TAR Catania, sez. I, sentenza 2011-09-26, n. 201102309
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 02309/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00888/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 888 del 2010, proposto da:
Global Costruzioni Snc di C L G &C., rappresentato e difeso dagli avv. E N, S I, con domicilio eletto presso E N in Catania, via V. Giuffrida, 37;
contro
U.R.E.G.A. Provincia di Ragusa, Assessorato Regionale Infrastrutture Mobilita' e Trasporti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;Provincia Regionale di Ragusa;
nei confronti di
Edilmesam Srl, rappresentato e difeso dall'avv. S T, con domicilio eletto presso S T in Catania, via Firenze, 225;
per l'annullamento
1.- del verbale della gara di appalto relativa ai “Lavori di Manutenzione straordinaria della SS.PP. 66 e 67 asse litoraneo tratto da Sampieri ad Ispica” del 2 febbraio 2010, laddove l’UREGA Sez. Provinciale di Ragusa ha proposto e proceduto all’aggiudicazione provvisoria in favore della “Edilmesam s.r.l.”;
2.-. il provvedimento della stazione appaltante di aggiudicazione definitiva della gara, non conosciuto, anche tacito o formalmente intervenuto e del conseguente contratto di appalto, ove stipulato nonché del provvedimento di verifica dei requisiti dell’aggiudicataria, ove adottato.
3.- la nota dell’UREGA – Servizio di Ragusa del 2 febbraio 2010 (n. prot. 514) con la quale si comunica che l’ATI Global Costruzioni s.n.c.”.nella gara svoltasi dall’11.11.09 al 2.02.10 è risultata seconda aggiudicataria provvisoria dei lavori, con il ribasso del 7,3152%”.
4. - nonché ogni altro atto presupposto, connesso e\o consequenziale, ivi compresi il verbale della stessa gara del 26.11.09, laddove lo stesso UREGA ha proceduto all’ammissione della società aggiudicataria “Edilmesam s.r.l.” ed il successivo verbale del 18 gennaio 2010;nonché, ove occorra, il disciplinare di gara, punto 3 comma 2, nel testo originario e come modificato in data 2 novembre 2009, laddove prevede, ai fini della partecipazione alla gara, l’ammissibilità dei certificati DURC rilasciati per attestazione SOA;nonché il bando di gara al punto 16 lettera c, nel testo originario e come modificato in data 2 novembre 2009, laddove rinvia alle modalità previste dal disciplinare di gara per la dimostrazione della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.R.E.G.A. Provincia di Ragusa e di Assessorato Regionale Infrastrutture Mobilita' e Trasporti e di Edilmesam Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2011 il dott. A A B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’ATI Global costruzioni- Pirrone Vincenzo ha partecipato alla gara indetta dalla Provincia Regionale di Ragusa per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria nelle strade provinciali n. 66 e n.67, per un importo a base d’asta di euro 2.080.886,67 collocandosi - in esito al sorteggio tra offerte con eguale percentuale di ribasso - al secondo posto;la gara è stata aggiudicata all’impresa Edilmesam.
Con ricorso introduttivo, regolarmente notificato e depositato, l’impresa Global ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, con i quali la controinteressata è stata ammessa alla gara di cui è stata dichiarata aggiudicataria. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di ricorso:
1) Violazione dell’articolo 16 lettera a) del bando di gara e dell’articolo 4, lettera A, punto c del disciplinare di gara - Violazione dell’articolo 38 lettera “c” del Decreto Legislativo 163/2006 - Violazione dell’articolo 75 lettera “c” del DPR 554/1999, così come recepito dalla Legge Regionale 7/2002 – Eccesso di potere per difetto d’istruttoria – Violazione dell’articolo 3 della legge 241/90 come recepito dalla legge regionale 10/91 - Difetto di Motivazione.
La società Edilmesam doveva essere esclusa dalla gara, poiché il direttore tecnico signor G G, è stato condannato con sentenza del Tribunale di Messina del 16 ottobre 2002, passata in giudicato, per aver commesso i seguenti reati, tutti incidenti sulla moralità professionale:
“-Violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni art. 4 D.P.R. 07/01/1956 n. 164 (commesso il 4.5.01);
- Violazione delle direttive CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro art. 34 D.Lgs. 15/08/1991 n. 277…(commesso il 5.5.01);
- Violazione al T.U. sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro Art. 403 d.p.r. 27.04.55 n. 547(commesso il 4.5.01)”
2) Violazione dell’articolo 3 della Legge 241/1990, come recepita della Legge Regionale 10/1991 – Difetto d’istruttoria
Il seggio di gara, a fronte della sentenza di condanna riportata nel certificato del casellario giudiziale del direttore tecnico della società aggiudicataria, aveva l’obbligo di svolgere un’adeguata istruttoria finalizzata alla verifica di sussistenza delle condizioni ostative alla partecipazione alla gara e di supportare con adeguata motivazione l’eventuale provvedimento di ammissione.
3) In via subordinata: Violazione dell’articolo 16 lettera a) del bando di gara e dell’articolo 4, lettera A, punto “e” del disciplinare di gara - Violazione dell’articolo 38 del Decreto Legislativo 163/2006, sotto altro profilo - Violazione dell’articolo 75 lett. e del DPR 554/1999, così come recepito dalla Legge Regionale 7/2002. – Eccesso di potere per difetto d’istruttoria – Difetto di motivazione.
In via meramente subordinata, nell’ipotesi in cui si ritenga che la condanna inflitta al direttore tecnico della società aggiudicataria non comporti l’esclusione dalla gara, la stessa Edilmesam s.r.l. doveva comunque essere esclusa in applicazione del bando e dell’articolo 38 lettera “e” del D.Lgs. 163/06, quindi per carenza dell’elemento soggettivo di “…non avere commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio…”.
4) Violazione dell’articolo 38 del Decreto Legislativo 163/2006, sotto altro profilo - Violazione dell’articolo 75 del DPR 554/1999, così come recepito dalla Legge Regionale 7/2002 - Violazione del divieto di rendere false dichiarazioni in sede di procedure ad evidenza pubblica – Eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di presupposti.
In ogni caso, la società aggiudicataria andava esclusa dalla gara per avere reso una dichiarazione falsa in merito alla sussistenza di condanne per reati incidenti sulla moralità professionale.
5) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 19 comma 12 bis della legge 109/94 nel testo coordinato con la legge regionale n. 7/2002, come introdotto dall’art. 1, comma 12, della l.r. n. 16/2005 - Violazione del D.A. dei ll.pp. n. 26/gab del 24/02/2006, così come modificato dal D.A. dei ll.pp. del 15/01/2008 – Eccesso di potere per travisamento e difetto di presupposto.