TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2023-10-12, n. 202301252

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2023-10-12, n. 202301252
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202301252
Data del deposito : 12 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/10/2023

N. 01252/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01525/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1525 del 2022, proposto da
G S, rappresentato e difeso dall'avvocato D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Calabria, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della nota della Regione Calabria, Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane del 4 ottobre 2022, prot. n. 436407, di esclusione dalla procedura concorsuale indetta con decreto del dirigente generale del 28 giugno 2022, n. 7033.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2023 il dott. F T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – G S, ingegnere, dopo aver partecipato a una procedura di selezione pubblica, ha, con atto del 4 ottobre 2016, rep. n. 1654, stipulato con la Regione Calabria contratto di incarico professionale dalla durata di sei mesi, successivamente prorogata sino al 31 dicembre 2017.

Espletata nuova procedura di selezione, con contratto del 14 dicembre 2017, rep. 2145, il citato professionista ha stipulato un nuovo contratto di incarico professionale, con decorrenza dal 2 gennaio 2018 sino al termine, definito dopo numerose proroghe, del 31 dicembre 2023.

2. – Successivamente, in attuazione dell’art. 20, comma 2 d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane della Regione Calabria, con Decreto Dirigenziale del 28 giugno 2022, n. 7033, ha indetto la procedura concorsuale, per titoli ed esami, riservata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b) del testo normativo appena citato, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di venti posti di categoria D.

In data 27 luglio 2022 il professionista ha quindi inoltrato la domanda di partecipazione alla predetta procedura concorsuale.

Tuttavia, con nota del 4 ottobre 2022, prot. n. 436407, il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane della Regione Calabria ha comunicato l’esclusione dalla procedura concorsuale per carenza dei requisiti di ammissione.

Secondo l’amministrazione regionale, “i contratti di lavoro sottoscritti (...) , non rientrano nel novero dei contratti di lavoro flessibili validi ai fini della maturazione dei suddetti requisiti di ammissione, trattandosi di contratti di prestazione d'opera professionale regolati dagli articoli 2229 e seguenti del codice civile e aventi ad oggetto lo svolgimento di un incarico professionale di consulenza” .

3. – G S, dunque, si è rivolto a questo Tribunale Amministrativo Regionale, domandando l’annullamento della nota della Regione Calabria di esclusione dalla procedura concorsuale.

A sostegno della domanda ha lamentato innanzitutto la violazione dell’art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75 del 2017, in quanto l’esclusione non deriverebbe da una specifica previsione del bando, ma dalla errata applicazione della norma da parte dell’amministrazione regionale, che avrebbe ritenuto non rientranti, nell’ambito dei contratti flessibili, i contratti di lavoro autonomo per incarichi professionali ex art. 7, comma 6, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. La decisione della Regione Calabria ometterebbe di valutare la situazione reale e il concreto contenuto dei contratti e la precarietà creatasi per effetto dei medesimi, ribadendo la natura flessibile dei contratti stipulati con la parte ricorrente e la loro potenziale idoneità a creare forme di precariato e a creare i presupposti per l’applicazione dell’art. 20, comma 2 d.lgs. n. 75 del 2017.

Inoltre, il ricorrente ha dedotto che, dall’analisi del contenuto dei contratti stipulati con la Regione, emerge un inserimento costante nella struttura dell’Ente, a soddisfazione di un’esigenza lavorativa di carattere non meramente temporanea, oltre che una sottoposizione al controllo gerarchico dei dirigenti e al codice del comportamento dei pubblici dipendenti, con caratteristiche oggettive idonee a giustificare l’applicazione della disciplina di cui all’art. 20, comma 2, del predetto decreto legislativo.

Infine, parte ricorrente sostiene che gli incarichi professionali di lavoro autonomo in essere presso la Regione Calabria, sotto l’aspetto contenutistico, sono uguali ai contratti di collaborazione professionale, ritenuti idonei alla stabilizzazione, e che, dunque, sarebbe ingiusto ammettere alla selezione i soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e non quelli con contratto autonomo con partita IVA, sussistendo clausole che evidenziano caratteristiche proprie della subordinazione molto più nei secondi che nei primi.

4. – La Regione Calabria, cui il ricorso è stato regolarmente notificato, non si è costituita in giudizio.

5. - Con ordinanza del 14 dicembre 2022, n. 558, il Tribunale ha sospeso il provvedimento di esclusione impugnato, ritenendo sussistenti sia il fumus boni iuris che il periculum in mora .

6. – All’udienza pubblica del 27 settembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. – Il Tribunale ritiene che non siano emerse ragioni per discostarsi dall’opinione maturata in sede cautelare.

7.1. – Come noto, ai sensi dell’art. 20, comma 2, d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, fino al 31 dicembre 2022 (termine poi prorogato fino al 31 dicembre 2024) le amministrazioni possono bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso e che abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2022 (termine poi prorogato al 31 dicembre 2024), almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

La ratio dell’articolo in questione è quella di superare il precariato, stabilizzando coloro i quali abbiano già lavorato alle dipendenze dell’amministrazione, sicché la nozione di “lavoro flessibile” deve essere interpretata in senso ampio, idoneo a ricomprendere le più diverse tipologie di lavoro flessibile poste in essere dall’amministrazione, che abbiano creato situazioni di precariato (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 20 giugno 2022, n. 5013;
TAR Campania – Napoli, Sez. V, 25 marzo 2021, n. 1993).

7.2. – Il rapporto contrattuale intercorso tra il ricorrente e la Regione Calabria ha i caratteri di un rapporto di “lavoro flessibile” poiché, alla luce della proroga della durata del contratto effettuata e al contenuto delle prestazioni stesse, sono state soddisfatte esigenze di carattere durevole dell’amministrazione, comportando un inserimento stabile del lavoratore nella struttura della Regione;
la parte ricorrente doveva infatti osservare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, era subordinata al controllo dei dirigenti e nel contratto si prevedeva che la prestazione individuale di lavoro giornaliera della stessa dovesse essere di durata non inferiore a sei ore, e che avrebbe dovuto garantire la propria presenza per almeno cinque giornate al mese.

7.3. – Accertato che la disciplina negoziale in concreto approntata dalle parti ne consente la riconduzione alla più ampia tipologia di “contratto di lavoro flessibile” con l’amministrazione e non, invece, ad una tipologia di contratto volta a soddisfare esigenze di natura meramente transitoria, specifica e temporanea della stessa, il contratto d’opera stipulato da un professionista con l’amministrazione assume rilevanza ai fini della stabilizzazione mediante partecipazione ai concorsi di cui all’art. 20, comma 2, citato (cfr. TAR Roma, Sez. I- quater , 22 marzo 2022, n. 3266).

7.4. – Sotto altro profilo, l’amministrazione non ha chiarito le ragioni per cui, in disparte uno stretto riferimento formale al nomen iuris dei contratti sottoscritti negli anni con il ricorrente, ciascuno di tali contratti non possa rientrare nell’ampio concetto di lavoro flessibile ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 20 giugno 2022, n. 5013).

8. – In conclusione, l’esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale, operata dalla Regione Calabria con il provvedimento impugnato, è illegittima e il ricorso, fondato, merita di essere accolto.

9. – La peculiarità della vicenda controversa e la sostanziale mancanza di attività difensiva dopo l’ordinanza cautelare, che ha già liquidato le spese di quella fase in favore di parte ricorrente, giustificano la compensazione di spese e competenze di questa ulteriore fase di lite.

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