TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-01-09, n. 202300290
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Testo completo
Pubblicato il 09/01/2023
N. 00290/2023 REG.PROV.COLL.
N. 10450/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10450 del 2021, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato P D V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
C G, D P, N P, S F, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione degli effetti
- dell'atto recante M_D GMIL REG2021 0410094 del 17.09.2021 (notificato a mezzo posta elettronica al DI TOMASSI in data 21.09.2021) emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto, mediante il quale è stata sciolta negativamente la riserva cui era subordinata la concessione della seconda rafferma biennale rispetto al Primo Caporal Maggiore -OMISSIS-, con contestuale collocamento in congedo illimitato del medesimo dal 30.07.2019, poiché, in ragione dell'esclusione dell'odierno ricorrente dalla procedura concorsuale per l'immissione nel ruolo dei VSP, lo stesso non risulta in possesso dei requisiti di cui all'art. 954 del Codice dell'Ordinamento Militare (C.O.M.) al fine di presentare la domanda di rafferma;
- dell'atto recante M_D GMIL REG2021 0402401 del 13.09.2021 (notificato a mezzo posta elettronica al DI TOMASSI in pari data) emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – I Reparto, mediante il quale è stata data comunicazione al 1° Caporal Maggiore (VFP4) dell'Esercito Italiano (in congedo) -OMISSIS- che “[…] a seguito di verifiche sul possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di immissione in oggetto, è emerso che la S.V. è stata condannata per delitto non colposo, con decreto penale di condanna n. 189/2020 emesso il 5 ottobre 2020 dal G.I.P. del Tribunale di L'Aquila e, pertanto, non è in possesso del requisito previsto al paragrafo 3, sottopara a., 7° alinea della relativa circolare. […]” con consequenziale esclusione del medesimo dalla procedura concorsuale e relativa graduatoria di merito per l'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito, per il 2019, dei volontari in ferma prefissata quadriennale, in rafferma biennale, reclutati ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (circolare M_D GMIL REG2019 0248121 del 4 aprile 2019) “[…] ai sensi del paragrafo 3, sottopara b. della circolare stessa e dell'art. 4 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0130519 del 19 marzo 2021 […]”;
- dell'atto recante M_D E21162 REG2021 0013618 datato 29.07.2021 emesso dal 9° Reggimento Alpini – Comando, nella parte in cui (con riferimento all'atto recante M_D GMIL REG2021 0309105 datato 02.07.2021 emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – I Reparto) ha disposto il collocamento in congedo illimitato del 1° Caporal Maggiore -OMISSIS- a decorrere dal 30.07.2021, per scadenza del periodo di rafferma;
- dell'atto recante M_D GMIL REG2021 0314086 datato 06.07.2021 emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – Il Vice Direttore Generale mediante il quale, confermando l'esclusione dell'odierno ricorrente dalla procedura concorsuale e dalla relativa graduatoria di merito, è stata pubblicata la graduatoria relativa all'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito, per il 2020, dei VFP4, in rafferma biennale, reclutati ai sensi del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con decorrenza giuridica 30 luglio 2013, nella parte in cui non ricomprende nella predetta graduatoria il 1° Caporal Maggiore (VFP4) dell'Esercito Italiano (in congedo) -OMISSIS-, nonché della predetta graduatoria e del relativo atto d'approvazione della sopracitata graduatoria;
- dell'atto recante M_D GMIL REG2021 0309105 datato 02.07.2021 (notificato a mezzo PEC all'odierno ricorrente nella medesima data) ed emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – I Reparto, mediante il quale è stata data comunicazione al 1° Caporal Maggiore dell'Esercito Italiano -OMISSIS- del rigetto della domanda di immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito, per il 2020, dei volontari in ferma prefissata quadriennale, in rafferma biennale, reclutati ai sensi del decreto legislativo 15 marco 2010, n. 66 (circolare M_D GMIL REG2020 0348617 del 16 settembre 2020) dallo stesso presentata poiché “[…] dalla documentazione in atti, risulta che Ella è stata condannata per delitto non colposo, con decreto penale di condanna n. 189/2020 emesso il 5 ottobre 2020 dal G.I.P. del Tribunale di L'Aquila e, pertanto, non è in possesso del requisito previsto al paragrafo 3, sottopara a,, 7° alinea della relativa circolare […]”, con consequenziale esclusione dell'odierno ricorrente dalla procedura concorsuale e dalla relativa graduatoria di merito “[…] ai sensi del paragrafo 3, sottopara b. della circolare stessa e dell'art. 3 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0268478 del 7 giugno 2021 […]”;
- dell'atto recante M_D GMIL REG2021 0309040 datato 02.07.2021 (notificato a mezzo PEC all'odierno ricorrente nella medesima data) ed emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – I Reparto, mediante il quale è stata data comunicazione al 1° Caporal Maggiore dell'Esercito Italiano -OMISSIS- del rigetto della domanda di immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito, per il 2020, dei volontari in ferma prefissata quadriennale, in rafferma biennale, reclutati ai sensi del decreto legislativo 15 marco 2010, n. 66 (circolare M_D GMIL REG2020 0348617 del 16 settembre 2020) dallo stesso presentata poiché “[…] dalla documentazione in atti, risulta che Ella è stata condannata per delitto non colposo, con decreto penale di condanna n. 189/2020 emesso il 5 ottobre 2020 dal G.I.P. del Tribunale di L'Aquila e, pertanto, non è in possesso del requisito previsto al paragrafo 3, sottopara a,, 7° alinea della relativa circolare […]”, con consequenziale esclusione dell'odierno ricorrente dalla procedura concorsuale “[…] ai sensi del paragrafo 3, sottopara b. della circolare stessa […]”;
- dell'atto recente M_D GMIL REG2021 0130519 datato 19.03.2021 emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – Il Vice Direttore Generale nella parte in cui (per effetto dell'atto recante M_D GMIL REG2021 0402401 del 13.09.2021) non ricomprenderà più il 1° Caporal Maggiore (VFP4) dell'Esercito Italiano (in congedo) -OMISSIS- nella graduatoria di merito relativa all'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente delle Forze Armate, per il 2019, dei VFP4, in rafferma biennale, reclutati ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con decorrenza giuridica 30 luglio 2013, alla posizione n. 268 e, quindi, quale idoneo ma non utilmente collocato al fine del transito nei ruoli permanenti delle Forze Armate, nonché della graduatoria e del relativo atto d'approvazione della sopracitata graduatoria;
- dell'art. 3 della circolare n. M_D GMIL REG2020 0348617 del 16 settembre 2020 (immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito, per il 2020, dei volontari in ferma prefissata quadriennale, in rafferma biennale, reclutati ai sensi del decreto legislativo 15 marco 2010, n. 66 - circolare M_D GMIL REG2020 0348617 del 16 settembre 2020) nella parte recante “requisiti di partecipazione”, in cui impone quale requisito per la