TAR Milano, sez. V, sentenza 2023-10-31, n. 202302542

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. V, sentenza 2023-10-31, n. 202302542
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202302542
Data del deposito : 31 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/10/2023

N. 02542/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01012/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1012 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato S D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ordine degli psicologi della Lombardia, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dei provvedimenti prot. n. 6634/2022 e n. 8247/2022 con cui l’Ordine degli psicologi della Lombardia ha sospeso la ricorrente dall'esercizio della professione, senza limitare detta sospensione alle prestazioni o alle mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2 e ha disposto l'annotazione della sospensione della ricorrente nell'albo online degli psicologi della Lombardia fino al 31 dicembre 2022;

con richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2023 la dott.ssa S B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1.La ricorrente, iscritta all'Ordine degli psicologi della Lombardia ed esercitante la professione di psicoterapeuta in forma autonoma, è insorta contro la sospensione dall'esercizio della professione per l'inosservanza dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, prevista dall'art. 4 d.l. 44/2021, come modificato dal d.l. 172/2021, specificamente contestando l'estensione dell'effetto sospensivo anche alle attività non implicanti il contatto con il pubblico e il connesso rischio di diffusione del contagio.

Con il presente ricorso la ricorrente ha domandato l'annullamento degli atti dell'Ordine degli psicologi della Lombardia del 19 aprile 2022 e del 20 maggio 2022, con cui è stato accertato l'inadempimento dell'obbligo vaccinale e quindi è stata data la comunicazione della sospensione dall'esercizio della professione con la correlata annotazione nell'albo professionale.



2. L'Ordine degli psicologi della Lombardia non si è costituito in giudizio.



3. Con ordinanza n. 719 del 22 giugno 2022, la Prima Sezione di questo Tribunale:

- ha dato atto di aver sollevato, in altro giudizio, questione di legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 32, co. 1, 35, co. 1, e 36, co. 1, Cost. – dell'art. 4, co. 4, d.l. 44/2021, nella parte in cui, per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 172/2021, in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale, non limita(va) la sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie alle sole « prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o che comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2» (T.A.R. Milano, Sez. I, 30 marzo 2022, n. 712);

- ha accolto la domanda cautelare formulata dalla ricorrente in considerazione del fumus di incostituzionalità della previsione di legge applicata nella fattispecie;

- ha rinviato la fissazione dell'udienza di merito alla definizione del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

Con memoria notificata e depositata in data 19.7.2023 ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito per via dell'ingiusta sospensione dall'esercizio della professione.



4. La Corte costituzionale, con sentenza n. 16 del 9 febbraio 2023, ha dichiarato la questione di costituzionalità, sollevata nel diverso giudizio con l'ordinanza n. 712 del 2022, inammissibile per difetto di rilevanza, ritenendo "evidente" il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia e l'appartenenza della stessa alla cognizione del giudice ordinario.

5. È stata, quindi, fissata l'udienza di discussione della causa, in vista della quale la ricorrente ha dedotto la non opponibilità della sentenza della Corte costituzionale, pur criticandone il contenuto, e ha insistito per l'accoglimento delle domande, previa disapplicazione dell'art. 4 d.l. 44/2021 (in ragione del non liquet della Consulta sulla questione sollevata) o previa rimessione di un'ulteriore questione di legittimità costituzionale.



6. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 19 ottobre 2023. In tale sede, il Collegio ha reso apposito avviso, ai sensi dell'art. 73, co. 3, cod. proc. amm., della possibile carenza di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia, in favore del giudice ordinario.

DIRITTO



7. Ai sensi dell'art. 9 cod. proc. amm., il difetto di giurisdizione può essere rilevato, anche d'ufficio, sino alla definizione del giudizio di primo grado. Occorre, dunque, scrutinare la questione di giurisdizione sollevata all'udienza di discussione, in quanto pregiudiziale rispetto a ogni ulteriore profilo, processuale e sostanziale, implicato nella vertenza.



8. Per quanto d'interesse ai presenti fini, l'art. 4 d.l. 44/2021, come successivamente modificato, prescrive(va) l'obbligo, fino al 1° novembre 2022, per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori d'interesse sanitario, di sottoporsi alla vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, espressamente qualificando quest'ultima quale « requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati» (art. 4, co. 1).

Sussiste(va) un esonero dall'obbligo vaccinale solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore (art. 4, co. 2).

La norma demanda(va) all'ordine professionale territorialmente competente, presso il quale il professionista è iscritto, l'accertamento del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, attraverso la verifica automatizzata dei certificati verdi, comprovanti l'intervenuta vaccinazione, oltre che delle certificazioni mediche attestanti la ricorrenza di una causa di esonero, e, in caso di esito negativo della verifica, dispone(va) la trasmissione, all'interessato, di un invito a conformarsi all'obbligo entro cinque giorni (art. 4, co. 3).

In mancanza di riscontro positivo all'invito, l'ordine professionale accerta(va) l'inadempimento all'obbligo vaccinale, con la precisazione derivante dalla norma primaria che «[l]'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale […] ha natura dichiarativa e non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale» (art. 4, co. 4).

L'adempimento dell'obbligo vaccinale figura(va), inoltre, come requisito per l'iscrizione ex novo negli albi degli esercenti le professioni sanitarie (art. 4, co. 6).



9. Dato che la presente vertenza non investe materie appartenenti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 cod. proc. amm., il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato sulla base del generale criterio fondato, in virtù dell'art. 103, co. 1, Cost., sulla natura della situazione soggettiva azionata ( causa petendi o petitum sostanziale ), il giudice amministrativo potendo essere adito esclusivamente laddove la posizione giuridica fatta valere in giudizio sia qualificabile in termini di interesse legittimo.

Affinché possa configurarsi una situazione d'interesse legittimo è, a sua volta, necessario che la legge interponga alla pretesa del privato (in termini di conseguimento o di conservazione di un "bene della vita") un potere autoritativo della pubblica amministrazione, sicché in tanto vi è interesse legittimo in quanto vi è potere amministrativo.

10. Ciò posto, la qualificazione della situazione soggettiva dedotta in giudizio a fronte della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria per inadempimento dell'obbligo vaccinale è al centro di un contrasto tra Consiglio di Stato e Corte di Cassazione.

Da un lato, il Consiglio di Stato afferma la sussistenza, in subiecta materia , della giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto, sul presupposto che l'assenza di discrezionalità che connota l'accertamento demandato all'ordine professionale non si correla automaticamente all'insussistenza del potere, la sospensione del professionista non vaccinato deriverebbe da un provvedimento sì vincolato, ma pur sempre autoritativo, poiché funzionale alla cura dell'interesse pubblico alla salute collettiva, dinanzi al quale si staglierebbe, quindi, un interesse legittimo alla corretta esplicazione del potere (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045;
Id., 20 giugno 2022, n. 5014;
Id., 3 ottobre 2022, n. 8434;
Id., 5 dicembre 2022, n. 10648;
Id., 22 marzo 2023, n. 2916).

Sul fronte opposto si colloca l'indirizzo della Corte di Cassazione, che riconduce le controversie in materia di inadempimento dell'obbligo vaccinale alla giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che, a fronte del carattere vincolato dell'accertamento demandato all'ordine professionale, venga in rilievo un diritto soggettivo – nella specie, quello allo svolgimento della professione sanitaria – non intermediato dall'esercizio del potere, posto che il presupposto della sospensione, cioè l'inadempimento dell'obbligo vaccinale, è previsto direttamente dalla legge, mentre l'amministrazione è chiamata unicamente a verificare la ricorrenza, in concreto, di siffatto presupposto (Cass. Civ., Sez. Un., 29 settembre 2022, n. 28429;
cfr. anche Cass. Civ., Sez. Un., 5 aprile 2023, n. 9403).

È proprio a questo indirizzo che si è richiamata la Corte costituzionale per dichiarare inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di costituzionalità sollevata dalla Prima Sezione di questo Tribunale con l'ordinanza n. 712 del 2022: « Le sezioni unite civili della Corte di cassazione, infatti, con ordinanza 29 settembre 2022, n. 28429, hanno confermato la sussistenza della giurisdizione ordinaria proprio in relazione all'impugnazione, da parte di un fisioterapista libero professionista, del provvedimento con cui l'Ordine professionale territorialmente competente lo ha sospeso dall'esercizio della professione sanitaria, per mancata ottemperanza all'obbligo vaccinale. In tale pronuncia la Corte di cassazione ha ritenuto che appartiene alla cognizione del giudice ordinario la controversia in cui viene in rilievo un diritto soggettivo — nella specie, quello ad esercitare la professione sanitaria — non intermediato dall'esercizio del potere amministrativo. Lo svolgimento dell'attività libero professionale, infatti, «viene sospeso temporaneamente [...] in forza delle previsioni dettagliatamente recate dalla fonte legislativa, che pone un requisito [la vaccinazione contro il SARS-CoV-2] per l'esercizio [della stessa]». È evidente, pertanto, la carenza di giurisdizione del rimettente sulla controversia relativa alla sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, che — come sottolineato dalla richiamata ordinanza delle sezioni unite della Corte di cassazione — «discende, in modo automatico» dall'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, configurato come «requisito essenziale» imposto dalla legge a tutela della salute pubblica e della sicurezza delle cure» (Corte Cost., 9 febbraio 2023, n. 16).

11. La spettanza della giurisdizione al giudice ordinario è l'opzione ermeneutica maggiormente convincente.

Da un lato, essa è fedele alla non vincolante, ma pur sempre doverosa – in ossequio al disposto dell'art. 111, co. 8, Cost. – presa d'atto dell'orientamento del giudice del riparto della giurisdizione (Cass. Civ., Sez. Un., 29 settembre 2022, n. 28429;
Id., 5 aprile 2023, n. 9403), fatto proprio anche dal giudice delle leggi (Corte Cost., 9 febbraio 2023, n. 16). Del resto, all'indirizzo del giudice regolatore della giurisdizione si sono uniformati diversi Tribunali amministrativi regionali (cfr., ex multis , T.A.R. Venezia, Sez. III, 19 ottobre 2022, n. 1601;
T.A.R. Catania, Sez. II, 15 dicembre 2022, n. 3261;
T.A.R. Trieste, Sez. I, 21 dicembre 2022, n. 566;
T.A.R. Bologna, Sez. I, 22 settembre 2023, n. 525;
T.A.R. Napoli, Sez. VIII, 13 marzo 2023, n. 1614;
T.A.R. Brescia, Sez. I, 5 giugno 2023, n. 495).

Dall'altro lato, la suddetta soluzione è anche coerente con la configurazione normativa dell'obbligo vaccinale e della sospensione prevista per il caso d'inadempimento.

12. Dalla lettura dell'art. 4 d.l. 44/2021 si ricava che la legge ha imposto l'obbligo di vaccinazione quale prerequisito per l'esercizio della professione sanitaria, al cui inadempimento consegue, inevitabilmente (ad eccezione dei casi di esonero per ragioni di salute), per un verso, l'impossibilità di iscriversi ex novo in un albo professionale e, per altro verso, la sospensione dell'esercizio della professione sino alla somministrazione della vaccinazione (e, comunque, fino al 1° novembre 2022), sospensione che, però, non ha valenza di sanzione disciplinare, come espressamente stabilito dall'art. 4, co. 4, d.l. 44/2021.

Sebbene, per previsione espressa dell'art. 4, co. 1, d.l. 44/2021, l'imposizione dell'obbligo vaccinale ai sanitari sia strumentale all'interesse pubblico «di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza », il legislatore non ha declinato le conseguenze di tale imposizione mediante la previsione di sanzioni (amministrative, disciplinari, penali), con attribuzione del relativo potere autoritativo di irrogazione in capo ad un'amministrazione pubblica, ma ha orientato tutta la disciplina correlata all'adempimento del suddetto obbligo in funzione della possibilità, per il professionista o l'operatore sanitario, di svolgere la sua attività lavorativa, sia essa autonoma o subordinata.

Quindi, « pur avendo l'obbligo vaccinale la sua genesi in una finalità spiccatamente di interesse pubblico, l'intera disciplina approntata dal legislatore con l'art. 4 in esame, si rivolge al lato strettamente "privatistico-lavorativo" dell'idoneità dell'operatore sanitario, in quanto lavoratore, sia esso autonomo o subordinato, di svolgere l'attività sanitaria. […] La vaccinazione, cioè, viene ad essere declinata, dai commi 2 e seguenti, quale requisito imprescindibile per svolgere l'attività professionale, che deve sussistere inizialmente, ai fini dell'iscrizione nell'albo e deve permanere nel tempo pena la sospensione della professione, conseguenza quest'ultima ex lege, non intermediata dall'esercizio di un potere autoritativo dell'Amministrazione sanitaria. In questo modo, il legislatore ha sostanzialmente introdotto una fattispecie ex lege di inidoneità del "lavoratore della sanità" incidendo, quindi, a monte e senza l'intermediazione dell'esercizio di potere da parte di alcuna Pubblica Amministrazione, sullo "statuto lavorativo" del sanitario conformando alla tutela dell'interesse pubblico il diritto allo svolgimento dell'attività lavorativa » (T.A.R. Venezia, Sez. III, 19 settembre 2022, n. 1403;
Id., 19 ottobre 2022, n. 1601;
Id., 31 ottobre 2022, n. 1652;
Id., 2 novembre 2022, n. 1684).

13.Vero è che la legge ha rimesso all'ordine professionale competente l'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale (art. 4, co. 3, d.l. 44/2021), ma tale accertamento si spiega, più che per riservare un'attribuzione all'autorità, per esigenze di formalizzazione della situazione d'inadempienza, ai fini della comunicazione agli enti strettamente interessati (la federazione nazionale, l'azienda sanitaria locale competente per i farmacisti e il datore di lavoro per i sanitari in rapporto di subordinazione), nonché ai fini dell'annotazione, quale forma di pubblicità notizia diretta agli utenti, sul relativo albo professionale (art. 4, co. 4, d.l. 44/2021).

Al contempo, il legislatore ha esplicitamente qualificato l'atto di accertamento come meramente "dichiarativo", oltre che privo di natura disciplinare (art. 4, co. 4, d.l. 44/2021). L'accertamento demandato all'ordine professionale attiene, precipuamente, all'inadempimento dell'obbligo vaccinale (e all'insussistenza dell'attestazione di una causa di esonero), perciò a un "fatto" già avvenuto, e non anche alla sospensione, che è invece un effetto giuridico legale che si produce quale conseguenza automatica dell'inadempimento, sebbene a decorrere dall'accertamento fattone dall'ordine. In altri termini, l'accertamento dell'ordine professionale incide non sull'an della sospensione, che trova fonte diretta nella ricorrenza del presupposto fattuale dell'inadempimento contemplato dalla legge, bensì sul quando della sospensione stessa.

14. Come la sospensione, così anche la cessazione della stessa non è intermediata da un provvedimento dell'autorità, posto che, ai sensi dell'art. 4, co. 5, d.l. 44/2021, «[l]a sospensione di cui al comma 4 è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine territorialmente competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale» , senza alcuna subordinazione dell'effetto estintivo della sospensione a un contrarius actus dell'amministrazione.

Parimenti, in caso di intervenuta guarigione dalla malattia, l'ordine professionale, su istanza dell'interessato, "dispone" la temporanea cessazione della sospensione fino alla scadenza del termine a cui la vaccinazione è differita, sospensione che, però, "riprende efficacia automaticamente" qualora l'interessato ometta di inviare all'ordine il certificato vaccinale entro tre giorni dalla scadenza del termine di differimento (art. 4, co. 5, d.l. 44/2021). L'utilizzo del termine "dispone", con riferimento alla cessazione temporanea della sospensione, non è giuridicamente significativo, in quanto, nella sostanza, l'ordine professionale si limita a prendere atto dell'intervenuta guarigione, così come segnalata dall'interessato e già certificata da terzi, e a comunicare la cessazione temporanea della sospensione, effetto automatico che, in modo parimenti automatico, viene meno se l'interessato omette, poi, di inviare all'ordine il certificato di vaccinazione dopo il termine di differimento (cfr. T.A.R. Venezia, Sez. III, 19 settembre 2022, n. 1403;
Id., 19 ottobre 2022, n. 1601;
Id., 31 ottobre 2022, n. 1652;
Id., 2 novembre 2022, n. 1684).

15. In definitiva, l'effetto giuridico della sospensione – oltre a quello delle correlate ulteriori vicende sopra descritte – si produce secondo lo schema paradigmatico "norma-fatto-effetto", che contraddistingue i rapporti paritari, e non secondo lo schema "norma-potere-effetto", proprio delle situazioni intermediate dal potere amministrativo.

16. A diverse conclusioni non conduce la circostanza che l'art. 4, co. 3, d.l. 44/2021 prevede una serie di adempimenti e termini a carico dell'ordine professionale: la verifica del possesso, da parte degli esercenti la professione sanitaria e degli operatori d'interesse sanitario, delle certificazioni verdi comprovanti l'intervenuta vaccinazione o la sussistenza di una causa di esonero dall'obbligo vaccinale e, in caso di mancanza delle stesse, l'invito all'interessato di presentare i documenti attestanti l'osservanza dell'obbligo o le cause di esonero dallo stesso entro cinque giorni, al cui inutile decorso segue l'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo e la sospensione.

La sequela di atti e termini indicati dalla norma non è un "procedimento amministrativo" precursore dell'esercizio del potere.

Essa non ricalca le previsioni della l. 241/1990, che l'art. 4 d.l. 44/2021 neppure richiama.

Infatti, all'ordine professionale non è demandata alcuna istruttoria di fatti, ma solo un controllo "automatizzato" di documenti: l'ordine procede alla «verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 » (art. 4, co. 3, d.l. 44/2021) e, per quanto concerne la causa di esonero dall'obbligo vaccinale, essa sussiste «in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2» (art. 4, co. 2, d.l. 44/2021). Nell'uno come nell'altro caso, dunque, l'ordine professionale si limita ad acquisire documenti attestanti la reale situazione medica dell'interessato e, sulla scorta di ciò, accerta la presenza o meno di un inadempimento dell'obbligo vaccinale.

Non è prevista neppure una interlocuzione endoprocedimentale con l'interessato, bensì la trasmissione a questo di un mero "invito", cioè una diffida ad adempiere l'obbligo vaccinale, istituto per nulla sconosciuto al diritto civile (la diffida ad adempiere essendo, anzi, prescritta espressamente dall'art. 1454 cod. civ. quale presupposto per una delle ipotesi di risoluzione "di diritto" – cioè promanante direttamente dalla legge – del contratto sinallagmatico).

Ad ogni modo, la qualificazione di una sequela di atti in termini di procedimento amministrativo è un posterius della sussistenza di un potere amministrativo, potere che, nella fattispecie, non è dato ravvisare.

17. Mancando il potere, la situazione fatta valere in giudizio dal professionista sospeso (il cd . petitum sostanziale sul quale si fonda il riparto di giurisdizione) è – come convincentemente sostenuto dalla Corte di Cassazione e, incidenter tantum , dalla Corte costituzionale – il diritto soggettivo a proseguire l'attività professionale sanitaria nonostante l'imposizione ex lege dell'obbligo vaccinale come requisito essenziale per l'esercizio di detta professione.

D'altronde, non è casuale che le censure poste a sostegno del ricorso siano rivolte non tanto verso l'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale (i.e. verso quelle che figurerebbero come modalità di esercizio del potere), quanto verso le stesse previsioni normative, tacciate d'incostituzionalità, che hanno imposto e regolamentato detto obbligo (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 29 settembre 2022, n. 28429).

18. La soluzione della questione prescinde dal carattere vincolato dell'accertamento demandato all'ordine professionale.

Sotto questo profilo, rimane condivisibile l'impostazione del Consiglio di Stato, secondo cui l'assenza di discrezionalità (amministrativa o tecnica) non è sinonimo di assenza di potere, ben potendo esistere poteri vincolati: «anche a fronte di attività connotate dall'assenza in capo all'amministrazione di margini di discrezionalità valutativa o tecnica, […] occorre avere riguardo, in sede di verifica della natura della corrispondente posizione soggettiva del privato, alla finalità perseguita dalla norma primaria, per cui quando l'attività amministrativa, ancorché a carattere vincolato, tuteli in via diretta l'interesse pubblico, la situazione vantata dal privato non può che essere protetta in via mediata, così assumendo consistenza di interesse legittimo» (Cons. Stato, Ad. Plen., 24 maggio 2008, n. 8, sentenza richiamata, in tema di inadempimento dell'obbligo vaccinale, da Cons. Stato, Sez. III, 20 giugno 2022, n. 5014;
Id., 3 ottobre 2022, n. 8434;
Id., 5 dicembre 2022, n. 10648;
Id., 22 marzo 2023, n. 2916).

Tuttavia, l'elemento distintivo del potere è la sua idoneità a produrre, unilateralmente, un effetto giuridico in capo a terzi ed è proprio tale tratto caratteristico a mancare nella fattispecie, posto che – come spiegato innanzi – la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale è un effetto che non promana dall'atto dell'ordine professionale, bensì direttamente dalla legge in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale stesso.

19. In conclusione, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale le domande potranno essere riproposte ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 cod. proc. amm.

20. Nulla deve disporsi in punto di spese processuali, stante la mancata costituzione dell'Ordine degli psicologi della Lombardia.

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