TAR Roma, sez. III, ordinanza collegiale 2013-01-31, n. 201301109
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 01109/2013 REG.PROV.COLL.
N. 06253/2001 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6253 del 2001, proposto da:
Soc Etrusca Snc già Nova Grafica Snc, rappresentata e difesa dagli avv. M M, F P, G P, con domicilio eletto presso Paolo Fiorilli in Roma, via Cola di Rienzo, 180;
contro
Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Mediocredito Toscano;
per l'annullamento
d.m. prot.1057 dell' 1/3/01 - revoca contributo concesso ai sensi degli artt.4 e 13 della l.n.317/91 - restituzione delle somme gia' corrisposte.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2013 il dott. D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’atto di opposizione al decreto di perenzione n. 33752 del 22 novembre 2010 del Presidente della sezione;
Premesso che nella fattispecie sia l’avviso di perenzione che il successivo decreto sono stati comunicati all’indirizzo del domiciliatario eletto in ricorso dalla ricorrente e che ambedue le comunicazioni non sono andate a buon fine essendo risultato che il domiciliatario si era trasferito;
Ritenuto che con l’opposizione la ricorrente lamenta che le comunicazioni dell’avviso e del successivo decreto di perenzione, benché eseguite al domicilio eletto in ricorso, non sarebbero valide in quanto il domiciliatario, avvocato, aveva trasferito il proprio studio e il suo nuovo domicilio risultava dall’albo degli avvocati;la tesi della ricorrente è, quindi, che – risultando l’indirizzo del nuovo studio dell’avvocato dall’albo degli avvocati – è a tale nuovo indirizzo che avrebbero dovuto essere eseguite le comunicazioni relative al ricorso;
Ritenuto che tale tesi si pone in contrasto con quanto ritenuto dalla giurisprudenza che ha invece affermato l’opposto principio secondo cui quando, “pur eleggendo domicilio presso lo studio di un avvocato, si siano indicati nell’atto anche la via e il numero civico di ubicazione del suddetto studio, … tali ultime indicazioni entrano a fare parte della dichiarazione, quali elementi “spesi”, unitamente ad altri, ai fini della individuazione del luogo di elezione”, cosicchè “in caso di trasferimento dello studio del domiciliatario, è onere dell’eligente rettificare la dichiarazione, che altrimenti verrebbe a constare di elementi di identificazione non (più) coincidenti, e perciò non univoci (Cassazione civile, sezione lavoro, 21 dicembre 2001, n.16145)” (così letteralmente Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza 18 dicembre 2010, n. 467);
Ritenuto per quanto precede che l’opposizione sia infondata;
Ritenuto che non vi sia materia di pronuncia sulle spese non essendosi l’amministrazione costituita in giudizio a seguito della notifica dell’opposizione;