TAR Genova, sez. II, sentenza breve 2020-04-17, n. 202000214

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza breve 2020-04-17, n. 202000214
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202000214
Data del deposito : 17 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/04/2020

N. 00214/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00188/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 188 del 2020, proposto da
Avv. C G, in proprio nonché rappresentata e difesa dall'Avv. G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo a Savona, Piazza del Popolo n. 8/7;
Avv. L N, in proprio nonché rappresentata e difesa dall'Avv. G S e dall’Avv. C A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo a Genova, via Palestro n. 2/3;
Avv. G S, in proprio nonché rappresentato e difeso dall’Avv. C A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo a Genova, via Palestro n. 2/3;

contro

Ordine degli Avvocati di Savona, in persona del commissario straordinario Avv. Gian Carlo Salomone, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Battista Troccolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

di Avv. Daniela Giaccardi, in proprio nonché rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Piscitelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo a Genova, Corso Aurelio Saffi n. 7/2;

per l'annullamento, anche inaudita altera parte ex art. 56, comma 1. c.p.a., dell’atto di designazione dell’Avv. Daniela Giaccardi quale segretario coadiuvante del commissario straordinario dell’Ordine degli Avvocati di Savona e/o di qualunque altro atto prodromico e/o conseguenziale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ordine degli Avvocati di Savona e dell’Avv. Daniela Giaccardi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2020 il dott. Alessandro Enrico Basilico;

Considerato che l’art. 84, co. 5, del dl. n. 18 del 2020 ha confermato la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., omesso ogni avviso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il presente contenzioso prende le mosse dal reclamo presentato dagli odierni ricorrenti dinanzi al Consiglio Nazionale Forense-CNF in relazione alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Savona per il quadriennio 2019/2022.

Con sentenza n. 8 del 2020, il CNF ha accolto in parte la domanda, dichiarando la decadenza di alcuni consiglieri neo-eletti, tra cui l’odierna controinteressata, per violazione del divieto di cui all’art. 3 della legge n. 113 del 2017, secondo cui « i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi », e prevedendo il subentro dei primi tra i non eletti. Contro la pronuncia, tanto gli odierni ricorrenti quanto l’attuale controinteressata, tra gli altri, hanno proposto impugnazione dinanzi alla Corte di cassazione.

Nella seduta del 10.02.2020 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Savona, i primi candidati non eletti sono stati proclamati consiglieri;
nella stessa occasione, tuttavia, la maggioranza dei membri dell’organo ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica.

Di conseguenza, con decreto del 10.03.2020, il Ministro della giustizia ha sciolto il Consiglio, nominando un commissario straordinario con l’incarico di convocare l’assemblea per le nuove elezioni entro centoventi giorni, come previsto dall’art. 33, co. 3, della legge n. 247 del 2012.

Con proprio provvedimento del 17.03.2020, il commissario ha designato l’attuale controinteressata quale segretario.

Contro tale atto sono insorti i ricorrenti, chiedendone l’annullamento e domandando la concessione di tutela cautelare, anche in sede monocratica e inaudita altera parte .

Con decreto n. 82 del 2020, il Presidente di questa Sezione ha sospeso la nomina censurata, fissando per la trattazione dell’istanza cautelare la camera di consiglio del 16.04.2020.

In seguito, si è costituita la controinteressata, svolgendo una serie di eccezioni preliminari (difetto di legittimazione e interesse ad agire dei ricorrenti;
difetto di giurisdizione;
inammissibilità della domanda, ove intesa quale azione di ottemperanza;
nullità del ricorso) e chiedendo, nel merito, il rigetto dell’impugnativa e dell’istanza cautelare, in quanto il limite dei due mandati riguarderebbe unicamente le cariche elettive e non sarebbe applicabile al diverso incarico di segretario del commissario straordinario.

Si è costituito anche l’Ordine degli Avvocati di Savona, chiedendo la revoca del decreto cautelare e invocando, quale sopravvenienza, l’emergenza sanitaria da Covid-19.

Sul punto, tuttavia, si deve osservare che tale situazione non costituisce un mutamento delle circostanze poste alla base della controversia né rappresenta un fatto pregresso e non conosciuto, tale da indurre a modificare il provvedimento emesso in sede monocratica, perché al momento della nomina della controinteressata era già stato emanato il DPCM del 09.03.2020, il quale ha esteso all’intero territorio nazionale le restrizioni alla libertà di circolazione finalizzate a contenere il diffondersi dell’epidemia.

L’istanza di revoca non può quindi essere accolta, ma viene comunque presa in considerazione dal Tribunale quale memoria di parte ai fini del giudizio cautelare collegiale.

Da questo punto di vista, la difesa dell’Ordine ha anch’essa eccepito il difetto di legittimazione e interesse ad agire dei ricorrenti e, nel merito, l’inapplicabilità del limite dei due mandati previsto dalla legge n. 113 del 2017 alla carica di segretario del commissario straordinario;
sul piano cautelare, ha chiesto il rigetto dell’istanza di sospensiva.

All’esito della camera di consiglio del 16.04.2020, la causa può essere decisa con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge.

Per risolvere le varie questioni implicate nella presente controversia, tanto sul piano del rito, quanto su quello del merito, è opportuno muovere dalla qualificazione dell’atto impugnato: la nomina della controinteressata come segretario da parte del commissario straordinario.

A tal proposito, si deve ricordare che l’art. 33, co. 3, della legge professionale forense n. 247 del 2012 prevede che, in caso di scioglimento del Consiglio dell’Ordine, venga nominato dal CNF un commissario straordinario, il quale, da un lato, « improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di scioglimento, convoca l’assemblea per le elezioni in sostituzione » e, dall’altro, esercita « le funzioni del consiglio ».

La missione del commissario è dunque duplice: egli non è chiamato solo a “ traghettare ” l’Ordine verso nuove elezioni, ma anche a svolgere tutti i compiti che, in condizioni ordinarie, spettano all’organo rappresentativo.

Lo stesso art. 33 aggiunge, al co. 4, che questi « per essere coadiuvato nell’esercizio delle sue funzioni, può nominare un comitato di non più di sei componenti, scelti tra gli iscritti all’albo, di cui uno con funzioni di segretario ».

È importante sottolineare fin d’ora che, come già osservato nel decreto presidenziale n. 82 del 2020, la nomina del segretario è del tutto facoltativa e il commissario straordinario ben potrebbe svolgere in autonomia i compiti che la legge forense gli affida.

Alla luce della finalità dell’istituto – ovvero “ coadiuvare ” l’organo straordinario « nell’esercizio delle sue funzioni » – e della discrezionalità che lo caratterizza in tutti i suoi aspetti, risulta evidente come la nomina dei membri del « comitato », compreso il segretario, sia espressione della potestà d’indirizzo e di governo dell’Ordine attribuita, in via temporanea ed eccezionale, al commissario, ed è quindi qualificabile quale atto di alta amministrazione (sulla riconducibilità a questa categoria degli atti di nomina degli organi degli Enti pubblici si v., tra le altre: Cons. St., sez. V, sent. n. 3871 del 2017 e n. 807 del 2015 e sez. IV, sent. n. 2706 del 2005;

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