provvedimentale del 5 dicembre 2008, è stato riconosciuto il diritto di accesso della ricorrente. alla documentazione richiesta con istanza del 4 novembre 2008, ordinandone l’esibizione nel termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza.
Con unico motivo di ricorso sono state dedotte le seguenti censure:
Violazione del giudicato per mancata ottemperanza al disposto della sentenza n. 2190/09
Il Dipartimento della protezione civile non ha assicurato il pieno e puntuale adempimento del giudicato, poiché ha rilasciato solo parte della documentazione richiesta con l’istanza del 4 novembre 2008.
In particolare alla società ricorrente, pur a seguito di diffide e ulteriori reiterate istanza, non sono stati consegnati i formulari di identificazione rifiuti relativi allo smaltimento dei rifiuti da bagni chimici completi delle copie nn. 1 e 4 e la documentazione relativa a tutti gli affidamenti del servizio di noleggio dei bagni chimici per i vari eventi nel periodo tra il 1° gennaio 2006 e il 4 novembre 2008.
Costituitasi in giudizio, l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato relazione del servizio contenzioso del Dipartimento della Protezione Civile, con allegati, nella quale si rileva che la copia n. 2 dei formulati identificazione rifiuti (F.I.R.) contiene tutti gli elementi informativi di cui alle copie n. 1 e n. 4, e che alla società ricorrente è stato chiarito come il servizio di noleggio dei bagni chimici sia stato gestito in proroga dall’A.T.I. con capogruppo la società Sebach S.r.l., già affidataria del medesimo in forza di contratto n. 535 di repertorio del 24 maggio 2005.
Nella camera di consiglio del 24 marzo 2010 il ricorso è stato discusso e riservato per la decisione.
DIRITTO
1.) Il ricorso in ottemperanza in epigrafe è fondato e deve essere accolto, con i consequenziali provvedimenti in ordine all’esatta e piena esecuzione del giudicato di cui alla sentenza n. 2190 del 3 marzo 2009.
1.1) Con la predetta sentenza, previo annullamento della nota del Dipartimento della protezione civile del 5 dicembre 2008 (che aveva negato l’accesso sul rilievo della genericità della richiesta), è stato riconosciuto il diritto della società Commerciale Sicula S.r.l., ad accedere, mediante visione ed estrazione di copia, alla documentazione indicata nell’istanza del 4 novembre 2008.
Quest’ultima riguardava testualmente:
-“ 1) Copia di tutti i provvedimenti di affidamento/lettere d’incarico/ordinativi spiccati da codesto Dipartimento dal 01/01/2006 ad oggi, aventi ad oggetto l’acquisto o la locazione-noleggio di bagni mobili, compresi di trasporto (per consegna e ritiro), della pulizia-spurgo e dello smaltimento dei liquami”;
- “2) Copia di tutti i formulari di identificazione dei rifiuti che, a norma dell’art. 15 D.Lgs. 22/1997, dell’art. 193 D.Lgs. 152/2006 e del DM Ambiente 145/1998, sono stati emessi, ad ogni intervento di spurgo, per tracciare il ciclo dei rifiuti prodotti dall’uso dei bagni mobili in occasione dei vari impieghi di detti bagni mobili dal 01/01/2006 alla data odierna”.
La sentenza, rilevato che la società Commerciale Sicula S.r.l. “…opera nel settore della fornitura di bagni mobili a funzionamento chimico, mediante locazione degli stessi, completa di consegna, pulizia-spurgo, smaltimento rifiuti liquidi prodotti dall’uso di tali apparati”, ha ritenuto la sussistenza in capo alla medesima di “…un interesse, a carattere personale e concreto, alla conoscenza degli atti amministrativi che possano aver determinato, in ragione del mancato invito a pubbliche procedure di selezione, un pregiudizio nei confronti della posizione giuridica soggettiva che l’interessata vanta…”, escludendo che l’istanza di accesso potesse configurare una “…generalizzata forma di controllo sull’operato dell’amministrazione”, sia perché essa “…trova adeguati e circostanziati elementi di specificazione sotto il profilo oggettivo (pubbliche procedure di selezione aventi ad oggetto l’acquisto, ovvero l’affidamento della locazione o del noleggio di bagni mobili, compresi il trasporto, la pulizia spurgo e lo smaltimento dei liquami)”, sia perché “…il contenuto dell’istanza stessa ha, ulteriormente, circoscritto la portata della sollecitazione informativa rivolta all’Amministrazione individuando, quale arco temporale di riferimento, il biennio 2006-2008…”.
1.2) La società ricorrente sostiene che, nonostante atto di diffida e messa in mora del 15 aprile 2009, e nutrito “carteggio” intercorso con il Dipartimento della protezione civile, alla sentenza (sul quale si è formato il giudicato, non essendo stato interposto appello secondo l’attestazione dell’Ufficio ricevimento ricorsi del Consiglio di Stato in data 2 febbraio 2010, esibita in allegato, tra gli altri documenti, al ricorso in ottemperanza), alla predetta sentenza non sia stata prestata esatta e piena ottemperanza.
In particolare, si sostiene che non sia stato consentito l’accesso alla copia n. 1 dei formulari di identificazione dei rifiuti (F.I.R.) relativi al trasporto e smaltimento dei rifiuti rivenienti dai bagni mobili per i giorni 28, 31 luglio 2007 e 8, 9, 10, 16, 18, 21 agosto 2007, nonché alla documentazione relativa a tutti gli affidamenti del servizio effettuati dal 1° gennaio 2006 al 4 novembre 2008, né sia stato chiarito se per tutti i F.I.R. di cui è stata offerta solo la copia n. 2, siano disponibili anche le copie n. 1 e 4.
1.3) In replica il Dipartimento della protezione civile, con nota del 10 dicembre 2009, esibita, oltre che con i rilievi contenuti nella relazione depositata dall’Avvocatura generale dello Stato, ha osservato, in sintesi, che:
- i F.I.R. di cui alla copia n. 2 riportano le stesse indicazioni di cui alle copie n. 1 e n. 4, onde sarebbe soddisfatto l’interesse conoscitivo della società ricorrente “…alla verifica della correttezza della procedura di tracciare il ciclo dei rifiuti prodotto dall’uso dei bagni chimici in occasione dei vari impieghi dei medesimi”;nella relazione, in chiave ulteriormente esplicativa, si aggiunge che in relazione alla “…notevole mole di documentazione, il Dipartimento ha archiviato e accantonato le copie n. 1 e 4 dei FIR relativi ai servizi effettuati negli anni 2005, 2006, 2007 e 2008…” e che, poiché “…già con la sola copia n. 2 viene soddisfatta la necessità di documentazione de qua…”, si determinerebbe “…un irragionevole onere …in capo all’Amministrazione con l’ostensione, estrazione di copia e spedizione all’interessata di tale numero esorbitante di documenti, con particolare riferimento, come sopra specificato, ai c.d. FIR copia n. 1 e n. 4”;
- il servizio è stato svolto dall’A.T.I. con capogruppo Sebach S.r.l. “…in via di proroga del contratto stipulato il 24 maggio 2005 (a seguito di espletamento di gara, della quale la ricorrente era a conoscenza, avendovi partecipato, senza ottenere l’aggiudicazione), quindi, in assenza dell’espletamento della nuova gara, poi bandita il 15 maggio 2008 (dalla quale la stessa è stata legittimamente esclusa)”, onde anche per tale aspetto l’interesse conoscitivo sarebbe ampiamente soddisfatto.
1.4) Dalla documentazione esibita dalle parti e dal tenore della nota del 10 dicembre 2009 e della relazione esibita dall’Avvocatura generale dello Stato, è dato di evincere che non è stata data esatta e piena esecuzione al giudicato di cui alla sentenza n. 2190 del 15 aprile 2009, che, in accoglimento del ricorso, ha riconosciuto il diritto di accesso a tutta la documentazione richiesta con l’istanza del 4 novembre 2008, e quindi, indistintamente sia a tutti “…i provvedimenti di affidamento/lettere d’incarico/ordinativi” emanati dal Dipartimento della protezione civile nel periodo dal 1° gennaio 2006 e sino al 4 novembre 2008, sia a “…tutti i formulari di identificazione dei rifiuti…che sono stati emessi, ad ogni intervento di spurgo, per tracciare il ciclo dei rifiuti prodotti dall’uso dei bagni chimici in occasione dei vari impieghi di detti bagni mobili…” nello stesso arco temporale.
Quanto agli atti concernenti l’affidamento del servizio, il Dipartimento della protezione civile ha trasmesso alla società ricorrente soltanto copia del contratto n. 535 di repertorio del 24 maggio 2005, mentre non risulta rilasciata copia del/degli atti di proroga dell’affidamento e altri atti attinenti allo svolgimento del servizio, quali eventuali autorizzazioni al subappalto (che pure, secondo documento esibito dalla ricorrente, è intervenuta almeno in occasione di un evento –Mondiali di ciclismo su strada svoltisi a Varese nel 2008).
Quanto ai formulari d’identificazione rifiuti, deve rammentarsi che tale documentazione, istituita dall’art. 15 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, poi trasfuso nell’art. 193 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (recante il “Codice dell’ambiente), è redatta in quadruplice esemplare “…compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore…”, dei quali la prima copia rimane presso il produttore o detentore del rifiuto, la seconda al trasportatore, la terza al destinatario e la quarta è rimessa al produttore o detentore (la seconda, terza e quarta copia sono “…controfirmate e datate in arrivo dal destinatario…”), e tutte le copie “…devono essere conservate per cinque anni”.
La circostanza che ciascuna copia debba recare le stesse indicazioni non esime l’Amministrazione dal rilascio delle copie n. 1 e n. 4, che sono in effetti le uniche che dovrebbero essere stabilmente detenute dal produttore dei rifiuti, laddove la n. 2 dovrebbe essere conservata dal trasportatore.
Né può sostenersi che il rilascio di tali copie, riferibile ad un numero circoscritto di giorni (28 e 31 luglio 2007, 8, 9, 10, 16, 18, 21 agosto 2007), introduca un onere “irragionevole” o esorbitante, secondo quanto argomentato per vero nella sola relazione depositata dall’Avvocatura generale dello Stato.
2.) In conclusione il ricorso in ottemperanza è fondato e deve essere accolto, ordinandosi al Dipartimento della protezione civile di provvedere all’esatta e piena esecuzione della sentenza n. 2190 del 15 aprile 2009, nei sensi innanzi indicati, nel termine di giorni venti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, nominando sin da ora quale commissario ad acta il Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, salva delega ad altro Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, affinché, scaduto il termine innanzi indicato provveda in via sostitutiva nell’ulteriore e consecutivo termine di giorni venti.
3.) Il regolamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.